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Sentenza

Imputato di truffa non si presenta in udienza adducendo che la fissazione dell’udienza coincide con il giorno in cui deve sottoporsi a emodialisi
Imputato di truffa non si presenta in udienza adducendo che la fissazione dell’udienza coincide con il giorno in cui deve sottoporsi a emodialisi
Imputato di truffa non si presenta in udienza adducendo che la fissazione dell'udienza coincide con il giorno in cui deve sottoporsi a emodialisi. Il giudice doveva rinviare l'udienza

Corte di Cassazione Sez. Seconda Pen. - Sent. del 28.10.2011, n. 39163

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 13/12/2010, la Corte di appello di Salerno, confermava la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore, in data 11/12/2009, che aveva condannato M. R. alla pena di mesi sei di reclusione ed €. 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, per il reato di concorso in truffa in danno di S. V.
La Corte territoriale respingeva le censure in rito e nel merito mosse con l'atto d'appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.
Con il primo motivo deduce violazione di norme stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. Al riguardo si duole che il Tribunale, con motivazione illogica, non aveva riconosciuto l'impedimento assoluto a comparire, pur avendo l'imputato dimostrato che l'udienza coincideva con i trattamenti di emodialisi ai quali egli doveva necessariamente sottoporsi.
Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. In particolare si duole che i giudici di merito abbiano dato il massimo ascolto alle voci dell'accusa e non abbiano ammesso l'escussione del notaio D'A. sulla circostanza di rilievo fondamentale relativa al momento in cui l'acquirente fu informato dell'esistenza di un doppio contratto di locazione.

Considerato in diritto

È fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi.
lnvero la motivazione con cui il giudice di primo grado ebbe a disattendere, all'udienza del 19/6/2008 l'allegato impedimento dell'imputato a comparire in giudizio per motivi di salute, è radicalmente viziata.
In punto di diritto è pacifico che il diritto alla salute non sopporta di essere degradato pur in presenza di altri beni di rilievo costituzionale.
Ha statuito, al riguardo, questa Sezione che:
“In tema di impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento deve ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi causa in un motivo di salute, effettivo ed attuale, quale che sia il grado di pericolo che la malattia in atto comporta, poiché il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto come “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” in base all'art. 32 della Costituzione, non può essere sottoposto a graduazioni o essere misurato nella sua entità, ma deve essere garantito nella sua interezza.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47678 del 24/10/2003 Ud. (dEp. 14/12/2003 ) Rv. 227691).
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto (e la Corte ha confermato tale orientamento) che l'imputato, affetto da insufficienza renale, con la necessità di praticare l'emodialisi per tre volte alla settimana, non si trovasse in condizioni di impedimento assoluto a comparire in quanto ben poteva ottenere lo spostamento delle sedute di emodialisi ovvero organizzarle in modo da non farle coincidere con il calendario delle udienze.
Tale ordinanza è viziata da motivazione apparente in quanto fondata su osservazioni apodittiche, senza che sia stato effettuato alcun controllo della reale possibilità dell'imputato di ottenere lo spostamento delle sedute di emodialisi.
Al contrario, il giudice procedente, una volta ottenuto il calendario delle sedute di emodialisi, ben poteva fissare una nuove udienze in giorni non coincidenti con i trattamenti sanitari.
Trattandosi di un caso di nullità assoluta, si impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Nocera inferiore per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore, emessa nei confronti di M. R. in data 11/12/2.009 ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera inferiore per nuovo giudizio.
Depositata in Cancelleria il 28.10.2011
Avv. Antonino Sugamele

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