I carabinieri suonano al citofono di un condannato agli arresti domiciliari e non ricevono risposta - Non è sufficiente per dedurre l’arbitrario allontanamento dal luogo di restrizione.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 16.09.2011, n. 34281
Fatto e diritto
1. Deve premettersi che nei confronti di A. A. accusato del reato di cui agli art. 73 e 80 dpr n. 309/90, per il quale aveva già riportato condanna in primo grado, era stata disposta, in data 2/9/2010, la sostituzione -ex art. 276 cod. proc. pen.- della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto con quella più rigorosa della custodia in carcere, in quanto i Carabinieri addetti al controllo, recatisi presso la sua abitazione la notte del precedente 15 agosto, pur avendo ripetutamente bussato al citofono, non avevano ricevuto alcuna risposta e ne avevano dedotto l'arbitrario allontanamento dell'imputato dal luogo di restrizione domiciliare.
2. Il Tribunale di Bari, con ordinanza 17/1/2011, decidendo in sede di appello ex art. 310 Cod. proc. pen., confermava il provvedimento 9/9/2010 della Corte d'Appello di Bari, che aveva rigettato la richiesta, avanzata dall'imputato, di revoca della custodia in carcere e di ripristino degli arresti domiciliari.
Il Tribunale riteneva accertata, sulla base di quanto riferito dai Carabinieri, la trasgressione da parte dell'imputato alle prescrizioni degli arresti domiciliari, considerato che l'assunto difensivo del presunto guasto al citofono non era stato dimostrato e, anzi, era smentito dalla circostanza che i verbalizzanti, in occasione del controllo eseguito la notte del 15/8/20lO avevano notato altra persona entrare nello stabile dopo avere citofonato.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l ‘imputato, deducendo il travisamento della prova in ordine al ritenuto funzionamento del citofono e l'illogicità della motivazione nella parte in cui non aveva dato alcun rilievo alle allegazioni difensive. La difesa ha, inoltre, depositato memoria con la quale ha eccepito l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale.
4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione in rito, dedotta con la memoria difensiva, considerato che l'avviso dell'udienza camerale ex art. 310 cod.. proc. pen. dinanzi al Tribunale risulta essere stato regolarmente e tempestivamente notificato all'imputato a mani proprie presso la Casa Circondariale di Lecce.
Pertinenti e rilevanti sono, invece, le censure mosse all'apparato argomentativo su cui riposa l'ordinanza impugnata, che, in maniera frettolosa e superficiale, ritiene provata la violazione da parte dell'imputato del divieto di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare, sulla base della sola inferenza conseguente alla mancata risposta al citofono ripetutamente azionato dai Carabinieri addetti al controllo. Tale conclusione, basata su una mera presunzione, omette di analizzare specificamente, sia pure per disattenderle motivatamente, le articolate allegazioni difensive e non è conseguentemente sorretta da adeguato e logico percorso argomentativo.
Ed invero, l'imputato, a dimostrazione del guasto del citofono che serviva la sua abitazione, ha allegato la corrispondente dichiarazione dell'amministratore del condominio, A. P., incaricato di attivarsi per la relativa riparazione, non potuta tempestivamente eseguire per le difficoltà incontrate, dato il periodo feriale, nel reperimento del tecnico. Non ha mancato l'imputato di sottolineare, a propria difesa, le seguenti ulteriori circostanze. non prive di rilievo: a) dal constatato funzionamento regolare del citofono che serviva l'appartamento di altro condomino non poteva inferirsi anche l'efficienza dell'impianto relativo al proprio appartamento; b) il numero di utenza mobile .che pure i Carabinieri avevano inutilmente tentato di contattare, per verificare la sua presenza in casa, non era nella sua disponibilità, ma in quella di un suo familiare che, all'epoca, era in Albania; c) la mancata affissione al citofono di un cartello che ne segnalasse il guasto non dimostrava la trasgressione alle prescrizioni inerenti alla misura cautelare; d) i Carabinieri sarebbero comunque potuti entrare nello stabile in cui era ubicato il suo appartamento, facendo aprire il cancello dagli addetti alla vigilanza, che prestavano servizio continuativo.
A tali specifici rilievi l'ordinanza in verifica non dà alcuna risposta e deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari, che dovrà, con ampia libertà di giudizio riesaminare il caso e motivare adeguatamente e logicamente la decisione che andrà ad adottare.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94/l 0ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1°ter disp. att. cod. proc. pen.
Depositata in Cancelleria il 16.09.2011
23-09-2011 00:00
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