DIRITTO PENALE. Mandato d'arresto europeo. Cass. pen. 30 agosto 2011 n. 32962.
Cassazione penale sez. fer. 30 agosto 2011 n. 32962
1. S.V. ha proposto ricorso avverso la sentenza del 6/7/2011 con la quale è stata disposta la sua consegna alla Repubblica di Romania per espiazione della pena di anni due e mesi tre di reclusione inflitta con sentenza esecutiva del Tribunale di Neamt, escludendo di dover provvedere all'esecuzione della pena in Italia, ritenendo che tale procedura debba essere attivata a seguito di istanza separata, proposta dall'interessato.
Si rileva con il primo motivo violazione di legge, in quanto era stata disposta la consegna, malgrado la presenza di un elemento ostativo, previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 2010, costituito dal radicamento, dimostrato dall'esibizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un'impresa edile.
2. Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione, per aver la sentenza disposto la consegna, rinviando ad una imprecisata fase successiva, attivabile su iniziativa di parte, l'esecuzione della pena in Italia.
Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e l'esecuzione dei provvedimenti conseguenti.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, nella interpretazione che della sua lett. r) è stata imposta dalla dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 2010, prevede che debba rifiutarsi la consegna, nel caso di cittadino comunitario di cui si sia accertato il radicamento nel nostro territorio.
Nella specie la Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, ha accertato l'assenza di motivi ostativi alla consegna, rimandando poi ad un'imprecisata fase esecutiva, nell'ambito della quale si dovrebbe accertare il ed radicamento dell'interessato in Italia, ed il suo diritto a scontare la pena nel nostro territorio.
In realtà, dopo un'iniziale oscillazione giurisprudenziale sul punto, attualmente risulta pacificamente acquisito che la lettera della disposizione richiamata, nel considerare i casi di radicamento quali ostativi alla consegna, impone, da un canto, l'accertamento della situazione di fatto alla medesima Corte d'appello competente a pronunciarsi sulla consegna, dall'altro, nel caso di accertamento positivo, di rifiutare la consegna, disponendo l'esecuzione della pena, conformemente al diritto interno. In particolare si è ritenuto applicabile nella specie per la formazione del titolo esecutivo, in via analogica, il procedimento previsto dall'art. 735 c.p.p., con esclusione del previo riconoscimento della sentenza straniera, reso automatico dal mutuo riconoscimento di compatibilità dei sistemi giuridici tra gli Stati aderenti all'Unione Europea su cui è fondata la decisione quadro, cui si è conformata la legislazione interna.
Nel caso di specie la mancanza di un accertamento della situazione di fatto, e del conseguente formale rigetto della richiesta di esecuzione, non legittima la decisione di consegna, espressamente esclusa dall'art. 18, prima parte lett. r) nei casi in esso previsti, decisione che risulterebbe peraltro incompatibile con una fase esecutiva successiva, posto che alla consegna deve darsi seguito nei dieci giorni successivi alla definitività della pronuncia.
Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari per nuovo esame sul punto.
Ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5, la cancelleria è tenuta alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 30 agosto 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2011
30-09-2011 00:00
Richiedi una Consulenza