Corte di Cassazione Sez. Terza pen. - Sent. del 27.07.2011, n. 29995.Uso personale o spaccio? L’uso di sostanza stupefacente non può essere escluso solo sulla base del dato quantitativo.
Corte di Cassazione Sez. Terza pen. - Sent. del 27.07.2011, n. 29995
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Genova confermò la sentenza 8.2.2007 del tribunale di Genova, che aveva dichiarato L. G. D. colpevole del reato di cui all'art. 73, quinto comma, DPR_309_1990, per avere detenuto a fine di spaccio circa 7,5 gr. di eroina contenuti in due involucri, e lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed € 1 0.000,00 di multa.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo :
1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene che la sostanza era detenuta a fine di spaccio e non per uso personale nonostante vi fossero numerosi elementi in questo senso. Lamenta che sul punto la sentenza è illogica ed apodittica, avendo ritenuto il fine di spaccio solo sulla base della quantità della sostanza (che invece era modesta) della modalità di detenzione in due involucri e dei precedenti penali dell'imputato, senza prendere in considerazione tutti gli altri elementi e documenti indicati dalla difesa che invece deponevano per un uso personale. La motivazione è poi illogica nella parte in cui ritiene che un soggetto tossicodipendente, ma benestante come l'imputato, non potesse spendere 200 euro per farsi una scorta di 10 dosi. La motivazione è poi apodittica laddove si limita a dire che la versione dell'imputato non appare convincente.
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto della eccessività della pena inflitta. Lamenta che la corte d'appello ha totalmente omesso di esaminare lo specifico motivo di impugnazione proposto sul punto e di motivare in proposito.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere accolto perché effettivamente la sentenza impugnata è totalmente priva di motivazione, anche dal punto di vista grafico, risolvendosi in due periodi scritti a mano con caratteri larghi, con i quali in sostanza non si dà alcuna risposta alle specifiche doglianze proposte con i motivi di appello.
In particolare, la corte d'appello afferma che la sostanza doveva ritenersi destinata allo spaccio per «il dato quantitativo e le modalità di detenzione». La stessa sentenza impugnata, però, subito dopo, a pag. 2, afferma che lo stupefacente in possesso dell'imputato «era sufficiente a confezionare più di 10 dosi», sicché la motivazione appare manifestamente illogica e carente, dal momento che non è spiegato perché doveva ritenersi che il possesso di 10 dosi di sostanza stupefacente rappresentasse un dato quantitativo tale da escludere che la sostanza potesse essere destinata all'uso personale dell'imputato. La motivazione è poi apodittica e meramente apparente laddove si limita ad affermare che la spiegazione dell'imputato di avere fatto una provvista per il suo uso personale «non appare convincente», senza spiegare sulla base di quali elementi ha ritenuto inverosimile la versione della difesa. Sul punto, del resto, la corte ha omesso di esaminare e rispondere alle considerazioni difensive secondo cui avrebbe dovuto considerarsi che l'imputato era proprietario di un immobile di valore e di discreti redditi; che la sostanza (di modesta qualità) era costata 200,00 € ed era quindi di scarso valore; che il dato ponderale non era pertanto significativo; che l'imputato era tossicodipendente e si era recato a Milano proprio per fare una scorta a prezzi migliori; che la quantità di sostanza era compatibile con la sua tossicodipendenza; che non erano stati rinvenuti mezzi utili al confezionamento in dosi; che la sostanza era divisa in tre bustine proprio perché egli, a causa delle sue condizioni croniche, consumava sostanza stupefacente di diversa qualità. Su tutte queste circostanze la corte d'appello ha omesso di rispondere, mentre, al contrario, sembra aver dato rilievo decisivo, per ritenere provata la responsabilità per lo specifico fatto contestato, ai precedenti penali dell'imputato e alla sua qualità di recidivo specifico.
La corte d'appello ha anche totalmente omesso di motivare sullo specifico motivo di impugnazione concernente la determinazione della pena.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per mancanza di motivazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
Depositata in Cancelleria il 2707.2011
01-08-2011 00:00
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