Cass. Pen., Sez. VI , ud. 2 febbraio 2011 - dep. 7 febbraio 2011, n. 4446 ESTRADIZIONE
L'estradizione, per gli Stati legati da una Convenzione Internazionale, viene accordata unicamente sulla base dell'esame dei soli documenti allegati alla domanda, non richiamandosi, in ipotesi siffatte, la formula legislativa di cui all'art. 705, comma primo, c.p.p., nella parte in cui condiziona espressamente la decisione favorevole alla consegna dell'estradando alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò, tuttavia, non significa che in tali circostanze si prescinde dai gravi indizi, ma solo che la sussistenza di essi va presunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda, sulla base di una procedura semplificata, avente giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra gli Stati.
11-02-2011 00:00
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