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Sentenza

Processo penale: se c'è il sostituto processuale nessun rinvio. Cass. Penale Sentenza 14 maggio - 4 ottobre 2010, n. 35604
Processo penale: se c'è il sostituto processuale nessun rinvio. Cass. Penale Sentenza 14 maggio - 4 ottobre 2010, n. 35604
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 14 maggio - 4 ottobre 2010, n. 35604

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena che aveva dichiarato le G. e D. colpevoli del reato di furto aggravato e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia.

2.- Le imputate propongono ricorso per Cassazione, deducendo:

a) Violazione delle norme stabilite a pena di nullità,in quanto non era stato concesso un rinvio al difensore impegnato in altra udienza.

b) Erronea applicazione della legge penale, in quanto l'intento di esse ragazze era stato per gioco, che esclude il dolo.

c) Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante della violenza sulle cose,

3.- I ricorsi sono infondati.

a) Nella specie la Corte ha legittimamente argomentato che non era adeguatamente dedotto da quanto tempo l'Avv. Cellini era a conoscenza dell'altro impegno professionale. A parte il fatto che risulta che lo stesso difensore aveva nominato sostituto processuale l'Avv. Vascio, conferendo ampio mandato. Per cui la richiesta di rinvio non poteva trovare accoglimento, avendo così il difensore escluso l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 c.p.p. (Cass., sez. 5, 4 luglio 2008, n. 44299, Cass., sez. 5, 17 ottobre 2007, n. 44883).

b) Sono, anche, infondati, i motivi concernenti il dolo e l'aggravante, tenuto conto che dalla ricostruzione del fatto, incensurabile in questa sede, perchè sorretta da argomentazione logica (Cass., sez. 6, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. 6, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. 5, 24 maggio 2006, 36764), risulta che dal capo di abbigliamento risultava strappata la targhetta anti-taccheggio, travata nel camerino ove le imputate si erano recate per provarlo, e lo stesso si presentava con un buco, nonchè erano state rotte le confezioni ove erano tenute le calze.

Tali circostanze escludono, l'intento del gioco, in quanto la volontà delle imputate di avere voluto effettivamente impossessarsi della merce risulta dal fatto della manomissione, per poterla occultare.

Per quanto riguarda l'aggravante, deve ritenersi sussistente quella della violenza sulle cose ogni qualvolta sia alterata la complessiva consistenza originaria della merce, (Cass., sez. 5, 05 ottobre 2005, n. 43357, Sez. 4, 16 gennaio 2004, Coniglio, Sez. 5, 14 gennaio 1993, Bonsignori), come è avvenuto nella specie con l'eliminazione della targhetta anti-taccheggio che aveva creato un buco nell'indumento e con la rotture delle confezioni ove erano tenute le calze.

I ricorsi vanno, quindi, rigettati e ciascun ricorrente va condannato a pagare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Avv. Antonino Sugamele

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