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Sentenza

Cassazione penale  sez. III nr. 22756. Il diverso trattamento della sospendibilità delle sanzioni pecunie (163 c.p.)  inflitte dal giudice onorario rispetto il giudice ordinario non è incostituzionale.
Cassazione penale sez. III nr. 22756. Il diverso trattamento della sospendibilità delle sanzioni pecunie (163 c.p.) inflitte dal giudice onorario rispetto il giudice ordinario non è incostituzionale.
Appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 c.p. in ordine alla prevista sospendibilità delle sole pene pecuniarie, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione con l'art. 60, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274,che preclude la stessa possibilità alle pene pecuniarie inflitte dal giudice onorario. La differente disciplina si sottrae ad ogni censura di legittimità costituzionale, considerato il diverso disvalore sociale dei reati giudicati dal giudice di pace rispetto a quelli di competenza del tribunale ordinario ed il fatto che il citato articolo 60 si riferisce ad ogni tipo di sanzione applicata dal giudice di pace e non solo a quelle pecuniarie. L'indulto e la sospensione condizionale della pena possono essere disposte contemporaneamente dal giudice in quanto tali cause estintive della pena e del reato non intervengono contemporaneamente.

Avv. Antonino Sugamele
Avv. Antonino Sugamele

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