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Sentenza

Cassazione penale  sez. I  24 febbraio 2010 Numero:  n. 10424.REATI MILITARI Reati contro il servizio militare in genere
Cassazione penale sez. I 24 febbraio 2010 Numero: n. 10424.REATI MILITARI Reati contro il servizio militare in genere
La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con l. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività' a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale . Sussiste, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 2 comma 4 c.p., con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato.
Rigetta, Gip Trib. Belluno, 09 luglio 2009
(Torna su   ) Conformi e difformi
In senso conforme: Cass. pen. n. 43709 del 2007, Cass. pen. n. 12363 del 2007, Cass. pen. n. 42339 del 2006, Cass. pen. n. 26290 del 2006, Cass. pen. n. 24270 del 2006
In senso difforme: Cass. pen. n. 7628 del 2006, Cass. pen., sez. I, 5 luglio 2005 n. 27419, Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 2005 n. 12316.
Avv. Antonino Sugamele

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