Cass. pen., Sez. Unite, ud. 30 settembre 2010 - dep. 7 dicembre 2010, n. 43428 BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO. CONCORDATO PREVENTIVO.
Il liquidatore dei beni del concordato preventivo di cui all'art. 182 legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) non può essere soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224, richiamati nell'art. 236, secondo comma, n. 1, stessa legge, in quanto non può ritenersi ricompreso in alcuno dei soggetti ivi espressamente indicati e, in particolare, tra i "liquidatori di società".
10-12-2010 00:00
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