Cass. pen., Sez. IV, ud. 16 novembre 2010 - dep. 29 novembre 2010, n. 42155 DIFENSORI NEL PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI
È legittimo il provvedimento di convalida dell'arresto pronunciato circa un'ora e mezza dopo aver inviato avviso ad uno dei difensori dell'arrestato. In tal senso deve, invero, rilevarsi che il disposto di cui all'art. 390, comma secondo, c.p.p. non impone al G.I.P. alcun termine specifico per avvisare il difensore di fiducia della fissazione della relativa udienza, recando unicamente la previsione che l'avviso deve essere dato senza ritardo.
La prevalente esigenza di rapidità che caratterizza il modulo procedimentale della convalida dell'arresto impone al G.I.P. di provvedere a norma dell'art. 97, comma quarto, c.p.p. nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia o di ufficio non sia stato reperito o non sia comparso. All'uopo deve, pertanto, rilevarsi la legittimità del provvedimento di convalida qualora pronunciato circa un'ora e mezza dopo l'avviso dell'udienza ad uno dei difensori non comparso.
04-12-2010 00:00
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