Cass. Pen. sent. nr. 20550 UD. 21 MAGGIO 2010 - Dep. 28 MAGGIO 2010 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE UN'ATTIVITA' LAVORATIVA - CRITERI DI PARTICOLARE RIGORE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - A
La Corte ha affermato, in tema di arresti domiciliari, che se la valutazione ai fini della concessione del beneficio ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilita' dell'attivita' lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva, deve peraltro riconoscersi rilevanza alla situazione di colui che invochi la possibilità di continuare un'attività lavorativa svolta già da anni.
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Paoloni)
fonte www.cortedicassazione.it
01-07-2010 00:00
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