Vice Sindaco di Erice patteggia la pena, poi chiede di revocare il consenso prestato. La Cassazione affronta il tema se può essere revocato il consenso prestato dopo il deposito della richiesta di patteggiamento.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2021) 17-05-2021, n. 19390
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
Dott. BELMONTE Maria T. - rel. Consigliere -
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.S.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/09/2019 del GIP Tribunale di TRAPANI;
udita la relazione svolta dal Consigliere BELMONTE MARIA TERESA;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato a C.S.A. la pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con riguardo ai reati di cui agli artt. 81 cpv.- 323 - 319 - 321 c.p., nonchè di falso ex art. 479 c.p., oggetto di due procedimenti riuniti, commessi nella qualità di Assessore comunale all'Ambiente, Territorio, Protezione Civile e Polizia Municipale nonchè di vice sindaco del Comune di Erice.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C., con il ministero del difensore di fiducia, che svolge due motivi:
2.1. Con il primo, deduce nullità della sentenza per vizio attinente alla espressione della volontà dell'imputato. Espone che, prima della celebrazione dell'udienza camerale per la ratifica dell'accordo sulla pena, il ricorrente aveva inviato al giudice per le indagini preliminari una comunicazione, inoltrata anche al Pubblico Ministero, con la quale revocava il proprio consenso alla applicazione della pena, chiedendo altresì, di essere ascoltato dal G.I.P. ai sensi dell'art. 446 c.p.p., comma 5. All'udienza del 24 settembre 2019, dopo avere ascoltato le ragioni del ricorrente - il quale rappresentava di avere acceduto al rito alternativo perchè prostrato dalla detenzione intramuraria protrattasi per oltre cinque mesi, e assillato dalla necessità di riacquistare la libertà per potere assicurare, attraverso il proprio lavoro, il sostentamento della famiglia, monoreddito, nella convinzione che la scelta del rito alternativo avrebbe comportato la fine del periodo di detenzione - il G.I.P., su conforme parere del P.M., rigettava la richiesta di parte e pronunciava la sentenza impugnata, ratificando l'accordo sulla pena. Si duole la difesa dell'erronea valutazione del G.I.P. che, pur in presenza delle circostanze rappresentate durante l'udienza camerale, ha ravvisato ugualmente la volontarietà della richiesta senza considerare l'incidenza dell'esperienza carceraria sul processo di formazione della volontà del detenuto, richiamando all'uopo letteratura scientifica. Quanto alla revocabilità della manifestazione di volontà finalizzata all'accordo processuale, propone una lettura alternativa, rispetto all'indirizzo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla interpretazione dell'art. 446 c.p.p., comma 5, e richiama precedente di questa Corte che, facendo leva sul potere dispositivo delle parti attribuito dalla legge in tema di patteggiamento, ammette la revoca e la modifica della richiesta e del consenso fino a quando non intervenga la decisione (Sez. 3, n. 3580/2009).
2.2. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 129 c.p., perchè il Giudice per le indagini preliminari non ha vagliato le ragioni che avrebbero potuto condurre al proscioglimento dell'imputato.
3. Con requisitoria scritta del 12 febbraio 2020 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, non sussistendo il denunciato vizio della volontà, e non ammettendo la giurisprudenza maggioritaria la revocabilità della richiesta o del consenso finalizzati all'accordo sulla pena.
4. Con memoria del 27 marzo 2020, depositata il 16 settembre 2020, il difensore di C. ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso propone motivi inammissibili.
1.La L. 23 giugno 2017, n. 203, art. 1 comma 50 a decorrere dal 3 agosto 2017, ha introdotto nell'art. 448 c.p.p. il comma 2 bis, che consente il ricorso per cassazione solo per vizi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
1.1. Conseguentemente, l'unico motivo di ricorso ammissibile è il primo, con il quale la Difesa denuncia il vizio della volontà dell'imputato, sostenendosi che l'iniziale consenso al patteggiamento della pena sia stato indotto dalla condizione di restrizione personale, e dall'esigenza di riacquistare la libertà, alla quale è conseguito il ripensamento sulla scelta processuale.
1.2. Il motivo è, tuttavia, manifestamente infondato.
Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, sulla considerazione che la manifestazione di volontà espressa dall'imputato in tema di patteggiamento (sia che assuma l'iniziativa del concordato sulla pena sia che aderisca alla proposta del p.m.) è un atto negoziale personalissimo che presuppone necessariamente la capacità di intendere e di volere al momento del suo compimento (Sez. 6, n. 13183 del 02/04/2012, Rv. 252594), si è, in diversi arresti, affermato che spetta al giudice l'accertamento, ex officio, di detta capacità, e di quella di stare in giudizio (Sez. 6, n. 16544 del 01/03/2007, Rv. 236478; Sez. 6, n. 38454 del 14/07/2017, Rv. 270850), dichiarandosi invalido l'accordo negoziale qualora sia emersa, anche successivamente all'emissione della sentenza, che l'imputato non avesse tali capacità al momento in cui ha espresso la sua volontà (Sez. 6, n. 38454 del 14/07/2017, Rv. 270850). Del pari accreditato è, tuttavia, l'indirizzo che, nel riconoscere l'incidenza sulla validità del negozio processuale di uno dei vizi della volontà che tipicamente possono incidere sul negozio giuridico in ambito civilistico, addossa all'interessato l'onere di specifica allegazione delle circostanze che abbiano viziato la volontà (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Rv. 272630; sez. 5 n. 40498 del 01/07/2019, Rv, 277344; Sez. 6 n. 27214 del 30/05/2018, Rv. 273394, in fattispecie in cui il predetto vizio è stato riconosciuto). Si sono però chiaramente esclusi, in tale contesto, ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, che non valgono a superare il generale principio di cui all'art. 5 c.p. (derogabile unicamente nel caso di ignoranza "inevitabile" della legge penale, di cui alla nota sentenza C. Cost. n. 364/1988 - Sez. 4 - n. 54580 del 19/09/2018, Rv. 274505).
1.3. Tornando, quindi, alla luce di tali coordinate, al caso scrutinato - nel quale il ricorrente, come premesso, si duole che la scelta di accedere al patteggiamento sia stata viziata dalla sua condizione di detenzione - deve, tuttavia, osservarsi che non viene, qui, in rilievo nè la incapacità di intendere e di volere, nè uno dei rilevanti vizi della volontà, dal momento che, come dedotto dallo stesso ricorrente, la scelta processuale fu indotta dall'avvertita esigenza di definire il procedimento optando per un rito che avrebbe comportato, per la sua natura premiale, anche la possibilità di riacquistare la libertà. La volontà, dunque, si è pienamente formata e l'accordo è stato raggiunto in modo assolutamente consapevole, pur nell'inevitabile condizione di prostrazione indotta dallo status detentionis (peraltro del tutto legittimo), optando per un rito che fonda la sua ratio nei vantaggi assicurati dalla legge al richiedente.
1.4. Nè v'è spazio per ridiscutere l'accordo e, quindi, il consenso prestato, attraverso una iniziativa unilaterale, dal momento che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto nè all'imputato nè al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione. (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Rv. 276038).
2.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in Euro 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021
20-06-2021 06:43
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