Sequestro preventivo di conto cointestato con estranei al reato.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza citata affronta il tema della legittimità del sequestro preventivo per equivalente su somme depositate su conti correnti, depositi, titoli e rapporti finanziari cointestati tra indagato e soggetto estraneo al reato, con particolare attenzione al caso in cui la quota delle somme sia formalmente intestata anche a un terzo, qui la coniuge dell'indagato.
Il ricorso avverso la conferma del sequestro, proposto dalla parte estranea sulla base della presunzione civilistica della comproprietà al 50% delle somme, viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, la quale conferma l'orientamento già consolidato secondo cui ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ciò che rileva è la disponibilità effettiva delle somme da parte dell'indagato, anche quando siano formalmente intestate, in tutto o in parte, a terzi. In particolare, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude la rilevanza delle presunzioni civilistiche (artt. 1289 e 1834 c.c.) in ordine alla ripartizione delle somme tra cointestatari.
14-05-2025 15:18
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