Impugnazioni - Revisione - In genere - Prova nuova - Ragionevole dubbio sulla colpevolezza - Presupposti - Necessità - Fattispecie.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una diversa metodica BPA o “Blood Pattern Analysis”, con utilizzo di sangue animale, per l’analisi degli stessi elementi documentali - fotografie e tracce ematiche rilevate sulla scena di un omicidio - già esaminati nel giudizio di cognizione e dagli esiti non decisivi).
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 16-09-2021, n. 34515
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere
Dott. SESSA Renata - Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde - rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BRANCACCIO MATILDE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dr. TOCCI STEFANO che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da (OMISSIS) in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Assise di Appello di Cagliari in data 8.7.2014, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato (la sentenza e' della Prima Sezione Penale n. 26533 del 18/2/2016), con cui il predetto e' stato condannato alla pena di diciotto anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, perche' ritenuto colpevole del reato di omicidio aggravato ai danni del cognato, (OMISSIS), marito della sorella (OMISSIS), suicidatasi poche ore dopo il delitto.
Il decesso della vittima era avvenuto in seguito a 13 coltellate inferte alle vene giugulari ed all'addome, la sera del (OMISSIS), nella camera da letto della sua casa, ove si e' accertato fossero presenti, in quel momento, soltanto (OMISSIS), la moglie e suo fratello (OMISSIS). Il suicidio di (OMISSIS) e' avvenuto alle 6 del mattino del giorno successivo, il (OMISSIS).
Si tratta di una vicenda complessa, in cui (OMISSIS), assolto in primo grado, sul presupposto che l'omicidio fosse in realta' stato commesso dalla moglie della vittima, sofferente di disturbo depressivo maggiore-bipolare, nel corso di uno dei loro abituali litigi, al quale aveva preso parte ed assistito appunto suo fratello, era stato poi condannato in appello, in seguito ad una rivalutazione complessiva delle prove acquisite (tra queste, in particolare, le tracce di sangue trovate nei pantaloni indossati il giorno dell'omicidio dall'imputato; le molteplici dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS), subito dopo l'omicidio; la telefonata dell'imputato all'altra sorella, (OMISSIS), con cui sostanzialmente confessava l'omicidio; la latitanza dell'imputato immediatamente dopo il fatto e la sua "riapparizione" solo dopo il suicidio della sorella) ed al contributo significativo di una prova scientifica disposta dai giudici di secondo grado: una perizia con BPA (Blood Pattern Analysis) che, collocando entrambi i possibili autori dell'omicidio sulla scena del crimine, aveva dimostrato come (OMISSIS) fosse l'autore almeno di alcune delle ferite sul corpo di (OMISSIS), mentre sua sorella, poi suicida, desse le spalle a costui quando venne colpito all'addome.
1.2. L'istanza di revisione, basata su prove nuove - una consulenza psichiatrica postuma documentale sulle condizioni psichiche di (OMISSIS) ed una nuova consulenza BPA, svolta dal Dott. (OMISSIS) riproducendo le tracce ematiche con sangue animale, cui e' abbinata anche la richiesta di disporre necessariamente una nuova perizia definitiva in sede di giudizio di revisione -, e' stata dichiarata inammissibile per la mancanza effettiva del requisito di novita' delle prove richieste e per la loro evidente ininfluenza e non decisivita', rispetto al quadro probatorio posto a fondamento della condanna.
2. Avverso l'ordinanza di inammissibilita' della Corte d'Appello di Roma ricorre (OMISSIS), tramite il difensore, deducendo diversi motivi.
2.1. Il primo eccepisce violazione di legge in relazione, tra l'altro, all'articolo 630 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della richiesta di perizia psichiatrica postuma su (OMISSIS), con cui la difesa, attraverso l'ampia consulenza del Dott. (OMISSIS), intende dimostrare la non sottoposizione a terapia della defunta nei mesi antecedenti all'omicidio e nel contesto del delitto, con la conseguente lucida capacita' di scelta orientata ad uccidere i(marito, in adesione al proprio disturbo grave psichiatrico che aveva focalizzato sentimenti di forte astio e rancore nei suoi confronti, nonche' con l'altrettanto lucida determinazione di mentire accusando il fratello.
Per tali ragioni, la Corte d'Appello di Roma ha equivocato e travisato la richiesta, ritenendo che contraddittoriamente si volesse sostenere l'attendibilita' della donna, le cui dichiarazioni sono state acquisite e grandemente utilizzate in chiave di colpevolezza, laddove invece si intendeva provare, da un lato, la lucidita' di costei nel poter compiere azioni delittuose verso il coniuge (evidenziando come la stessa dormisse da tempo con un coltello sotto il cuscino), dall'altro la sua inattendibilita' quando accusa il fratello.
2.2. Il secondo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione, ancora una volta, ai presupposti normativi per procedere alla revisione e vizio di motivazione carente ed apparente quanto alla dichiarata inammissibilita' come prova nuova di un'ulteriore perizia BPA.
La Corte d'Appello si e' limitata a ripercorrere apoditticamente le ragioni della sentenza di cui si chiede la revisione, per escludere rilievo alla nuova prova scientifica addotta ed alla richiesta di un'ulteriore, necessaria perizia BPA, dando vita ad una motivazione apparente che non si fa carico di rispondere alle precise ragioni rappresentate nell'istanza di revisione.
Inoltre, la Corte si spinge a valutare il merito delle prospettive di prova rappresentate e richieste, superando palesemente i limiti della fase di verifica dell'ammissibilita' dell'istanza, che deve essere limitata ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita'. Ed invece la Corte d'Appello ha esaminato approfonditamente in chiave critica le consulenze di parte, peraltro secondo una linea di lettura apodittica ed assertiva dal punto di vista motivazionale.
3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che venga dichiarata l'inammissibilita' del ricorso.
3.1. Il ricorrente ha depositato memoria di replica con cui ribatte alle obiezioni del PG e ribadisce le ragioni di ricorso, segnalando, in particolare, come lo stato del cadavere avalli la tesi che l'omicidio sia stato commesso dalla moglie, affetta da grave disturbo
3 della personalita' (alla vittima era stata praticata un'incisione a forma di croce sulla fronte e le ferite inferte erano state inflitte con poca energia).
Inoltre, la prova scientifica che si chiede di rinnovare propone di implementare la perizia precedente con alcune tecniche piu' nuove ed affidabili di blood pattern analysis (riproduzione in concreto della scena del crimine con sangue animale; analisi degli indumenti mediante nuove tecnologie microscopiche).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e' inammissibile.
2. Il primo motivo e' manifestamente infondato e inammissibile poiche', tentando di dimostrare l'esistenza di un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e la sussistenza di una violazione delle regole che sovrintendono alla revisione del giudizio ex articolo 630 c.p.p., in realta' propone una rivalutazione delle prove gia' raccolte nel processo di merito e ritenute idonee a sostenere l'affermazione di responsabilita'.
Cio' che si chiede, in altre parole, e' di "rifare" il processo gia' chiuso con la sentenza di condanna del ricorrente, attraverso una nuova perizia BPA e rivalutando la valenza delle dichiarazioni della testimone principale, la moglie della vittima, a sua volta indicata quale autrice dell'omicidio dal ricorrente e, oramai, morta suicida.
La prova richiesta, in particolare, e' incongruente e non determinerebbe risultati di certezza quanto all'attendibilita' di una testimone oramai deceduta e della quale rimangono le dichiarazioni e la documentazione medica gia' presente agli atti del processo, perche' prodotta proprio dal difensore dell'imputato, e su cui molto si e' dibattuto in giudizio.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, poi, non risulta alcun travisamento dell'istanza di revisione, sotto questo profilo, da parte della Corte d'Appello, che ha ben compreso l'obiettivo della difesa: provare una sorta di lucida determinazione criminale dell'unica, altra sospettata dell'omicidio, a sua volta suicida, nell'uccidere il marito e, successivamente, nell'accusare il fratello del delitto, salvo poi uccidersi per i sensi di colpa.
La Corte, pur avendo compreso tale prospettazione, ha ritenuto comunque contraddittoria, e dunque incyruente e inconferente rispetto all'istanza di revisione, un'eventuale, ulteriore perizia psichiatrica "cartolare", da disporsi in sede di giudizio ex articolo 630 c.p.p., immediatamente percepibile nella sua inutilita': provare la lucidita' della testimone utilizzata per l'accusa, al fine dichiarato di indicarla come presunta, diversa omicida, equivarrebbe, infatti, inevitabilmente, a giudizio della Corte d'Appello, ad aumentare anche il campo della sua attendibilita' come testimone, essendo confinata al ruolo di ipotesi indimostrabile che ella abbia volutamente mentito per difendere se' stessa dall'accusa di omicidio.
Allo stesso modo, il suicidio immediatamente dopo il delitto e' verosimilmente stato posto a riprova dello stato psichico instabile della moglie della vittima, ma non puo' assurgere a riscontro fattuale di un presunto senso di colpa per avere ucciso il marito (ne' allo stesso modo assume significato univoco, nel quadro psicologico complesso che affliggeva da tempo (OMISSIS), la circostanza che ella fosse solita da tempo dormire con un coltello sotto il cuscino).
3. Anche il secondo motivo e' inammissibile perche' manifestamente infondato.
Anzitutto, deve essere evidenziato come non vi sia stato alcun travalicamento dei limiti della fase rescindente del giudizio di revisione, per come costruito dal codice di rito e dall'opera interpretativa della giurisprudenza di legittimita'.
Deve essere ribadito, infatti, che, in tema di revisione, anche nella fase rescindente e' richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasivita' e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisivita' delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).
Detto altrimenti, la valutazione preliminare circa l'ammissibilita' della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova - come anche sulla prospettazione di un esito nuovo di una prova gia' esistente in atti - deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilita', anche la persuasivita' e la congruenza della stessa nel contesto gia' acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realta' processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/3/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01).
Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha legittimamente verificato l'immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio gia' esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacita' a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni, trattandosi di una peculiare rivalutazione di attendibilita' della teste chiave dell'omicidio, tuttavia deceduta e della quale si tenta di veicolare un'inattendibilita' ontologicamente derivante dalla patologia psicologica conclamata di cui soffriva.
Una simile valutazione e' del tutto coerente con i poteri d'analisi preliminare del giudice della revisione, chiamato ad operare, nella fase rescindente, una delibazione sommaria "in prima battuta" delle richieste istruttorie proposte dal condannato.
Tanto piu' cio' e' vero nel caso di specie, in cui e' evidente la totale coincidenza e sovrapponibilita' delle richieste ex articolo 630 c.p.p., sul piano della prova testimoniale "regina" del processo, con i motivi di ricorso gia' sviluppati nel corso del giudizio di legittimita' afferente al procedimento penale di merito.
Ed infatti, e' utile e significativo riportare alcuni brani della sentenza della Prima Sezione Penale con cui, il 18.2.2016, e' stato rigettato il ricorso di (OMISSIS) avverso la sentenza di condanna subita per la prima volta in secondo grado.
In particolare, questa Corte, gia' allora, ha evidenziato, a giustificazione della maggiore forza persuasiva della sentenza di riforma d'appello rispetto a quella assolutoria di primo grado, come la tesi difensiva fosse fondata semplicemente - allora come adesso, nell'istanza di revisione - "sullo stato di salute e, soprattutto, sulla inattendibilita' di (OMISSIS)"; una inattendibilita' "che non ha trovato conferme nel processo se non nella versione difensiva dell'imputato a sette mesi dai fatti e che, viceversa, e' in contrasto con la versione mantenuta ferma in piu' occasioni immediatamente dopo i fatti di causa e confermata dallo stesso imputato nella confessione resa, anch'essa subito dopo il delitto, nella telefonata alla sorella (OMISSIS)".
A tali caratteri evidenti di inammissibilita' della richiesta di revisione, che la Corte d'Appello si e' semplicemente limitata ad evidenziare avuto riguardo alla conflittualita' logica dei risultati probatori che si sarebbero prodotti a voler seguire la tesi difensiva alla base della richiesta di una nuova perizia psichiatrica della defunta testimone, si aggiunga che l'istanza per ottenere di ripetere la perizia BPA con una nuova metodologia - basata su un test empirico che avrebbe riprodotto la possibile dinamica delle posizioni tra vittima e omicida seguendo le tracce ematiche presenti sui due protagonisti dell'omicidio, oltre la vittima, utilizzando sangue animale - non e' stata sostenuta con argomenti decisivi ed effettivamente rilevanti.
Si rammenta, in generale, che la BPA e' un'analisi scientifica delle tracce di sangue presenti sulla scena di un crimine che si svolge attraverso criteri propri della matematica, geometria, fisica, biologia e chimica, utilizzando la documentazione fotografica ed i reperti raccolti sui luoghi.
Orbene, preliminarmente il Collegio rammenta che, in tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), ai fini dell'ammissibilita' della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 3/11/2020, Iorio, Rv. 280046).
E soprattutto, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto gia' apprezzati, non neghino la validita' scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza (Sez. 3, n. 31309 del 21/5/2019, Lemetti, Rv. 276594). Ed ancora con piu' chiarezza, si e' affermato che, in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati gia' valutati, in quanto quest'ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze gia' conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto gia' processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova puo' definirsi "nuova" a norma dell'articolo 630 c.p.p. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli gia' presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, n. 53428 del 5/11/2014, Rubino, Rv. 261840).
Si torna, dunque, a quanto sottolineato sin dalle prime battute della presente analisi: il ricorrente non ha addotto prove "nuove", ne' per la prova dichiarativa di cui si e' chiesto di rivalutare l'attendibilita', ne' per la perizia BPA, che non puo' che essere basata sugli stessi elementi documentali gia' esaminati nel giudizio di cognizione, come evidenziato dalla stessa difesa, e cioe' le fotografie e le repertazioni delle tracce ematiche sulla scena del crimine ed indosso ai due "sospetti" omicidi; egli invece richiede un "apprezzamento critico di emergenze gia' conosciute e delibate nel procedimento" e, in ultima analisi una inammissibile "rilettura" di un medesimo dato di fatto gia' processualmente accertato in via definitiva, mascherandolo dietro le sembianze di una perizia dai contenuti scientifici innovativi.
Nel merito, poi, valga evidenziare che il ricorrente ritiene la BPA del Dott. (OMISSIS), depositata a sostegno della istanza di revisione, idonea a scalfire la condanna, ignorando, invece, come essa concluda pur sempre in termini probabilistici (e non potrebbe essere diversamente, data la natura dell'accertamento e le condizioni di fatto della scena del crimine che hanno rappresentato la base dell'analisi scientifica, contaminata fortemente da tracce ematiche per la natura della ferita mortale alla giugulare), puntando ad un risultato mai negato dalla precedente perizia BPA: (OMISSIS) e' sempre risultata essere una presenza pienamente collocabile nelle vicinanze dell'ucciso, per le rilevanti tracce ematiche ritrovate su di lei e sui suoi indumenti. Ma non e' questo il punto chiave, avendo la perizia acclarato che analoghe, significative tracce sono state ritrovate anche su alcuni indumenti del ricorrente.
Correttamente la Corte d'Appello ha indicato, quindi, come non decisiva la perizia BPA alla condanna del ricorrente, bensi' volta soltanto a dirimere alcune incongruenze: e' la congerie di indizi (si rammenti il particolare estremamente significativo dell'avere il ricorrente commesso in passato un altro omicidio con la stessa arma, come attestato dal precedente penale specifico che gli e' valsa la contestazione di recidiva) e vere e proprie prove (le plurime dichiarazioni della teste morta e quelle dell'altra sorella del ricorrente, la quale ha ricevuto la sua confessione) che ha portato alla decisione di cui si chiede la revisione.
In tale contesto, la perizia BPA al centro della richiesta di revisione evidenzia, in prospettiva di giudizio, esiti che darebbero luogo solo ad ipotesi ed eventualita' possibili, che non corrispondono ai caratteri ermeneutici della richiesta di revisione.
Ed infatti, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia piu' in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilita' di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere "esplorativo").
Anche nel caso di specie, il carattere della perizia non assume connotati di decisivita', ma si pone su piani probabilistici ed incerti negli esiti, rispetto ad un coacervo ulteriore di prove (gia' sintetizzate) che puntano alla colpevolezza del ricorrente.
Tanto piu' che, nella valutazione della richiesta di revisione, spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli gia' ottenuti e se i risultati cosi' conseguiti, da soli o insieme con le prove gia' valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, gia' intervenuta, di condanna (Sez. 4, n. 3446 del 12/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262029 - 01).
La valutazione operata in senso negativo dalla Corte d'Appello di Roma quanto all'efficacia di una nuova superperizia e' stata sostenuta con argomenti logici e corrispondenti alle indicazioni di legittimita'.
In ultima analisi, anche nella fattispecie in esame - relativa alla richiesta di revisione centrata sull'istanza di procedere ad una nuova perizia BPA (blood pattern analysis) utilizzando un esperimento concreto con sangue animale, nonche' sulla rivalutazione di attendibilita' della prova dichiarativa proveniente da un teste morto ed affetto da patologia psichica - deve essere ribadito che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia piu' in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24682 del 15/5/2014, Ghiro, Rv. 260005; viceversa, la revisione della sentenza di condanna e' ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorieta' delle prove di accusa, in quanto l'articolo 631 c.p.p. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'articolo 530, comprese quelle di cui ai commi secondo e terzo, ispirate al canone di garanzia "in dubio pro reo": Sez. 1, n. 25678 del 12/5/2004, Contena, Rv. 228141).
Nessuna delle due ipotesi si rivela sussistente nel caso di specie, in cui cio' che chiede la difesa corrisponde alla rivalutazione di un intero impianto probatorio gia' valutato come idoneo a fondare la responsabilita' nel giudizio di merito e del quale si vuole mettere nuovamente in discussione la bonta' agendo attraverso il grimaldello costituito da due prove che si assumono "nuove" ma che in realta', gia' nella verifica riservata nel giudizio di revisione alla fase rescindente non si rivelano utili all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di fatti o circostanze la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia piu' in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
4. Alla declaratoria d'inammissibilita' del ricorso segue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonche', ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilita' (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
13-10-2025 21:56
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