La confisca per equivalente e la procedura fallimentare.
La confisca per equivalente rappresenta una misura ablativa di natura penale che consente, quando non sia possibile la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, di aggredire altri beni nella disponibilità del reo di valore corrispondente, anche se non direttamente riconducibili al reato. Questa misura è sussidiaria rispetto alla confisca diretta, può essere disposta solo se i beni specificamente collegati al reato non sono individuabili o reperibili, ed è applicabile a fronte di determinati reati, come quelli contro la pubblica amministrazione e altre ipotesi tassativamente indicate dalla legge.
La giurisprudenza di legittimità sottolinea che la confisca per equivalente non è uno strumento di carattere generale, ma trova applicazione esclusivamente ove previsto e nel rispetto del principio di proporzionalità, così da non determinare un eccessivo sacrificio dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, inclusi i terzi di buona fede e i creditori.
03-08-2025 10:21
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