DIRITTO PENALE - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
(Cp, articolo 388)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 388, co 2 c.p. concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo. Nel caso di specie, le condotte denunciate dal padre non sono risultate conformi alla fattispecie descritta dall’art. 388 cod. pen., non essendo stato provato che l’imputata avesse dolosamente eluso l’ordinanza presidenziale e adottato atti fraudolenti e in mala fede. Verosimilmente la figlia viveva un forte disagio nel relazionarsi con il padre, a causa degli avvenimenti infelici che avevano coinvolto i genitori (ciò, a voler prescindere dalla fondatezza o meno delle denunce sporte dalla madre), a partire dalla separazione; a causa della creazione di un nucleo familiare da parte del padre con gli altri fratelli; ed a causa ancora della sottoposizione di quest’ultimo a misure restrittive che gli impedirono di prelevarla in prima persona e gli imposero l’intermediazione della zia. Il rifiuto della minore, mai accompagnato da un comprovato atteggiamento di forzatura della madre era ricollegato ad una situazione eccezionale e non controllabile dalla madre.
Tribunale Potenza, sentenza 17 aprile 2025 n. 183 - Giudice Cirillo
28-06-2025 05:55
Richiedi una Consulenza