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Sentenza

Deve essere accordata la tenuità del fatto al soggetto che ha posto in essere azioni penalmente rilevanti in materia fiscale, ma che ha provveduto a versare nelle casse del Fisco gran parte del debito contestato.
Deve essere accordata la tenuità del fatto al soggetto che ha posto in essere azioni penalmente rilevanti in materia fiscale, ma che ha provveduto a versare nelle casse del Fisco gran parte del debito contestato.
Cassazione penale III sezione sentenza n. 22076/25.
La vicenda e le sentenze di merito

Venendo ai fatti la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del 12 marzo 2024 del tribunale di Salerno con la quale l’imputata era stata condannata, per il reato di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000, perché quale legale rappresentante di una società, al fine di evadere l’Iva si era avvalsa di fatture per operazioni inesistenti emesse da una stessa ditta, portando in dichiarazione elementi passivi fittizi. Contro la sentenza la donna ha proposto ricorso per Cassazione. In particolare è stata lamentata la violazione dell’articolo 131-bis cp e il vizio di motivazione per la mancata considerazione del fatto che l’imputata, avesse già versato la somma di 95,5 mila euro su un debito di 97mila euro. Secondo la Cassazione, in presenza di una progressiva estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, il giudice deve valutare in termini di prevalenza “l’entità del debito tributario residuo” quale differenza fra l’entità del debito tributario iniziale e quella dei pagamenti effettuati. Ne consegue- si legge nella sentenza – che qualora i pagamenti effettuati coprano una percentuale molto elevata del debito tributario, il comportamento dell’imputato successivo alla commissione del reato deve essere ritenuto, per espressa previsione normativa quale indice particolarmente pregnante della speciale tenuità del fatto.
Le considerazioni della Cassazione

Diversamente ragionando la modifica legislativa dell’articolo 13 del Dlgs 74/2000 verrebbe svuotata della sua portata innovativa, evidentemente ispirata a dare prevalenza alla finalità recuperatoria della regolamentazione, anche penale, del settore tributario a scapito della finalità punitiva. Tale scelta legislativa si pone, infatti, in linea con i principi che già ispirano il Dlgs 74/2000 nel senso di favorire il più possibile comportamenti collaborativi degli autori di illeciti diretti a effettuare pagamenti, anche parziali, di debiti tributari oggetto di imputazione penale.
Avv. Antonino Sugamele

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