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Sentenza

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Configurabilità - Dazione di utilità - Rapporto sinallagmatico con l’atto dell’ufficio.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Configurabilità - Dazione di utilità - Rapporto sinallagmatico con l’atto dell’ufficio.
 Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 06-12-2024, n. 44803
REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

composta da

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. ROSATI Martino - Consigliere

Dott. IANNICIELLO Mariella - Relatore

Dott. RICCIO Stefania - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Pubblico ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

nel procedimento a carico di

Bo.Ma., nato a F il (Omissis)

Bo.Sa., nata a F il (Omissis)

avverso l'ordinanza emessa in data 03/06/2024 dal Tribunale di Napoli;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato il Tribunale di Napoli - adito in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. - annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 10 maggio 2024 con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Bo.Ma. e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Bo.Sa. in ordine al reato di corruzione ex art. 319 cod, pen. sub capo a) della provvisoria contestazione, disponendone la formale liberazione se non detenuti per altra causa.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2.1 Ha dedotto con un unico articolato motivo la violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché all'art. 319 cod. pen., e il vizio di motivazione per omissione e per manifesta illogicità.

Il Tribunale della libertà - nell'escludere che gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da Be.Em., quale soggetto garante dei diritti delle persone detenute per la Provincia di Caserta, in favore del detenuto Bo.Ma. al fine di assicurare a quest'ultimo un trattamento penitenziario "favorevole" costituissero l'adempimento di un'obbligazione fondata su un patto corruttivo, potendo essere piuttosto le regalie operate giustificabili in ragione dei rapporti personali, sentimentali e/o anche solo sessuali, esistenti tra gli indagati - aveva omesso di valutare una serie di elementi dotati di peso e valore probatorio significativo.

In primo luogo, i Giudici di merito non avevano valutato il colloquio progr. n. 3099 del 23 novembre 2022 da cui era expressis verbis emersa la intenzione dei fratelli Bo.Ma. e Bo.Sa. di mettere la Be.Em. sul libro paga i due fratelli avevano chiaramente pianificato di stringere un accordo corruttivo con la " garante" prevedendo il versamento settimanale della somma di cinquecento Euro purché fosse a disposizione del detenuto e ne eseguisse le richieste ("... gli dovevi dire li vuoi 500 Euro a settimana?...Però devi fare quello che Bo.Ma. ti dicie...Bo.Ma. ti dà 500 Euro a settimana e devi fare quello che ti dice");

In secondo luogo, i Giudici avevano bypassato il colloquio telefonico del 22 luglio 2022 intercorso tra il detenuto Bo.Ma. e il padre Bo.Vi., da cui traspariva nettamente l'assenza di coinvolgimento sentimentale in capo al detenuto Bo.Ma., ma piuttosto la strumentalizzazione della Be.Em. per ottenere vantaggi e benefici penitenziari Bo.Vi. aveva spinto il figlio ad intrattenere una relazione con la donna rappresentando che in tal modo ne avrebbe tratto solo vantaggi (pag. 10).

In ultimo, il Tribunale aveva offerto una lettura frammentaria del colloquio n. 925 del 29 dicembre 2022, laddove era stato chiaro l'esplicito riferimento alla dazione della somma di mille Euro alla Be.Em. per ottenere l'autorizzazione ex art. 21 o.p.; inoltre detto colloquio non era stato letto congiuntamente alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla stessa Be.Em. che, in relazione alla ricezione di tale somma di danaro, aveva fornito una giustificazione inverosimile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché declinato per ragioni non consentite.

2. Secondo il teorema accusatorio, Bo.Ma. - all'epoca detenuto in carcere in espiazione pena per una condanna a venti anni di reclusione per omicidio volontario e violenza sessuale - per potere fruire dei benefici penitenziari (i.e. permessi premio, ammissione a lavori esterni, revoca e commutazione delle sanzioni disciplinari, ricezione di schede SIM per potere comunicare con l'esterno et similia), aveva stretto un accordo corruttivo, per il tramite della sorella Bo.Sa., con Be.Em., incaricata di pubblico servizio rivestendo ella la qualifica di "garante dei diritti" delle persone detenute per la Provincia di Caserta la Be.Em. aveva stabilmente e ripetutamente asservito le sue funzioni agli interessi del detenuto Bo.Ma. per fargli fruire di un trattamento penitenziario di minor rigore, avvalendosi delle sue competenze e della rete di relazioni intrattenuta in ragione del suo ufficio nonché sfruttando l'affidabilità di cui godeva nell'ambiente penitenziario, in cambio di somme di danaro, di regali costosi (capi di abbigliamento e scarpe griffate) e di prestazione sessuali da parte dello stesso Bo.Ma.

2.1. Il Tribunale di Napoli - adito dai difensori dei Bo. in sede di riesame ex art. 309 cod. proc.pen, pur condividendo il costrutto accusatorio nella parte in cui Be.Em. aveva asservito le sue funzioni agli interessi del detenuto (cfr ordinanza pag. 3e 4) - riteneva tuttavia come il quadro indiziario non fosse di gravità tale da indurre ad affermare che detto asservimento rinvenisse la causale in un pregresso accordo corruttivo.

Ed invero, secondo le valutazioni espresse in parte qua dal Tribunale del riesame non poteva affatto escludersi che - sin dal mese di ottobre del 2021 (cfr colloquio progr. n 194 del 23 ottobre 2021) - intercorresse tra il Bo.Ma. e la garante Be.Em. una relazione intima, sentimentale o quantomeno sessuale (cfr pag. 2 del provvedimento), di guisa che non si poteva affermare maniera univoca che le utilità versate fossero da imputarsi al prezzo della corruzione.

2.2. Al riguardo, i Giudici di merito evidenziavano come -da un lato- la mancata completa trascrizione delle conversazioni telefoniche, oggetto di captazione, in cui si discuteva della relazione intima tra Bo.Ma. e Be.Em. non avesse consentito di apprezzarne la reale portata ed evoluzione e come - dall'altro lato - fosse in ogni caso trapelata l'animosità reciproca nel rapporto, giustificabile con un coinvolgimento emotivo (cfr pag. 2 del provvedimento).

Si evidenziava, altresì, come un ulteriore indice di un rapporto personale ed affettivo lo si rinvenisse nella assidua frequentazione della Be.Em. con la famiglia di origine del detenuto e, in particolare, nella stretta amicizia con Bo.Sa. e Bo.Ve., sorelle dello stesso, alle quali la donna aveva spesso esternato le sue preoccupazioni per il rapporto difficile e burrascoso che intratteneva con Bo.Ma. (cfr pag. 3 del provvedimento).

2.3. Ebbene, ritiene la Corte che il decisum del Tribunale del riesame si fondi su un percorso argomentativo non censurabile in questa sede, perché immune da deficit logici e da omissioni.

Il Tribunale non si sottraeva alla compiuta valutazione del materiale investigativo, laddove ne evidenziava la intrinseca "nebulosità" per la presenza di elementi dubbi, suscettibili di diversa interpretazione e conducenti a soluzioni opposte, ma altrettanto verosimili.

Nel privilegiare una lettura sinottica e di insieme ai Giudici di merito non sfuggiva il contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria, laddove traspariva la esistenza di un rapporto tra il detenuto Bo.Ma. e la garante Be.Em. che non si era esaurito in un semplice do ut des, ma era trasmodato in una relazione sentimentale o anche solo sessuale, che, in ragione della frammentarietà delle trascrizioni, appariva difficile ricostruire nella genesi e nella evoluzione.

2.4. In un tale contesto, anche la conversazione n. 925 del 29 dicembre 2022 non assumeva per il Tribunale un significato probatorio dirompente ed univoco tale da sostenere il teorema accusatorio per la non evidenza della causale della dazione di danaro; né la dedotta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dalla Be.Em. in sede di interrogatorio- ad avviso di questa Corte- potrebbe ex se ed eo ipso disvelare la causale corruttiva dell'accordo, potendo dette dichiarazioni rinvenire un altrettanto plausibile motivazione nel tentativo di celare un rapporto personale con il detenuto.

2.5. Le argomentazioni spese dal Tribunale - nella parte in cui si escludeva che l'asservimento delle funzioni ai desiderata del Bo.Ma. nonché i favoritismi allo stesso riconosciuti rinvenissero la causale nel pactum sceleris -, oltre che logiche e aderenti al dato probatorio, sono in linea di continuità con i principi di diritto enunciati da questa Corte.

Il delitto di corruzione postula e presuppone un patto nel quale siano dedotti l'atto dell'ufficio e sinallagmaticamente la prestazione di un'utilità, di tal che il reato non è configurabile nel caso si accerti che le dazioni di utilità avvengono nel contesto e nell'ambito di un rapporto personale, sentimentale o sessuale tra presunto corrotto e corruttore (così ex multis, Sez. 6, n. 39008 del 6/5/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867; Sez. 6 3765 del 19/12/2020, Mazzarella, Rv. 281144).

3. Le ragioni di doglianza formulare dal Pubblico ministero non destrutturano la intrinseca logicità della motivazione posta a base del provvedimento se non altro perché tese ad una rivalutazione in fatto del materiale probatorio, non consentita in questa sede.

È, infatti, principio di diritto indiscusso quello secondo cui, laddove il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto, nel rispetto dei canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, delle ragioni che l'hanno indotto ad escludere la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, non è consentita in sede di legittimità la sollecitazione ad una lettura del dato "indiziario" in termini differenti seppure altrettanto verosimili (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Nel caso in esame, a fronte di diversi passaggi motivazionali del provvedimento gravato in cui si dava ripetutamente e congruamente atto di un quadro indiziario non grave ex art. 273 cod. proc. pen., perché non chiaro e lineare ma anzi ondivago per l'acquisizione di risultanze investigative frammentarie, il Pubblico ministero ha semplicisticamente proposto una differente chiave di lettura del quadro indiziario, esso sì basato su una valutazione parziale e parcellizzata del compendio investigativo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2024.

Avv. Antonino Sugamele

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