Nell’ambito della fattispecie criminosa di rapina, la scriminante non si applica a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui creata.
Tribunale di Torino, Penale, Sentenza del 16-02-2024, n. 264
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice dell'Udienza Preliminare, dr. Luca Del Colle, all'esito dell'udienza in camera di consiglio in data 15 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt.442 e ss. c.p.p.,
nei confronti di:
1. Ko.Ma. nato in C. D'A. il (...), C.U.I. (...),
difeso avv. Ba.Fo. del Foro di Torino
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Torino a far data dal 4.8.2023 (data dell'arresto) presente
2. Ab.At. nato in Ei. il (...), C.U.I. (...), presente difeso d'ufficio dall'avv. Mi.Pa. del Foro di Torino
IMPUTATI
Ab.At.
A) del delitto di cui agli artt. 56, 628, c.c. 1 e 3, n. 1, c.p. poiché, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia, consistite nell'estrarre e nel brandire un coltello a serramanico, dotato di lama di circa 8 cm, nel puntarlo all'altezza del volto di Ko.Ma., intimandogli di consegnare Euro 5,00 e pronunciando la seguente frase " Giuro su mia madre che mi prendo le 5 Euro", compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi della somma in questione, sottraendola alla persona offesa.
Evento non conseguito per cause indipendenti dalla volontà del reo, segnatamente per la reazione della persona offesa.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con un'arma.
In Torino, in data 3.8.2023.
Ab.At.
B) del delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 1, c.p. perché, a seguito della condotta descritta al capo che precede, poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte di Ko.Ma. mediante accoltellamento; segnatamente, con l'uso del coltello a serramanico indicato al capo che precede, dopo aver ingaggiato una colluttazione ed esser stato attinto dal primo colpo al collo da parte di Ko. (come descritto al capo che segue), attingeva quest'ultimo con plurimi fendenti al polso sinistro, sul bicipite del braccio sinistro nonchè all'altezza del costato (emitorace) destro, in regione sottomammaria, penetrando sino alla pleura del polmone destro, cagionandogli lesioni personali (in particolare lesione del tendine flessore del II dito della mano sinistra), giudicate guaribili in giorni sessanta.
Evento non conseguito per cause indipendenti dalla sua volontà, segnatamente per l'intervento delle FF.OO. e del personale sanitario.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abbietti e futili, consistiti nella pretesa di un'esigua somma di denaro.
In Torino, in data 3.8.2023.
Ko.Ma.
C) del delitto di cui agli artt. 56, 575, c.p. perché poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte di Ab.At.; segnatamente, a seguito dei fatti descritti al capo A, allontanandosi e prelevando due bottiglie di vetro da un bidone dell'immondizia, spaccandole, avvicinandosi nuovamente a Ab. e aggredendolo, lo colpiva al collo, quantomeno in due occasioni, con il coccio di bottiglia, cagionando un copioso sanguinamento e lesioni personali (in sede laterocervicale destra, all'orecchio destro e in regione frontale) giudicate guaribili in giorni quaranta.
Evento non conseguito per cause indipendenti dalla sua volontà, segnatamente per la fuga della persona offesa sulla pubblica via e l'intervento di passanti e FF.OO..
In Torino, in data 3.8.2023.
Identificate le persone offese in
Ko.Ma. nato in C. D'A. il (...), C.U.I. (...), quanto ai capi A e B
Ab.At. nato in Ei. il (...), C.U.I. (...), quanto al capo C
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati sono stati giudicati con il rito abbreviato.
I fatti, come desumibili dall'annotazione della Questura di Torino, dal verbale di fermo, dai verbali di s.i.t. rese rispettivamente da Ra.Ja. e da Ei.So., dal verbale di sequestro si ricostruiscono nei termini che seguono.
Alle ore 20:10 del 3.8.2023 le Volanti Nizza 1 e Nizza 6 in servizio alla Questura di Torino venivano inviate - su richiesta della CO- in Corso Massimo D'Azeglio alle spalle della discoteca "Life", in quanto un uomo in strada riferiva di essere stato accoltellato da un altro soggetto.
Giunti sul posto, la volante Nizza 1 rintracciava l'uomo - identificato in Ab.At.- seduto su una panchina ed evidentemente ferito in quanto, sanguinante, cercava di tamponare con una maglia il lato destro del collo. Immediatamente gli agenti allertavano il 118 e prestavano i primi soccorsi al ferito che, versando in condizioni critiche, veniva condotto all'ospedale Molinette in pericolo di vita, poi evitato grazie ad un'operazione chirurgica al collo.
Accanto all'A. vi era un altro straniero, identificato per Ra.Ja., senza fissa dimora che, sentito dagli operanti, forniva la descrizione fisica di un secondo uomo coinvolto nella lite, un soggetto di colore vestito con una t-shirt di colore verde e scura e pantaloni della tuta di colore nero, il quale si era dato alla fuga in direzione della discoteca "Club 84" ormai dismessa.
Il R., che aveva assistito al litigio tra i due, riferiva specificatamente "verso le ore 20:05 circa, mentre mi trovavo all'interno del parco del Valentino, notavo due stranieri litigare sulla collinetta del parco. Li ho visti litigare, urlare e spintonarsi. Mi sono avvicinato e ho sentito che discutevano per motivi di soldi, forse per 5 Euro. Un ragazzo è arabo, l'altro è di colore, è africano, forse si chiama A.. Hanno iniziato a spintonarsi, poi sulla collina il ragazzo africano Ab. aveva in mano delle bottiglie spaccate mentre l'arabo aveva in mano un coltello. Li ho visti agitarsi e colpirsi a vicenda ma non ho capito bene cosa stava accadendo. Ho visto il ragazzo arabo ferito al collo che perdeva molto sangue e per aiutarlo gli ho dato la mia maglietta per tamponare il sangue".
Gli agenti effettuavano a questo punto un'accurata bonifica dell'area interessata al fine di rinvenire il secondo soggetto interessato dai fatti ed eventuali tracce utili relative al reato.
Poco dopo, su segnalazione della centrale operativa, gli inquirenti apprendevano che tale Ei.So., testimone oculare dell'aggressione, si era presentato presso il Reparto a Cavallo del Parco del Valentino chiedendo l'intervento del personale sanitario poiché uno dei due antagonisti era gravemente ferito.
Raggiunto il testimone presso il Reparto a Cavallo, gli agenti si mettevano alla ricerca del secondo uomo, descritto dall'E. "ragazzo di colore originario della Costa d'Avorio vestito con un pantalone della tuta di colore nero con strisce più chiare all'altezza delle ginocchia, una maglietta nera e un cappellino con visiera nera".
Il testimone conduceva gli operanti presso l'ex discoteca "Club 84" e, una volta all'interno, indicava il ragazzo responsabile dell'aggressione, identificato nell'odierno indagato Ko.Ma..
Questi ammetteva agli operanti di essere il soggetto coinvolto nella lite e riferiva di aver usato il coccio di bottiglia in risposta alla minaccia subita da Ab.At. con il coltello e finalizzata alla dazione di Euro 5,00 non dovuti.
Ko.Ma. mostrava agli inquirenti di aver ricevuto dall'A. un taglio al polso sinistro all'altezza del pollice, un taglio sul bicipite del braccio sinistro e una ferita di medie dimensioni all'altezza del costato destro poco sotto il pettorale. Consegnava agli agenti anche il coltello a serramanico usato da Ab.At., dicendo di essere riuscito a sottrarglielo nel corso della colluttazione.
Le ferite riportate da Ko. in un primo momento sembravano superficiali, ma con il trascorrere dei minuti la situazione si aggravava e questi veniva immediatamente trasportato in ospedale ove veniva accertata una ferita da affondo di coltello che giungeva fino alla pleura del polmone destro. La ferita per le modalità con cui veniva inferta appariva potenzialmente letale.
Sentito a sommarie informazioni, Ei.So. riferiva agli operanti "... sono un senza fissa dimora, da circa 20 giorni mi rifugio presso l'ex club 84 ormai in disuso sito nel parco del Valentino. Verso le 20:05 circa, mentre mi trovavo sulla collinetta del parco del Valentino in compagnia di un mio amico "J.", ho visto due persone a me conosciute, nello specifico uno è un mio connazionale che io conosco con il nome di "Ab.", so che abita T. e lavora come facchino a Grugliasco. L'altro ragazzo dorme nella stessa struttura dove mi rifugio io, è di origine della Costa d'Avorio e lo conosco con il nome di "Ab.".
Ho quindi visto che "Ab." e "Ab." stavano litigando, sentivo in particolare "Ab." chiedere con fare minaccioso 5 Euro a "Ab.". La lite è durata pochi minuti, io ero posizionata a circa 6 m di distanza e per quello che potevo capire "Ab." pretendeva di avere 5 Euro che a suo dire non gli erano state date mentre "Ab." sosteneva di averglieli dati e che lui se Vera perse mettendole in tasca. Durante la discussione ho visto "Ab." minacciare "Ab." con un coltello a serramanico con lama lunga circa quattro dita impugnatura di colore marrone scuro. Gli puntava il coltello all'altezza del volto e gli ripeteva "giuro su mia madre che mi prendo le 5 Euro". A questo punto si è avvicinato un ragazzo di origine afghana, anche lui dorme nella nostra stessa struttura e lo conosco con il nome di "J."; si è intromesso nella lite per farli smettere proponendosi di dare lui le 5 Euro ad "Ab." se smetteva di urlare.
La discussione si è quindi calmata, "J." e "Ab." si sono messi a parlare mentre "Ab." si è voltato forse per andare via. In quel frangente ha preso da un bidone dell'immondizia due bottiglie di birra in vetro, le ha spaccate e si è avvicinato nuovamente ad "Ab.", la lite è ripresa.
Ho quindi visto "Ab." colpire il collo con il coccio della bottiglia "Ab." e in quel frangente "Ab." colpire con il coltello ad "Ab." al braccio e al fianco".
Nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida, entrambi gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Le dichiarazioni dei sommari informatori Ra.Ja. e Ei.So., l'ultimo dei quali testimone oculare, appaiono pienamente attendibili in quanto lineari, logiche e prive di fratture sotto il profilo intrinseco; non risulta del resto alcun elemento rispetto al quale ritenere che trattasi di dichiarazioni mosse da istinti calunniatori nei confronti degli odierni indagati.
Tali dichiarazioni appaiono sostanzialmente confermate dalla successiva escussione dei medesimi.
Quanto al tentativo di rapina aggravata contestato ad Ab.At. al capo sub (...)), la dinamica dell'azione si ricava dalle dichiarazioni rese dall'Ei. il quale - quella sera- aveva assistito alla violenta discussione tra Ko.Ma. e Ab.At. per questioni legate al denaro e, precisamente, aveva udito quest'ultimo minacciare Ko. per farsi consegnare la somma di 5 Euro, sino a quando " estraeva un coltello a serramanico con la lama lunga quattro dita" e lo puntava alla gola del Ko. dicendogli "giuro su mia madre che mi prendo i 5 Euro", non riuscendovi poiché questi reagiva prontamente.
Tale movente iniziale appare pienamente confermato dalle dichiarazioni rese in apertura del rito abbreviato da Ab.
A quel punto, dopo aver preso dal bidone dell'immondizia due bottiglie di birra in vetro, il Ko. le spaccava e colpiva brutalmente Ab. al collo.
La condotta posta in essere dal Ko. -specificatamente contestata al capo 3- può ritenersi dunque preordinata all'uccisione del rivale, in quanto direzionata al collo e, dunque, ad una zona del corpo della vittima in cui sono presenti vasi sanguigni (giugulare e carotide) che, se attinte, possono subire danneggiamenti tali da provocare la morte.
Depongono nel senso detto sia la circostanza relativa allo strumento utilizzato per l'aggressione (cocci di vetro ricavati da bottiglie di birra rotte) sia la scelta di colpire un distretto anatomico notoriamente vitale quale il collo, elementi questi attestanti l'idoneità della condotta a cagionare l'evento mortale e convalidanti la sussistenza di un intento omicidiario in capo all'indagato.
Alla luce delle emergenze sopra descritte e stante la certa identificazione del Ko. quale autore della condotta delittuosa in esame (avendo peraltro egli ammesso di essere lui il soggetto coinvolto nell'aggressione), non è revocabile in dubbio l'idoneità di tale azione a cagionare la morte della vittima.
L'imputato ha colpito violentemente il suo avversario attingendo volutamente le parti del corpo ove sono presenti organi vitali con una forza tale da determinare la lacerazione dei tessuti con copiosa uscita di sangue e l'immediato ricovero della persona offesa e necessità di sottoposizione ad intervento chirurgico d'urgenza, di tal che il verificarsi dell'evento voluto appariva seriamente probabile.
Né è revocabile in dubbio che gli atti posti in essere siano univocamente diretti a cagionare l'evento morte, e ciò in ragione della potenzialità lesiva dell'azione descritta che rivela, con la sua carica offensiva, l'atteggiamento psicologico dell'agente diverso da quello di chi intende limitarsi a determinare lesioni personali al soggetto passivo.
Analoghe considerazioni devono essere esplicitate in relazione ai fatti di cui al capo 2), contestati ad Ab..
Questi, infatti, nel corso della discussione con il Ko., dopo aver afferrato un coltello a serramanico con una lama di circa 8 cm (poi sequestrata) sferrava diverse coltellate al suo antagonista, colpendolo in varie parti del corpo ovvero al polso sinistro all'altezza del pollice, sul bicipite del braccio sinistro, all'altezza del costato destro, penetrando sino alla pleura del polmone destro.
La condotta posta in essere dall'indagato era certamente preordinata alla uccisione del rivale, sia in quanto caratterizzata da una reiterazione di fendenti direzionati in zone del corpo della vittima in cui sono presenti vasi sanguigni o organi interni che, se attinti, possono subire danneggiamenti (polmone destro) tali da provocare la morte, sia perché tale finalità veniva esternata dallo stesso in occasione dell'azione immediatamente precedente, allorquando - per farsi consegnare dal Ko. una somma di denaro-estraeva il coltello a serramanico puntandoglielo al volto e diceva "giuro su mia madre che mi prendo le 5 Euro". La situazione non degenerava ulteriormente (scongiurando il concretizzarsi dell'evento), solamente grazie al pronto intervento delle Forze dell'Ordine e del personale sanitario.
Non può certamente riconoscersi a favore di alcuno dei contendenti la scriminante della legittima difesa.
Non al Ko., ritornato sulla scena della lite dopo essersene allontanato, munito dei cocci di bottiglia, e dunque senza alcuna palese necessità difensiva.
Non ad A., la cui iniziativa rapinosa lo ha posto nella situazione di aver poscia subito la reazione dell'antagonista. La scriminante non si applica a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui creata (Cassazione Penale n. 46921/2023).
Inoltre, a carico di entrambi, vi è la CT disposta dal P.M. che conferma l'idoneità omicidiaria delle azioni di cui si discute.
Quanto alla rapina, l'imputato ha ammesso di aver preteso dall'antagonista la somma di Euro 5: la pretesa originaria di tutta la vicenda.
Le modalità di tale pretesa risultanti dagli atti dimostrano pienamente essersi trattato di rapina aggravata.
LO sviluppo successivo della vicenda sopra descritto integra pienamente i delitti di tentato omicidio rispettivamente contestati.
Gli imputati debbono dunque essere dichiarati colpevoli dei reati ascritti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice stima equa per Ko. una pena base pari ad anni otto di reclusione. All'imputato si concedono le circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle sue condizioni personali e sociali. La pena può dunque ridursi ad anni cinque e mesi sei di reclusione, ridotta per la scelta del rito ad anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Per A., tenuto conto che la sua azione di tentato omicidio ha seguito quella dell'antagonista, la pena base può determinarsi in anni sette di reclusione, analogamente ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche a anni cinque di reclusione, aumentata per la continuazione a anni cinque e mesi sei di reclusione, definitivamente ridotta per la scelta del rito a anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 533 c.p.p.;
dichiara Ko.Ma. e Ab.At. colpevoli dei reati rispettivamente ascritti, unificati i reati contestati a Ab.At. dal vincolo della continuazione e, concesse a entrambi le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., operata la riduzione per la scelta del rito, li condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Torino il 15 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2024.
11-06-2024 23:50
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