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Sentenza

Il provvedimento si compone di 11 articoli. Le modifiche introdotte si sono rese necessarie soprattutto per il coordinamento delle nuove disposizioni e per la semplificazione delle procedure. Sullo sfonda rimane sempre l’obiettivo, richiesto anche dal Pnrr, di una maggiore efficienza della giustizia penale.

Due, spiega una nota di Via Arenula, gli interventi più incisivi sull’assetto attuale relativi agli istituti della ‘stasi del procedimento’ e del sentencing.
Il provvedimento si compone di 11 articoli. Le modifiche introdotte si sono rese necessarie soprattutto per il coordinamento delle nuove disposizioni e per la semplificazione delle procedure. Sullo sfonda rimane sempre l’obiettivo, richiesto anche dal Pnrr, di una maggiore efficienza della giustizia penale. Due, spiega una nota di Via Arenula, gli interventi più incisivi sull’assetto attuale relativi agli istituti della ‘stasi del procedimento’ e del sentencing.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 14;
Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza
del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione
dei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice
penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione
del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del……
Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……..;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
per la pubblica amministrazione, dell'istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, per gli
affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della difesa;
Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
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EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 582, secondo comma, le parole «61, numero 11-octies),» sono soppresse e
dopo la parola «583» sono inserire le seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo
periodo,»;
b) all’articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono
inserite le seguenti: «, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti
commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica
fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7),».
ART. 2
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 111-bis, comma 4, dopo le parole «le parti» sono inserite le seguenti: «e la
persona offesa dal reato»;
b) all’articolo 129-bis:
1) al comma 1, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite
dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite
dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite
dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso di reati perseguibili a querela
soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza
la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine
di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la
sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento,
acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»;
5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4
si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico
ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla
richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini
preliminari, sentito il pubblico ministero.
6) 4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il
corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso
tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono
sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica
l’articolo 304, comma 6.»;
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c) all’articolo 133-ter, al comma 1, secondo periodo, le parole «e, in ogni caso» sono
soppresse e dopo le parole «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo
i casi di urgenza, ferma l’esigenza di garantire al difensore l’esercizio delle facoltà di cui
al comma 7»;
d) all’articolo 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando è necessario per
evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di
improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura
cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo
periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e
601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»;
e) all’articolo 157-ter:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti:
«a giudizio» e le parole «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «è
effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole «dichiarato o eletto,» sono inserite
le seguenti: «fuori dai casi di cui all’articolo 161, comma 4,»;
2) al comma 2, le parole «sia necessario» sono sostituite dalle seguenti: «è
necessario», le parole «sia in corso» sono sostituite dalle seguenti: «è in corso» e
le parole «sia ritenuto» sono sostituite dalle seguenti: «è ritenuto»;
f) all’articolo 296, al comma 2, la parola «provano» è sostituita dalla seguente:
«dimostrano»;
g) all’articolo 304, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) nella fase del
giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b);»;
h) all’articolo 324, al comma 2, le parole «o non si sia proceduto a norma dell’articolo 161
comma 2» sono soppresse;
i) all’articolo 408, al comma 3, le parole «La persona sottoposta alle indagini e la persona
offesa sono altresì informate» sono sostituite dalle seguenti: «La persona offesa è
altresì informata»;
l) all’articolo 412:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il procuratore generale presso la corte di
appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari
se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle
indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto
l'archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2. Se il
pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi
dell’articolo 415-ter, comma 2, l’avocazione può essere disposta solo se la
richiesta è stata rigettata. L’avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui
il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all’esercizio
dell’azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 415-ter,
comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 5,
primo periodo.»;
2) al comma 2, le parole «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3,
e 415-bis, comma 5-quater» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione
prevista dall’articolo 409, comma 3»;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il procuratore generale svolge le
indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni
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dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 415-ter, commi 1, 2, 3, e 4.»;
m) all’articolo 415-bis, al comma 1, le parole «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-
ter, prima» sono sostituite dalla seguente: «Prima» e i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-
quinquies e 5-sexies sono soppressi;
n) l’articolo 415-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 415-ter
(Scadenza dei termini per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’esercizio
dell’azione penale. Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa)
1.Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis,
comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto
l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle
indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in
segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di
reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione
delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della
documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì
l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al
procuratore generale presso la corte di appello.
2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis,
comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di
differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:
a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi
di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la
vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio,
non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività
di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di
indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei
responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.
c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati
connessi ai sensi dell’articolo 12 o collegati ai sensi dell’articolo 371, comma 2, per i
quali non sia ancora decorso il termine previsto dall’articolo 407-bis, comma 2.
3.Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i
presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il
differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo
complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.
4. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero
non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle
indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di
valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al
pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell'azione penale.
Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni
successivi. L’istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.
Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le
esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di
assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non
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superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, deve essere
notificato l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’articolo 415-bis, nel computo
del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica
dell’avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 415-bis. Copia
del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata
alla persona che ha formulato la richiesta.
5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero
non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso
la corte d’appello, se non dispone l’avocazione delle indagini ai sensi dell’articolo 412,
comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di
assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non
superiore a venti giorni. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica
quando:
a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del
comma 2 e la stessa non è stata rigettata;
b) è stata già presentata l’istanza di cui al comma 4.»;
o) all’articolo 420-quater, comma 4, lettera b), al numero 1), la parola «settembre» è
sostituita dalla seguente: «ottobre» e al numero 2) la parola «febbraio» è sostituita dalla
seguente: «marzo»;
p) all’articolo 438, al comma 5, le parole «ai prevedibili tempi dell’istruzione» sono sostituite
dalle seguenti: «all’istruzione»;
q) all’articolo 450, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La citazione
contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in
assenza. La citazione è nulla se l’imputato non è identificato in modo certo, se non
contiene l’avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente
l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere c) e f).»;
r) all’articolo 456, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il decreto
contiene altresì, a pena di nullità, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà
giudicato in assenza.» e dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Con il decreto
l’imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
s) all’articolo 459, comma 1-ter, al primo periodo, dopo le parole «1981, n. 689,» è inserita
la seguente: «anche» e, all’ultimo periodo, le parole «ed emette decreto di giudizio
immediato» sono sostituite dalle seguenti: «e, se non è stata proposta, congiuntamente o
successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto»;
t) all’articolo 510, il comma 3-bis è soppresso;
u) all’articolo 545-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice, se ritiene che ne
ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui
all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere
immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti,
acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la
pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del
comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma
2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle
parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è
sospeso.» e, al comma 3, le parole «; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24
novembre 1981 n. 689» sono soppresse;
v) all’articolo 554-ter, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «agli articoli» sono inserite
le seguenti: «424, commi 2, 3 e 4,»;
z) all’articolo 598-bis:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo
597, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a
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mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma
1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene
sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se
ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur
essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte
fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e
all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti,
i documenti e le informazioni di cui all’articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il
processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l’udienza si svolge
senza la partecipazione delle parti.»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di appello del
pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal
procuratore generale.»;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Nei casi di udienza partecipata
di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può
essere espresso sino alla data dell’udienza. Si applicano le disposizioni del
medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 4-ter. Quando, per effetto della
decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a
quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena
detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il
dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all’imputato il termine
perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre
trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso.
Se il consenso è acquisito, all’udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo
conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere
immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto
periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di
legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza
partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell’articolo 545-
bis, in quanto applicabili.»;
aa) all’articolo 599-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «determinazione della
pena» sono inserite le seguenti: «o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene
sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689» e dopo il terzo
periodo è aggiunto il seguente: «Nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una
pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 598-bis, ma il consenso dell’imputato è espresso, a pena
di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza.»;
bb) all’articolo 601:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «f), g)» sono inserite le seguenti: «,
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza»;
2) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L’avviso è, altresì,
comunicato al procuratore generale.»;
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3) al comma 6, dopo le parole «in modo certo» sono inserite le seguenti: «, se non
contiene l’avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in
assenza»;
cc) all’articolo 656, al comma 3, dopo le parole «programmi di giustizia riparativa» sono
inserite le seguenti: «e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta
giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti,
la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato»;
dd) all’articolo 676, al comma 1, le parole «e all'applicazione della riduzione della pena
prevista dall'articolo 442, comma 2-bis» sono soppresse e, dopo il comma 3, è aggiunto
il seguente: «3-bis. Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine
all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In
questo caso, il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del
provvedimento divenuto irrevocabile.».
ART. 3
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 63-bis, comma 1, le parole «alla persona sottoposta alle indagini o» sono
soppresse e, dopo le parole «all’imputato» sono inserite le seguenti: «dell'avviso di
fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli
450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna»;
b) all’articolo 127:
1) al comma 1:
1.1 all’alinea la parola: «settimana» è sostituita dalla seguente: «mese»;
1.2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) procedimenti nei quali il
pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto
l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, del
codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di
differimento ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale
ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell’elenco solo in caso di
rigetto della richiesta;»;
1.3 alla lettera b), le parole «di cui all’articolo 415-ter, comma 3, primo e
secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fissati ai sensi
dell’articolo 415-ter, commi 4 e 5,»;
1.4 la lettera c) è soppressa.
2. Il comma 2 è soppresso.
ART. 4
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)
1. All’articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole «della sola
ammenda, ovvero la pena dell’ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’ammenda, anche se alternativa».
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ART. 5
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 58, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le pene sostitutive della
semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere
applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di
procuratore speciale.»;
b) all’articolo 72, al quarto comma, dopo le parole «per un delitto non colposo commesso»
sono inserite le seguenti: «dopo l’applicazione ovvero».
ART. 6
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, al comma 1, dopo le parole
«dagli articoli» sono inserite le seguenti: «408 e» e le parole: «e 125 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271,» sono soppresse.
ART. 7
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 59, al comma 1, la parola «405» è sostituita dalla seguente: «407-bis»;
b) all’articolo 61, al comma 1, primo periodo, le parole: «risultano insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente»
sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione
di condanna dell’ente».
ART. 8
(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)
1. All’articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente: «5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica
l’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente
decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all’articolo 420-quater, comma 3, è fissato
in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».
ART. 9
(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)
1. Per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima dell’entrata in vigore
del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo
85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto – legge 31
ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma
i termini ivi previsti decorrono dall’entrata in vigore del presente decreto.
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ART. 10
(Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del
procuratore generale presso la corte di appello)
1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1
e 3 dell’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso
termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore
generale presso la corte di appello può depositare l’atto di impugnazione nella cancelleria
della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. Il personale di cancelleria addetto vi appone l’indicazione del
giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto,
attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma
2.
2. Dell’avvenuto deposito dell’impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato che trasmette alla corte di appello, senza ritardo, il
provvedimento impugnato e gli atti del procedimento.
3. L’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria
della corte di appello.
ART. 11
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle
disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservar
Avv. Antonino Sugamele

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