Whatsapp: se si conosce l'algoritmo hash che decripta le conversazioni "end to end", i tabulati delle conversazioni criminali sono documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e, se provenienti dall'estero, ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. non costituiscono intercettazioni ai sensi dell'art. 266 c.p.p.
Cass. pen., sez. I, ud. 13 ottobre 2022 (dep. 15 febbraio 2023), n. 6363
Presidente Siani – Relatore Toscani
Sono documenti, non intercettazioni. Salvo il caso in cui l'attività d'indagine sia rivolta ad acquisire informazioni su comunicazioni in corso, nel qual caso è applicabile la disciplina sulle intercettazioni ex art. 266 c.p.p., con quanto ne segue in punto di procedura e di limiti all'uso dello strumento ammesso per gli specifici reati indicati nella norma, se l'acquisizione concerne comunicazioni "fredde" e "giacenti", va invocata la disciplina sulle acquisizioni documentali generalmente rubricate dall'art. 234 c.p.p.
La Cassazione, nel caso vertente su comunicazioni estratte da una autorità straniera, invoca la specifica disciplina ex art. 234-bis c.p.p., comunque tipologicamente riconducibile alla natura documentale della prova. La materia è oggi ulteriormente regolata nel territorio nazionale dall'art. 132 del Codice privacy – novellato dall'art. 1 d.l. n. 132/2021 poi convertito con l. n. 178/2021 – che prevede, per l'acquisizione di tabulati concernenti il compimento di alcuni gravi reati, la necessità di un decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
L'argomento tecnico: l'algoritmo hash è sinonimo di genuinità della comunicazione. Premessa la natura documentale del tabulato, l'acquisizione del codice hash consente la conoscenza delle comunicazioni "end to end": cioè, venuti a conoscenza del codice, i giudici penali e i consulenti possono certamente e senza dubbio prendere esatta visione dei contenuti delle comunicazioni; e, inoltre, precisa la Cassazione, se precedentemente decriptata la comunicazione, non inficia la genuinità della comunicazione l'invio della medesima mediante altri programmi-contenitore, quali Excel.
17-02-2023 04:48
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