Lesioni volontarie e Riforma Cartabia: mutamento della competenza del giudice di pace?
Con la sentenza in commento, i Giudici della quinta sezione della Suprema Corte hanno rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la sussistenza o meno, a seguito della Riforma Cartabia, di una competenza per materia del giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 274/2000, in ordine alle lesioni volontarie procedibili a querela. La questione nasce dal fatto che, nel procedimento sotteso, l'imputato veniva condannato a pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 c.p., in luogo delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace. Il procuratore generale, invero, lamentava l'illegalità della pena inflitta, a seguito delle modifiche introdotte dalla recente riforma. La Corte, sul punto, ha evidenziato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale che di seguito si riporta.
Normativa di riferimento
L'art. 4, d.lgs. 274/2000 prevede al comma 1, lett. a) la competenza del giudice di pace per i delitti di lesioni volontarie, limitatamente alle ipotesi di cui al secondo comma, ad esclusione dei fatti commessi contro i soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma ovvero contro il convivente. La deroga inserita nella norma riguarda le ipotesi di repressione della violenza di genere che il legislatore ha inteso e intende, tuttora, contrastare e punire in maniera più grave. Prima della Riforma erano di competenza del giudice di pace le lesioni c.d. lievissime (malattia non superiore a venti giorni), sempre procedibili a querela, con eccezione di quelle commesse contro «il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo l'affine in linea retta» (elenco successivamente modificato con la l. 4/2018) ovvero contro il convivente.
Pronuncia della Corte Costituzionale
Il giudice delle leggi, con sentenza n. 236/2018 ha sostanzialmente dichiarato la competenza del Tribunale per i reati, consumati o tentati, di lesioni personali anche lievissime, commessi a danno dei soggetti indicati dal comma 1, n. 1 e comma 2 dell'art. 577 c.p., residuando, dunque, per le altre ipotesi la competenza del giudice di pace.
Primo orientamento
Secondo la sentenza n. 12517/2023, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela, rimane la competenza per materia del giudice di pace, dovendo, il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 274/2000, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di ampliare la competenza delle predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela. Si afferma, in base a questo orientamento, che è stata la relazione illustrativa del d.lgs. 150/2022 a precisare e chiarire che l'intervento normativo mira non di certo a ridurre la competenza del giudice di pace, atteso che una diversa interpretazione porterebbe un "passo indietro" rispetto agli obiettivi non solo della Cartabia, ma anche della legge attributiva della competenza penale al giudice di pace, cui il legislatore ha affidato, costantemente, la competenza per materia in ordine al delitto di lesioni volontarie procedibili a querela. Un'interpretazione contraria porterebbe per assurdo ad un aumento della competenza del Tribunale, così contrastando con le necessarie istanze di deflazione del carico di tale autorità.
Rinvio mobile
Sulla scia di tale orientamento si è mossa anche la sentenza n. 41372/2023 che ha affermato come già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2018 avesse sottolineato che il richiamo all'art. 582, secondo comma, c.p., da parte dell'art. 4 d.lgs. 274/2000, costituisse un rinvio mobile, ossia uno di quei rinvii che collegano la disposizione richiamante a quella richiamata non solo nella formulazione attuale al momento del rinvio, ma a tutte quelle eventualmente derivanti da modifiche normative. La sentenza esclude un'abrogazione tacita dell'art. 4, a seguito della riforma, e conclude che si debba, pertanto, attribuire la competenza al giudice di pace per tutte le ipotesi di lesioni volontarie procedibili a querela. Tuttavia, la predetta interpretazione lascia spazio per una perplessità in ordine al fatto che non tutte le ipotesi rimesse al giudice di pace abbiano, in questo nuovo frangente, una gravità limitata, rientrandovi ad esempio anche casi di violenza di genere (in cui le lesioni siano provocate da soggetti seppur non legati da relazione affettiva).
Secondo orientamento
Secondo la sentenza n. 40719/2023, invece, in relazione al delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, permane, anche dopo le modifiche introdotte dalla Riforma, la competenza per materia del Tribunale. Ritengono i Giudici che le lesioni personali aggravate, indicate nella sentenza n. 12517/2023 come di competenza del giudice di pace, in realtà erano state già affidate alla competenza del Tribunale. Ed infatti, una interpretazione letterale del combinato disposto delle due norme (art. 582, comma 2 e art. 4) porta alla conclusione che nessuna competenza sia rimasta al giudice di pace in ordine al reato di lesioni personali procedibili a querela, perché queste si trovano ormai nel primo comma dell'art. 582, estraneo al rinvio.
In altri termini, la norma di cui all'art. 4, non modificata, continua a riferire la competenza del giudice di pace per le lesioni procedibili a querela al comma 2 dell'art. 582, ma nell'attuale formulazione, la norma richiamata non contiene alcuna ipotesi di lesione procedibile a querela, se non quelle contro i soggetti indicati dagli art. 577, comma 1, n. 1 e comma 2, già escluse dalla sua competenza per materia. Nessuna modifica in pejus si ha con riferimento al trattamento sanzionatorio dei procedimenti in corso, atteso che si deve comunque applicare il più favorevole trattamento alle condotte consumate prima dell'entrata in vigore della Riforma.
21-10-2023 20:51
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