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Sentenza

Geometra sospeso dall'albo assume la direzione dei lavori: è esercizio abusivo della professione
Geometra sospeso dall'albo assume la direzione dei lavori: è esercizio abusivo della professione
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05/07/2023) 23-08-2023, n. 35492


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. PATERNO'RADDUSA B. - rel. Consigliere -

Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 24 maggio 2022;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, avvocato Lucci in sostituzione, che si è richiamato a quelle prospettate con il ricorso.
Svolgimento del processo

1. La difesa di A.A., impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di giustizia irrogata ai danni del predetto dal Tribunale locale, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 348 c.p. per aver esercitato l'attività professionale di geometra pur risultando sospeso dal relativo albo.

In particolare, secondo la duplice valutazione conforme resa dai giudici del merito, il ricorrente avrebbe assunto e svolto il ruolo di direttore lavori inerenti alla costruzione di un edificio di proprietà delle parti civili costituite, come confermato dalla avvenuta presentazione, in tale qualità, della relativa comunicazione di inizio lavori (CIL).

2. Con il ricorso vengono declinati tre diversi motivi, i primi due correlati alla ritenuta configurabilità del reato contestato e alla tenuta motivazionale della ritenuta responsabilità.

In particolare, ad avviso della difesa, la comunicazione di inizio lavori non rientrerebbe tra gli atti espressamente riservati alla professione di geometra, potendo essere presentata da chiunque, anche da soggetto privo di qualifica e titolo abilitativo e non necessariamente dal direttore dei lavori, tanto che la mancata indicazione di quest'ultimo in seno al detto atto non costituisce neppure motivo di decadenza del permesso a costruire inerente ai lavori da realizzare. Erroneamente poi i giudici del merito avrebbero ritenuto che nel caso, pur in assenza della mancata individuazione di un atto tipicamente riservato alla professione di geometra, il contegno del ricorrente, risoltosi unicamente nella detta presentazione della comunicazione di inizio lavori, avrebbe ugualmente integrato i tratti costitutivi del reato contestato. Anche a voler ritenere detta condotta riconducibile ad una attività comunque caratteristicamente propria, anche se non esclusiva, della citata professione, in ogni caso l'occasionalità dell'azione, l'assenza di organizzazione a sostegno della prestazione e la stessa gratuità della prestazione deponevano per una soluzione contraria alla luce delle indicazioni di principio offerte da questa Corte sin dalla sentenza "Cani" (n. 11545 del 15/12/2011) delle Sezioni unite.

3. Con il terzo motivo si contesta la motivazione adottata in relazione al diniego delle attenuanti generiche, da accordare in ragione della gratuità della prestazione resa dando corpo alla condotta contestata, aspetto pretermesso dalla Corte del merito nel giustificare la conclusione raggiunta sul punto.

4. La difesa della parte civile ha trasmesso via "pec" note conclusive e richiesta di liquidazione delle spese del grado come da nota allegata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. La sentenza di condanna resa dal Tribunale ai danni del ricorrente, in linea con la relativa imputazione, lega inequivocabilmente la responsabilità del prevenuto all'incarico di direttore dei lavori relativi alla costruzione da realizzare nell'interesse delle parti civili. Compito, questo, assunto dall'imputato in forza dell'incarico pacificamente conferitogli dai committenti (viene fatto riferimento allo specifico mandato all'uopo conferito, confermato anche dall'appalto stipulato con l'impresa dell'imputato), che, del resto, la stessa difesa a ben vedere non nega (rivendicandone, piuttosto, in diversi momenti dell'impugnazione, l'esecuzione gratuita); e che, altrettanto pacificamente, rientra tra quelli tipicamente propri della attività professionale di geometra (del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere m, I, nel caso non contestate), perchè condizionato alla presenza della relativa abilitazione (anche se in parziale concorrenza con altri ruoli professionali, senza che ciò ne faccia venire meno l'esclusività, nel caso condivisa ma non libera).

3. In questa cornice, è di tutta evidenza che la comunicazione di inizio lavori, espressamente descritta nel capo di imputazione, piuttosto che costituire il momento di unica espressione della condotta abusiva contestata, è stata invece valorizzata dall'accusa prima e dal Tribunale poi quale momento fattuale di conferma logica del concreto esercizio dell'attività, professionalmente abusiva, legata all'incarico di direzione dei lavori conferito dalla parte civile. E' in questa ottica, è del tutto indifferente che nel caso l'atto potesse essere realizzato anche direttamente dallo stesso committente mentre è invece determinante che sia stato posto in essere dal ricorrente, all'uopo proprio spendendo la relativa qualifica, così da confermare, anche sul piano logico, il concreto esercizio dell'attività protetta destinata a sostanziare la condotta illecita in contestazione.

4. Le superiori considerazioni rendono evidente la manifesta inconferenza dei primi due motivi di ricorso.

In particolare, è del tutto irrilevante rivendicare la occasionalità dell'atto, o, ancora, rimarcare l'assenza di una struttura organizzativa chiamata a sostenerlo e la non remuneratività della prestazione, seguendo le indicazioni di principio offerte dalla giurisprudenza di questa Corte sin dalla sentenza delle sezioni unite "Cani" (n. 11545 del 15/12/2011), già indicata in narrativa.

Si tratta di aspetti, questi, sui quali si fonda l'impianto delle due censure prospettate dal ricorso dirette a contestare la configurabilità del reato ascritto al prevenuto e il correlato giudizio di responsabilità, che,tuttaviat mal si attagliano alla situazione coperta dalla regiudicanda: non riguardano infatti condotte, come quella legata, per i geometri, alla direzione dei lavori inerenti alla costruzione di un edificio residenziale, che si sostanziano in atti esclusivamente tipici della professione di riferimento; piuttosto, afferiscono ad ipotesi diverse, inerenti ad atti non di esclusiva pertinenza della professione protetta bensolo caratterizzanti quel determinato ruolo professionale, rispetto ai quali la non occasionalità, la realtà organizzativa che li sostiene e la remuneratività della relativa prestazione assumono un rilievo decisivo con riguardo alla configurabilità dell'ipotesi di reato in discussione.

Che poi la Corte del merito, seguendo tale abbrivio difensivo, già prospettato con il gravame di merito, ferme le superiori indicazioni in fatto e diritto, si sia anche soffermata su tali profili, tanto da favorire, in questa sede, una riedizione delle relative censure già prospettate con il gravame di merito, è aspetto che non vale a dare dignità alla relativa tesi difensiva, manifestamente infondata alla luce della pacifica situazione in fatto contestata all'imputato e valorizzata dal Tribunale in termini di ineccepibile correttezza giuridica.

Da qui la manifesta infondatezza dei primi due motivi.

5.Una sorte non diversa meritano le censure prospettate con il terzo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha ancorato la relativa valutazione di merito alla rimarcata presenza dei diversi precedenti riferibili al ricorrente, valorizzando, al contempo, il complessivo atteggiamento tenuto dal prevenuto ai danni delle parti civili. Considerazioni queste che portano la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in questa sede e che non danno conto di alcuna frattura logica, neppure nella parte in cui viene sottolineata la finalità lucrativa che nel caso ha dominato l'agire del prevenuto: è di tutta evidenza, infatti, che tale riferimento mirava a mettere in evidenza l'obiettivo del ricorrente di ottenere comunque la commessa inerente ai lavori di costruzione (l'impresa appaltatrice era riferibile all'imputato), tanto da avere accettato per tale ragione la direzione lavori malgrado la sospensione, rendendo indifferente e recessivo il dato, sottolienato dalla difesa, della gratuità della relativa prestazione, perchè inserita in un più ampio e redditizio programma complessivo.

6.Alla inammissibilità seguono le pronunzie di cui all'art. 616 c.p.p., comma 1; non la liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile, che si è limitata a trasmettere una memoria senza prendere parte alla discussione nel corso dell'udienza pubblica all'uopo fissata dopo l'istanza di trattazione orale presentata nell'interesse del ricorrente (Sez. 6, Sentenza n. 2615 del 28/04/2022, Rv. 28360).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2023
Avv. Antonino Sugamele

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