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Sentenza

Pinza chirurgica si frantuma durante un intervento. Condannato il produttore
Pinza chirurgica si frantuma durante un intervento. Condannato il produttore
Il Collegio sottolinea, nel caso in questione, che in tema di infortuni sul lavoro «grava sul produttore di un qualunque manufatto o attrezzo – che sia destinato a interagire con un individuo – un generale obbligo di garantire che non vi siano difetti strutturali suscettibili di arrecare danni durante l'utilizzo» e che «il costruttore risponde, in quanto titolare di una posizione di garanzia, per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili ai difetti strutturali dei macchinari messi in commercio, a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento» (Cass. n. 5541/2020).

Inoltre, il d.lgs. n. 46/1997, allegato I dispone all'art. 1 che «i dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi quando siano utilizzate alle condizioni e per i fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza».

All'art. 2 è previsto anche che «le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei dispositivi devono attenersi a principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto. Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi: eliminare o ridurre i rischi nella misura possibile; adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati eventualmente mediante segnali di allarme; - informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti a un qualsiasi difetto delle misure di protezione adottate».
Avv. Antonino Sugamele

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