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Sentenza

Nessun permesso per il detenuto che vuole incontrare la moglie per le Nozze d'argento.
Nessun permesso per il detenuto che vuole incontrare la moglie per le Nozze d'argento.
Cass. pen., sez. I, 15 luglio 2022 (dep. 8 settembre 2022), n. 33128

Presidente Mogini – Relatore Siani  

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 21 ottobre 2021, ha respinto il reclamo proposto da G.A. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 21 giugno 2021 che aveva rigettato l'istanza di permesso di necessità presentata dal detenuto al fine di incontrare la moglie in occasione della ricorrenza dei venticinque anni del loro matrimonio.

2. G., per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso avverso l'indicata ordinanza chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione del D.P.R. n. 354 del 26 luglio 1975, art. 30, e succ. modd. (Ord. pen.) e il corrispondente vizio di motivazione.

Nella nozione di evento di particolare gravità, secondo il ricorrente, deve rientrare anche quel fatto che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare per i suoi riflessi in termini di gravità per la vita familiare del detenuto: nel caso di specie - evidenza la difesa - il detenuto non aveva avuto la possibilità di svolgere colloqui con i suoi familiari, in particolare con la moglie, sicché il venticinquesimo anniversario del matrimonio rappresentava un evento non ordinario e del tutto fuori dalla quotidianità, in relazione a cui avrebbe dovuto ritenersi possibile accordare il permesso di necessità, permesso non necessariamente legato a un evento luttuoso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che l'evento dedotto, pur significativo, non potrebbe, in ogni caso, farsi rientrare nella disciplina dell'art. 30 cit.

Considerato in diritto

1. L'impugnazione si rivela infondata.

2. Si premette che il Tribunale è pervenuto all'esito indicato in parte narrativa condividendo, nella sostanza, il percorso logico disegnato dal Magistrato di sorveglianza e, per tale ragione, evidenziando che esula dalla disciplina dell'art. 30 Ord. pen., inerente all'emersione di motivi familiari di particolare gravità legittimanti la concessione del permesso di necessità, il caso della lieta ricorrenza, relativa al venticinquennale del matrimonio, addotta da G.

I giudici di sorveglianza hanno considerato che a integrare le condizioni del permesso di necessità può valere non soltanto l'evento di natura luttuosa o drammatica, in questo secondo senso anche per strutturazione progressiva di una situazione lungamente ingravescente, dovendo farsi rientrare nella casistica rilevante anche gli eventi che, per loro natura, siano non ordinari e del tutto fuori dalla quotidianità, sia per il loro intrinseco valore, sia per la loro incidenza sulla vita del detenuto, in guisa tale da incidere sulla sua vicenda umana, ma ha escluso che la ricorrenza a cui aveva fatto riferimento l'istante potesse rientrare nel novero di questi ultimi eventi.

3. Il ragionamento ora richiamato resiste alla critica svolta dal ricorrente, siccome esso si pone in linea con l'interpretazione dell'istituto del permesso di necessità regolato dall'art. 30 Ord. pen. e non lascia emergere alcun vizio logico tale da metterne in crisi la linearità.

3.1. La norma, dopo aver contemplato al comma 1, i permessi in ipotesi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del condannato (oltre che dell'internato e dell'imputato), disciplina al comma successivo i permessi di necessità stabilendo che analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.

In ordine all'interpretazione della norma, si ritiene che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, Ord. pen., debbano sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, con la specificazione che il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 - 01).

In coerente consecutio con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di rango costituzionale (art. 27, comma 3, Cost.) di umanizzazione della pena stessa, si considera che primario, se non decisivo, rilievo sia da annettersi - nella valutazione da compiersi nel contesto dei requisiti caratterizzanti l'evento che legittima la concessione del permesso di necessità al contatto con i familiari e alla corrispondente salvaguardia dei legami emergenti come basilari per il condannato con la famiglia stessa.

E, proprio perché il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione, rispondente a finalità di umanizzazione della pena, non un istituto di ordinaria natura trattamentale, esso può essere accordato soltanto al verificarsi di situazioni di particolare gravità che hanno incisive ripercussioni nella sfera personale e familiare del detenuto, non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400 - 01; v., poi Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655 - 01, per uno sviluppo costituito dalla precisazione che nella nozione di evento di particolare gravità di cui all'art. 30 cit. può rientrare anche la strutturazione progressiva di una condizione la quale, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto, in tale alveo essendosi ritenuta legittima la concessione del permesso fondata sull'assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto).

3.2. In definitiva, ciò che assume determinante importanza nella configurazione della situazione di fatto legittimante il permesso di necessità è la sua natura di evento non ordinario, del tutto al di fuori della quotidianità, per il suo intrinseco rilievo fattuale o per la sua incidenza nella vita del detenuto, sempre in relazione alla sua sfera familiare, con i conseguenti, incisivi riflessi sull'esperienza umana della detenzione carceraria.

Esso costituisce, dunque, uno strumento concretato da un ampliamento eccezionale delle possibilità di contatto del detenuto con persone estranee all'ambiente inframurario, ma da individuarsi nell'ambito esclusivamente familiare, senza interferenze con la finalità puramente trattamentale (Sez. 1, n. 45741 del 25/09/2019, Della Chiave, non mass; Sez. 1, n. 38220 del 01/04/2019, Ambruoso, Rv. 276846 - 01).

4. In relazione al quadro esegetico così tratteggiato, deve constatarsi che il ricorrente, nella suindicata doglianza, non è riuscito a infirmare la valutazione - ineludibilmente radicata nel giudizio di merito - compiuta dai giudici di sorveglianza in ordine al fatto che l'incontro di G.       con la consorte per festeggiare la ricorrenza del venticinquennale del matrimonio, pur tenendo conto dell'addotto diradamento dei colloqui anche con la moglie nell'ultimo periodo, non può essere considerato come un evento familiare di particolare gravità, anche nel senso di particolarmente importante e significativo, così da inquadrarsi fra gli eventi legittimanti l'eccezionale concessione del permesso di necessità.

La contestazione della valenza inadeguata dell'indicata ricorrenza al fine della sua attrazione nella categoria degli eventi familiari di particolare gravità, per un verso, tende a una diversa interpretazione dei dati congruamente ponderati dal giudice di merito e, per altro verso, non tiene conto che la valutazione compiuta si è inserita nel solco delle regole poste a presidio della corretta configurazione del permesso stesso, non potendo obliterarsi che per quanto concerne l'an del permesso di necessità lo spazio della valutazione giudiziale, a fronte dei rigidi vincoli posti dall'art. 30 Ord. pen., appare circoscritto alla verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla norma, pur con la considerazione di situazioni costituite dalla maturazione progressiva dell'evento familiare di particolare gravità legittimante la concessione di questo strumento di sostegno, fruibile "eccezionalmente".

Invero, anche quando si è riconosciuto all'evento lo spessore di condizione legittimante il permesso in esame (Sez. 1, n. 48424 del 26/05/2017, Perrone, Rv. 271476 - 01), si è ribadito che per la concessione del permesso di necessità assume importanza decisiva, in ordine all'evento dedotto, la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell'esperienza umana della detenzione carceraria: ebbene, in modo congruo e non illogico, il Tribunale ha ritenuto che il venticinquennale del matrimonio, pur costituendo un evento personale e familiare molto lieto, non possedesse, nel caso in esame, i richiamati, specifici connotati.

Poste queste coordinate, è conseguente concludere nel senso che l'impugnazione ha svolto una censura che non si rivela utilmente finalizzata, per i riferimenti utilizzati, a dimostrare l'addotta violazione di legge e nemmeno ha prospettato una tesi accoglibile nella parte in cui ha tentato di accreditare una non configurabile - carenza nella motivazione offerta dal Tribunale: la quale, pur se sintetica nei suoi riferimenti, è risultata adeguata e non illogica nell'esplicazione delle ragioni che hanno indotto i giudici specializzati a collocare, con incensurabile valutazione, al di fuori dell'alveo del permesso di necessità la situazione prospettata dal detenuto.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., le spese processuali vanno poste a

carico del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Avv. Antonino Sugamele

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