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Sentenza

Vicenza. La sentenza sui GOT. Ecco la sentenza storica. I magistrati togati costituiscono categoria di lavoratori comparabili ai magistrati onorari. Le ragioni obiettive che giustificano un trattamento differenziato tra magistrati togati e GOT, al fine di verificare il rispetto del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo pieno e a tempo indeterminato comparabili.
Vicenza. La sentenza sui GOT. Ecco la sentenza storica. I magistrati togati costituiscono categoria di lavoratori comparabili ai magistrati onorari. Le ragioni obiettive che giustificano un trattamento differenziato tra magistrati togati e GOT, al fine di verificare il rispetto del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo pieno e a tempo indeterminato comparabili.
Una giudice onoraria in servizio ininterrotto presso il Tribunale di Vicenza dal 2003, ricorreva al giudice del lavoro presso il medesimo Tribunale, chiedendo il riconoscimento del trattamento economico del lavoratore comparabile (magistrato ordinario), quale conseguenza della diretta applicazione delle direttive 1997/81/CE e direttiva 1999/70/CE., rispettivamente sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale, e il risarcimento del danno conseguente all'illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione della direttiva 1999/70/CE. Nel periodo oggetto del ricorso la durata dell'ufficio di giudice onorario di tribunale (d'ora in poi "GOT") era regolata dall'art. 42 quinquies Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), che stabiliva la durata triennale dell'incarico, salva la possibilità di una conferma, alla scadenza, per una sola volta. Tuttavia, come è noto, dalla loro introduzione nell'ordinamento giudiziario, stabilita con d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, nessuno dei giudici onorari di tribunale (così come i vice procuratori onorari) è cessato dall'incarico per scadenza del termine, in virtù di proroghe previste per legge, in attesa del riordino della disciplina inerente la magistratura onoraria. In base alla normativa di riferimento la ricorrente aveva percepito esclusivamente un'indennità di 98 euro per le attività d'udienza svolte nello stesso giorno e un'ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di udienza avesse superato le cinque ore.
Avv. Antonino Sugamele

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