Condannato il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica: aveva occupato abusivamente una porzione del demanio marittimo, destinata a spiaggia libera, posizionandovi ombrelloni e sdraio.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-03-2021) 21-04-2021, n. 15029
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Luigi - Presidente -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere -
Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/11/2019 del Tribunale di Larino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CORBETTA Stefano;
letta la requisitoria redatta ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica redatta dal difensore, avv. Costantino Carugno, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Larino condannava F.A. alla pena di 600 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 1161 c.n., perchè, quale presidente dell'associazione sportiva dilettantistica "Riva del Mulino", occupava abusivamente una porzione del demanio marittimo, destinata a spiaggia libera, per un'estensione di circa 15 m. per 25 m. (e quindi per una superficie di circa 375 mq.), sulla quale posizionava trentatre basi fisse per ombrelloni, venticinque ombrelloni e diciassette sdraio. Accertato in contrada (OMISSIS).
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto appello, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 530, 533, 191, 192 e 195 c.p.p. e vizio motivazionale. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe desunto l'assenza della concessione demaniale dalle dichiarazioni rese dall'imputato e riferite in dibattimento dall'agente di p.g.; la prova sul punto, quindi, assunta in violazione degli artt. 191 e 195 c.p.p., sarebbe inutilizzabile; il Tribunale, inoltre, non avrebbe accertato se l'area fosse stata occupata da un soggetto diverso dal F..
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 131-bis c.p., la cui applicazione è stata rigettata dal Tribunale sulla base di elementi inconferenti, quali la permanenza del reato e la mancata eliminazione delle conseguenza dannose, e considerando che la non particolare gravità del fatto è stata valorizzata per il riconoscimento delle circostanze attenuati generiche.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di oblazione, sulla base della mancata riparazione del danno, in violazione del disposto dell'art. 162-bis c.p..
3. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto sviluppa argomentazioni di carattere fattuale, non consentite in sede di legittimità.
E' dirimente osservare che nella motivazione non vi è alcun riferimento al fatto che l'agente di p.g. che procedette al sopralluogo il 19 agosto 2016 nell'area demaniale antistante il Residence Riva del Mulino, di proprietà dell'imputato, abbia riferito in dibattimento di aver appreso dal F. che costui fosse privo della concessione demaniale. Il Tribunale, invero, sulla scorta delle prove documentali in atti e della deposizione del teste ha ritenuto che l'imputato avesse arbitrariamente occupato l'area demaniale adiacente al proprio residence con ombrelloni con basi infisse al suolo, sdraio e sedie, ciò che era caduto sotto la diretta percezione del teste. A fronte di tale motivazione, il motivo appare generico e non supportato da elementi di decisività non valutati dal Tribunale.
5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Dalla motivazione della sentenza risulta unicamente che la richiesta di oblazione è stata rigettata "non essendo state eliminate le conseguenze dannose del reato". Si tratta di una valutazione giuridicamente corretta, posto che, per espresso dettato normativo, ai sensi dell'art. 162-bis c.p., comma 3, ultima parte, l'oblazione per le contravvenzioni punite con pena alternativa, come quella in esame, non è ammessa "quando permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore".
A tal proposito, il ricorrente si limita a censurare genericamente la motivazione, senza addurre alcun elemento tale da dimostrare l'avvenuta rimozione della causa impeditiva all'accesso dell'istituto in esame.
6. Il secondo motivo è fondato.
Il Tribunale ha negato i presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. "per la natura permanente del reato e la mancata eliminazione delle conseguenze dannose del reato".
Si tratta di una motivazione giuridicamente errata, in quanto si fonda su elementi inconferenti.
La natura permanente del reato, infatti, è un elemento del tutto neutro, considerando che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'art. 131-bis c.p., si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). E' ben vero che nei reati permanenti è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finchè la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, dep. 18/07/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589), e tuttavia tale permanenza, nel caso in esame, parrebbe essere cessata con il sequestro degli ombrelloni e delle sdraio, avvenuto all'atto di accertamento del reato.
Il riferimento all'omessa eliminazione delle conseguenze dannose del reato non è pertinente, in quanto esula dai criteri indicati nell'art. 131-bis c.p., per la valutazione di particolare tenuità del fatto, la quale, invece, deve essere condotta sulla base di tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, cit.).
Nè si può ritenere che dagli atti siano evincibili elementi da cui ritenersi, in maniera implicita, l'insussistenza dei requisiti integranti la causa di non punibilità in esame, emergendo piuttosto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute "considerando il fatto di non particolare gravità". Ciò non significa che il Tribunale abbia implicitamente affermato la sussistenza dei requisiti previsti per la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ma unicamente che, dagli atti, non emergono elementi ostativi in tal senso, ciò che renderebbe superfluo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
7. Per i motivi indicati, la sentenza deve essere annullata in ordine alla valutazione dei presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., con rinvio al Tribunale di Larino in diversa persona fisica per nuovo esame sul punto.
8. Va ribadito, peraltro, il principio, a cui la Corte aderisce e intende dare continuità, secondo il quale, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015 - dep. 22/12/2015, Sarli, Rv. 265434; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 - dep. 18/07/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267590), stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 - dep. 22/09/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Larino in diversa persona fisica. Dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021
12-05-2021 21:06
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