Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Trapani. Il difensore del'imputato riceve avviso di trattazione dell'appello a Palermo con l'indicazione dell'aula bunker, ma la causa verrà trattata nelle aule del palazzo di giustizia. Processo da rifare.
Trapani. Il difensore del'imputato riceve avviso di trattazione dell'appello a Palermo con l'indicazione dell'aula bunker, ma la causa verrà trattata nelle aule del palazzo di giustizia. Processo da rifare.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2020) 06-11-2020, n. 30941

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere -

Dott. BORSELLINO Maria - Consigliere -

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere -

Dott. SGADARI G. - est. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/11/2018 della Corte di Appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Sgadari;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Locatelli Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

sentito il difensore, avv. Bruno Leonardo Vivona, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Trapani del 3 febbraio del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p..

2. Ricorre per cassazione A.G., deducendo violazione di legge e nullità della sentenza impugnata ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il ricorrente sostiene che il proprio difensore di fiducia, avv. Bruno Vivona, aveva ricevuto un avviso da parte della cancelleria della Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Penale, con il quale gli si comunicava un diverso luogo di celebrazione dell'udienza del processo di appello, fissata per il 28 novembre del 2018 presso l'aula bunker del carcere (OMISSIS), sita in (OMISSIS), anzichè presso la ordinaria sede di udienza sita all'interno del Palazzo di Giustizia di (OMISSIS).

In forza di tale avviso, il difensore si sarebbe recato presso l'aula bunker del carcere, dove, tuttavia, l'udienza non era stata tenuta, essendosi regolarmente celebrata presso l'aula di udienza ordinaria.

Ne consegue che l'assenza del difensore di fiducia all'udienza del 28.11.2018, dovuta a tale anomalia nelle comunicazioni di cancelleria, avrebbe compresso le prerogative difensive e viziato la sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dal controllo degli atti - reso necessario dalla natura processuale della questione - risultano i seguenti dati.

All'udienza del processo di appello del 20 giugno 2018, tenutasi davanti alla sesta sezione della Corte di Appello di Palermo, l'avv. Bruno Vivona, difensore di fiducia del ricorrente, era assente ma sostituito con delega dall'avv. Gianluca Pipitone.

In quella udienza, era stato disposto il rinvio alla successiva udienza del 28 novembre 2018, davanti alla prima sezione penale della Corte di Appello di Palermo, presso l'aula sita nel Palazzo di Giustizia di Palermo, in (OMISSIS).

L'udienza, per quel che risulta dal verbale, si era regolarmente tenuta presso quell'aula, che è quella ordinariamente deputata alla celebrazione delle udienze della Corte di Appello di Palermo. Il difensore di fiducia era assente ed era stato sostituito da un difensore di ufficio prontamente reperibile.

E' agli atti un avviso del 29.11.2018, con il quale la cancelleria della Corte di Appello aveva comunicato al difensore dell'imputato un cambio relativo all'aula di udienza per la celebrazione del processo, che si sarebbe dovuto tenere non presso l'aula ordinaria (in (OMISSIS)) ma presso l'aula bunker sita all'interno del carcere (OMISSIS) ((OMISSIS)).

L'indicazione nell'avviso di tale ultima data (29.11.2018) deve ritenersi un refuso, posto che lo stesso avviso risulta notificato via pec al medesimo difensore di fiducia il 29 ottobre 2018.

Ne consegue che per evidente errore nelle comunicazioni di cancelleria, non smentito da altra documentazione in atti, al difensore di fiducia dell'imputato era stato comunicato un luogo di celebrazione dell'udienza del 28 novembre 2018 diverso da quello ove l'udienza si era poi effettivamente tenuta con la trattazione e definizione del processo, sicchè l'assenza del difensore ha leso le sue prerogative difensive non permettendogli di adottare le proprie conclusioni, determinando una nullità, regolarmente eccepita, inerente all'assistenza dell'imputato ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), che si riverbera sulla validità della sentenza di appello successivamente emessa.

La statuizione da adottare è, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo perchè proceda a nuovo giudizio di secondo grado.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.G. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza