Ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro da parte del GUP in sede di giudizio abbreviato- Ricorribilità in Cassazione- Esclusione.
Cassazione PRIMA SEZIONE
17 GIUGNO 2020, N. 18468/20
Un'interpretazione logico-sistematica delle norme codicistiche impone di ritenere operante anche per il giudizio abbreviato il generale principio dell'impugnabilità dell'ordinanza emessa nel giudizio di cognizione, diversa da quella in materia di libertà personale, dunque anche del provvedimento con cui il giudice di quella fase abbia deciso sulla richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio, unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio. L'art. 263 cod. proc. pen. non detta, infatti, regole speciali quanto all'impugnazione delle ordinanze relative alla restituzione delle cose sequestrate ai fini di prova, adottate nella fase del giudizio, né risulta in alcun modo evocabile la disciplina di cui all'art. 325 cod. proc. pen..
Il ricorso per cassazione avverso detta ordinanza va pertanto dichiarato inammissibile in applicazione del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 468 cod. proc. Pen.
13-09-2020 23:35
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