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Sentenza

Interlocuzioni tra Gip e pubblico ministero tra richiesta di archiviazione, opposizione e ordine di integrazione di indagini da parte del Gip
Interlocuzioni tra Gip e pubblico ministero tra richiesta di archiviazione, opposizione e ordine di integrazione di indagini da parte del Gip
Tribunale di Roma, ufficio del GIP, ordinanza 30 gennaio 2020
Rientra tra i poteri del g.i.p. quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive del p.m., egli potrà invitare quest'ultimo a compiere nuove indagini e, qualora queste debbano essere estese a persone non indagate, ne potrà ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato» salvo il principio per cui è indispensabile «evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa». Regola, anche questa volta, ineccepibile che però esclude che il pubblico ministero possa specularmente ledere le prerogative dell'organo di controllo di legalità omettendo di dar corso alle acquisizioni investigative disposte. L'ordinanza in commento lo precisa con chiarezza «è di tutta evidenza che è errata l'interpretazione proposta dal Pm non solo nella parte in cui sostiene che il Gip possa solo indicare temi di indagine, visto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e Costituzionale sopra citata non ne fa menzione; ma è errata anche laddove si ritenga libero di rifiutare lo svolgimento delle indagini indicate dal gip visto che queste costituiscono lo strumento attraverso il quale l'organo giudicante esercita il "completo controllo" (così le Sezioni Unite) sull'esercizio dell'azione penale e sull'inazione ole omissioni investigative del Pm. Nel caso in esame, al rifiuto di svolgere l'esame di uno dei due i medici indicati, non è conseguita da parte del Pm altra e diversa attività investigativa per completare le indagini richieste, cosicché quel rifiuto va ritenuto difforme da quanto stabilito dalla copiosa giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale richiamata».
Avv. Antonino Sugamele

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