In assenza di disciplina transitoria, la regola dell’inappellabilita` delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa è applicabile soltanto alle sentenze emesse successivamente all’entrata in vigore della novella normativa che ha decretato tale inappellabilita` ?
Regime intertemporale dell'inappellabilita` del proscioglimento relativo a contravvenzione
Cassazione penale, Sez. III, 28 ottobre 2019 (ud. 12 giugno 2019), n. 43699 – Pres. Aceto – Est. Gentili – P.M. Cuomo
(parz. diff.) – V.G.
Impugnazioni in materia penale – Appello – Sentenze di proscioglimento – Contravvenzioni punite con pena pecuniaria
o con pena alternativa – Novella introdotta con D. Lgs. n. 11/2018 – Disciplina transitoria – Assenza – Regime
intertemporale – Sentenze emesse prima della entrata in vigore della novella – Applicabilita` – Esclusione
La questione: se, in assenza di disciplina transitoria, la regola dell'inappellabilita` delle sentenze di proscioglimento relative
a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa sia applicabile soltanto alle sentenze emesse
successivamente all'entrata in vigore della novella normativa che ha decretato tale inappellabilita` .
Il fatto. La Corte di appello di Trieste, in riforma della
sentenza emessa dal locale Tribunale, ha dichiarato la penale
responsabilita` di V.G. in ordine al reato di cui all'art.
674 c.p. per avere immesso nel giardino di proprieta` di tale
P.M., ubicato al di sotto del terrazzino dell'appartamento,
inserito in un condominio urbano, di proprieta` dell'imputato,
acqua piovana maleodorante in quanto frammista alle
deiezioni dei cani di sua proprieta` , e lo ha, pertanto, condannato
alla pena di Euro 200,00 di ammenda, oltre al
risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile.
Ha proposto ricorso per cassazione il V., lamentando il
fatto che la Corte territoriale fosse giunta ad una soluzione
opposta a quella cui era pervenuto il giudice di primo
grado, senza avere, tuttavia, proceduto alla riapertura della
istruttoria, sebbene i testi della difesa avessero escluso che
il liquido defluito nel giardino del P. fosse maleodorante.
Quale secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha
lamentato l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudicante
nel ritenere appellabile la sentenza de qua, ad onta
della previsione contenuta nell'art. 593 c.p.p., 3º comma,
secondo la quale non sono impugnabili in appello le sentenze
di proscioglimento per reati contravvenzionali per i
quali sia prevista la sola pena dell'ammenda o la pena alternativa.
La decisione. La Corte di cassazione ritiene il ricorso meritevole
di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Prioritario e` l'esame del secondo motivo di ricorso, relativo
all'appellabilita` della sentenza del Tribunale di Trieste
ad opera del pubblico ministero.
Il ricorrente, avendo osservato che il reato in questione
prevede quale sanzione l'arresto sino ad un mese o l'ammenda
sino alla somma di euro 206,00, ha rilevato che, in
base alla previsione contenuta nell'art. 593 c.p.p., 3º comma,
sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative
a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda
o, come si verifica in relazione alla disposizione la cui
violazione e` stata a lui contestata, con pena alternativa detentiva
o pecuniaria.
Ritiene la Corte di cassazione che la citata disposizione, il
cui contenuto e` effettivamente quello indicato dal ricorrente,
risulta, tuttavia, essere stata evocata incongruamente.
Siffatta disposizione e` , infatti, il frutto della novella introdotta
nel citato 3º comma dell'art. 593 c.p.p. per effetto
della entrata in vigore del D. Lgs. n. 11/2018, il quale,
all'art. 2, 1º comma, lett. b), ha appunto inserito nel testo
della disposizione codicistica un ulteriore limite alla appellabilita`
delle sentenze, affiancando a quello concernente le
sentenze di condanna per le quali e` stata applicata la sola
pena dell'ammenda anche ‘‘le sentenze di proscioglimento
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda
o con pena alternativa''.
La disposizione in questione e` entrata in vigore in data 6
marzo 2018; considerata l'assenza di una qualche disciplina
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Giurisprudenza Italiana - Novembre 2019 2345
intertemporale che regoli i procedimenti gia` incardinati al
momento in cui essa e` appunta divenuta vigente, deve ritenersi
che la stessa – regolando un attributo, appunto
l'inappellabilita` , della sentenza – sia applicabile alle sole
sentenze emesse successivamente alla entrata in vigore della
medesima.
Considerato che nel caso in esame la sentenza con la
quale il Tribunale di Trieste ha prosciolto il V., impugnata
dal pubblico ministero, e` stata pronunziata in data 15 giugno
2016, essa deve ritenersi sottratta al regime della inappellabilita`
, essendo questo, sancito dall'art. 593 c.p.p., 3º
comma, applicabile solo ai provvedimenti giurisdizionali
emessi a decorrere dalla entrata in vigore della novella
con la quale esso e` stato introdotto nella disposizione citata.
Peraltro, si osserva, ad analoghe conclusioni si giungerebbe
anche ove si ritenesse quale momento qualificante ai
fini della individuazione del regime normativo da applicare
alla impugnazione presentata dal pubblico ministero – in
ossequio al criterio del tempus regit actum che in linea di
principio si applica alle disposizioni regolatrici dei processi
giurisdizionali – quello della proposizione della impugnazione
avverso la sentenza di primo grado articolata dalla
pubblica accusa, essendo stato formulato l'appello del pubblico
ministero con atto del 25 ottobre 2016, anch'esso,
pertanto, anteriore alla vigenza della attuale versione dell'art.
593 c.p.p., 3º comma.
A nulla rileva che la sentenza conseguente alla detta impugnazione,
essendo stato regolarmente instaurato il giudizio
di gravame, sia stata pronunziata in data 9 luglio 2018,
quindi nella vigenza dell'attuale versione dell'art. 593
c.p.p., 3º comma, essendo questa evenienza, cioe` la data
della pronunzia della sentenza di appello, legata a circostanze
occasionali non tali da giustificare una ragionevole
opzione nel senso della applicabilita` dell'uno o dell'altro
regime di impugnabilita` di una sentenza precedentemente
emessa.
Gli effetti. La Corte di cassazione, ritenuta l'appellabilita`
della sentenza di primo grado, ha stabilito, in accoglimento
di altro motivo relativo alla mancata rinnovazione istruttoria,
di annullare la sentenza di appello con rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello di Trieste imponendo che,
previa riapertura della istruttoria, sia nuovamente considerata
l'impugnazione del Procuratore generale territoriale
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste.
31-01-2020 07:00
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