Trapani. Architetto condannato in primo grado per avere redatto la parcella con voci di spesa che non spettavano. I reati contestati erano: tentativo di violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e appropriazione indebita.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 19862 Anno 2019Presidente: GALLO DOMENICORelatore: SARACO ANTONIOData Udienza: 12/04/2019
SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G. nato il ............ avverso la sentenza del 09/05/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato LAURIA BALDASSARE insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso e deposita delle brevi note d'udienza.
Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 9 maggio 2018 oggi impugnata, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza del Tribunale di Trapani e ha assolto G.C. dai reato di tentativo di violenza privata contestato al capo B) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e appropriazione indebita contestati al capo C) per non aver commesso il fatto, mentre ha confermato l'affermazione di responsabilità con riguardo al fatto contestato al capo A), interamente riqualificato quale tentativo di truffa, per il quale ha rideterminato la pena subordinandone la sospensione condizionale alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, presso l'Agenzia Regionale per l'Impiego. 2. In punto di fatto, a G.C. si contesta che, redigendo la parcella relativa alla prestazione professionale di architetto resa in favore di G.S., esponeva voci relative a spese che in realtà non gli spettavano e che non aveva sostenuto oltre che a prestazioni non erogate, al fine di ottenere somme superiori rispetto a quelle realmente dovutegli. In particolare, esponeva in detta parcella onorari per C 1.200,00 ed C 2.000,00 asseritamente anticipati a G.V. i per la predisposizione di una relazione geologica e a M.F. per la predisposizione di un piano aziendale (business plan). 3. G.C. , per mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti vizi: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e lett.) e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192, 530 e 533, cod.proc.pen., nonché in relazione agli artt. 56, commi 1 e 3, cod.pen. e 640, cod.pen. Il motivo in esame premette che la Corte di appello ha escluso la configurabilità della truffa con riguardo al denaro ricevuto dall'imputato a titolo di acconto sul pagamento, in quanto quelle gli erano comunque effettivamente dovute. Sulla base di ciò, secondo la difesa è manifestamente illogico l'assunto della Corte di appello, là dove individua il momento consunnativo della tentata truffa nell'ottobre 2011, all'atto della presentazione della parcella nella quale venivano falsamente esposte le spese per lavori mai espletati e non, invece, il 28.12.2011, quando C. inviava a S. una lettera di messa in mora nel pagamento delle somme indicate in parcella. Tale assunto -aggiunge la difesa- si scontra con due elementi oggettivamente inconfutabili: da un lato, il rapporto professionale con S. si chiude con la lettera di messa in mora e «fissa definitivamente la pretesa creditoria dell'imputato, concretamente esercitabile in giudizio»; dall'altro lato, il dato cronologico della presentazione della querela «(due mesi dopo quella lettera) che da un punto di vista soggettivo impedisce di attribuire alla lettera il significato del tentativo di parare il colpo, ovvero l'ipotetica accusa, ritenuto dalla sentenza». La difesa osserva che, con la lettera di messa in mora, C. imputava l'acconto ricevuto interamente al proprio onorario e non già a quello di V. e F. i, escludendo così ogni riferimento alcuno alle supposte indebite pretese riferite ai professionisti, così che «appare, all'evidenza contraddittorio il ragionamento seguito dai giudici di merito laddove, da una parte, ritiene la condotta "truffaldina" del C. funzionale ad ottenere ulteriori somme rispetto a quelle ricevute a titolo di acconto, e poi, dall'altra parte, gli riconosce un credito superiore rispetto all'intero delle anticipazioni ottenute, sì da legittimare la richiesta di ulteriori somme». 1.1.1. La difesa denuncia la motivazione della Corte di appello di manifesta illogicità nella parte in cui nega la configurabilità della desistenza. Secondo la difesa tale negazione è fondata su un'errata ricostruzione dei fatti processuali, in quanto C., diversamente da quanto congetturalmente ritenuto dalla Corte territoriale, si è volontariamente adoperato per un decisivo abbattimento degli onorari, dapprima operando uno sconto rispetto alle somme richieste nella parcella, e poi riformulando la richiesta con la lettera di messa in mora, nel senso già esposto. 2. Con note depositate all'udienza del 12 aprile 2019, la difesa ha eccepito la tardività della querela. Più nel particolare ha evidenziato che a seguito della novella introdotta dall'art. 8 del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, il delitto di truffa aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11 è divenuto procedibile a querela; che nel caso concreto il reato, secondo la ricostruzione della Corte di appello, si sarebbe perfezionato il 21 ottobre 2011, mentre la querela è datata 2 febbraio 2012, ossia oltre il termine di novanta giorni prescritto per la sua proposizione, sul presupposto che «è proprio nell'ottobre 2011, allorquando l'imputato consegna la notula per gli onorari, che la p.o. percepisce l'ordito truffaldino dell'imputato, avendo il medesimo già appreso dal V. i, nell'estate 2010 (un anno prima) della richiesta del C. di soprassedere alla predisposizione della relazione geologica,...». Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché difetta del requisito della specificità e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Occorre sul punto richiamare l'insegnamento costante della Corte secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativa della decisione ha un - orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli (Sez. 3, sentenza n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja). 1.1. L'intera esposizione del ricorso in esame si pone al di fuori del perimetro del giudizio consentito in sede di legittimità, sostanziandosi in una mera rilettura delle emergenze procedimentali alternativa a quella della Corte di appello, senza mai evidenziare alcuno dei vizi sopra descritti.
Tanto perché le argomentazioni esposte dalla difesa in punto di momento consumativo del reato (al momento della presentazione della parcella, ovvero- al momento dell'invio della lettera di messa in mora) ovvero con riguardo alla connotazione in termini di volontarietà o di necessità della condotta realizzata da C. nel momento in cui inviava la lettera di messa in mora depurata dalle somme non dovute, attengono alla ricostruzione del fatto, ma non descrivono alcuno dei vizi di legittimità sopra richiamati. Non basta, infatti, asserire o sostenere l'eventuale erroneità nella lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché -nel caso concreto- venga a configurarsi una illogicità, ossia un vizio che consegue «alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni», (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, Sanfilippo). Vizio che, per di più, deve essere manifesto, ossia di immediata e lampante evidenza e, inoltre, deve essere tale da scardinare e destrutturare l'intero impianto motivazionale di riferimento, così da provocarne la sua innplosione. Tale indicazione non si rintraccia nel motivo in esame, visto che il ricorrente non spiega quale criterio logico sia stato violato nel caso prospettato, mentre si concentra sulla esposizione di una ricostruzione fattuale e interpretativa alternativa a quella del giudice che, di fatto, rimane immune da censure di legittimità. Segue l'inammissibilità del motivo e, con esso, del ricorso nella sua interezza. 1.2. Rimane, infatti, da rilevare che le note depositate il giorno stesso dell'udienza contengono motivi nuovi, esposti tardivamente e, in quanto tali, non scrutinabili perché contenenti questioni non rilevabili d'ufficio. Si osserva infatti che «la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita al giudice di legittimità» (Sez. 2, Sentenza n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948). Tanto non accade nel caso in esame dove il ricorrente (pur richiamando l'art. 8 del decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, non si duole della mancanza della condizione di procedibilità, ma) sostiene la tardività della querela sulla base di argomenti direttamente attinenti all'accertamento del fatto.
Nelle note, infatti, si argomenta sulla decorrenza del termine per presentare querela, sulla base di una individuazione del termine in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della truffa in suo danno, alternativa a quella già effettuata dai giudici di merito, così portando la questione fuori dal perimetro del giudice di legittimità, sottendendosi accertamenti devoluti all'esclusivo demanio del giudice di merito. Segue l'inammissibilità del ricorso. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civilei, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 12 aprile 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco
14-05-2019 22:14
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