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Sentenza

Il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all'accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina la caducazione della misura in atto (obbligo di dimora): «Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari.
Il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all'accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina la caducazione della misura in atto (obbligo di dimora): «Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari.
SENTENZA sul ricorso proposto da: V.K. nato il  avverso l'ordinanza del 30/10/2018 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; sentite le conclusioni del PG ROBERTA MARIA BARBERINI: «Inammissibilità del ricorso» 
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, con ordinanza del 30 ottobre 2018 ha rigettato l'appello di K.V. e confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, dell'8 ottobre 2018, che aveva respinto la richiesta di dichiarazione di inefficacia, per passaggio in giudicato della sentenza, della misura cautelare dell'obbligo di dimora ancora in essere nei confronti del'imputato. 2. K.V. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 648 cod. proc. pen.) poiché la sentenza deve ritenersi passata in giudicato per l'affermazione di responsabilità del ricorrente avendo la Procura Generale impugnato solo ed esclusivamente per la omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, non per altri capi. La sentenza emessa ex art. 444, cod. proc. pen. di applicazione della pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed C 14.000,00 di multa deve ritenersi passata in giudicato relativamente all'affermazione di responsabilità, poiché impugnata solo dalla Procura Generale per l'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero. Conseguentemente la misura cautelare dell'obbligo di dimora deve ritenersi ormai inefficace per il passaggio in giudicato della sentenza. La soluzione prospettata sia dal G.U.P e sia dal Tribunale del riesame non risulta conforme a legge, in quanto erroneamente ritengono che in considerazione dell'impugnazione (ricorso per cassazione) della Procura Generale la sentenza non sia ancora passata in cosa giudicata. La sentenza, invece, deve ritenersi coperta dal giudicato sul capo della responsabilità essendo ormai definitivo l'accertamento di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio (i punti della decisione relativi al capo della responsabilità). Infatti, l'unica impugnazione riguarda il ricorso per cassazione del Procuratore Generale solo sulla misura di sicurezza. La misura cautelare (nel caso l'obbligo di dimora) è relativo al reato e non alla misura di sicurezza. La cessazione della misura coercitiva non custodiale opera di diritto al passaggio in giudicato della sentenza. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza impugnata deve annullarsi senza rinvio. La decisione sulla misura di sicurezza (nel caso l'omessa applicazione della stessa) deve ritenersi un autonomo capo non incidente sul passaggio in giudicato della sentenza sul relativo pronunciamento dell'affermazione della responsabilità. Infatti l'impugnazione del P.M. relativa alla sola omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero anche se fosse accolta non metterebbe in discussione l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio patteggiato dalle parti. Ne consegue che il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all'accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina la caducazione della misura in atto (obbligo di dimora): «Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari» (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011 - dep. 11/05/2011, Confl. comp. in proc. Maida, Rv. 24948001). Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: «Il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all'accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina la caducazione della misura non custodiale in atto (obbligo di dimora) di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. La sola pendenza del  ricorso in cassazione del P.M. sull'eventuale applicazione di una misura di sicurezza (nel caso l'espulsione dello straniero) essendo relativa ad un capo completamente autonomo della decisione comporta il passaggio in giudicato del capo relativo all'affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio». P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così deciso il 26/02/2019
Avv. Antonino Sugamele

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