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Sentenza

Un avvocato, componente di Commissione Tributaria, chiede il rinvio di un processo penale. L'istanza non accolta dal Giudice determina nullità? E' legittimo impedimento dover partecipare alla Commissione Tributaria nella qualità di componente?
Un avvocato, componente di Commissione Tributaria, chiede il rinvio di un processo penale. L'istanza non accolta dal Giudice determina nullità? E' legittimo impedimento dover partecipare alla Commissione Tributaria nella qualità di componente?
Cassazione Penale Sent. Sez. 1   Num. 7211  Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SIANI VINCENZO
Data Udienza: 29/09/2017
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.S. nato il.....
avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso Ake .2tG4ifi4n. A. e wj.0
Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 21 aprile - 15 giugno 2016, la
Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data
23 marzo - 15 maggio 2015 dal Tribunale di Imperia che aveva ritenuto Slah
Othmen - imputato del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 201, per avere
contravvenuto agli obblighi della sorveglianza speciale disposta con
provvedimento dello stesso Tribunale del 27 luglio 2011, allontanandosi dalla
dimora al di fuori degli orari consentiti, in Sanremo, il 10 febbraio 2013 -
responsabile del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque
di arresto.
A ragione della decisione emessa i giudici di appello hanno, in primo luogo,
escluso che l'istanza del difensore relativamente all'udienza di primo grado del
20 marzo 2015, con cui egli chiedeva differirsi la trattazione del processo
costituisse legittimo impedimento.
La Corte territoriale ha considerato infondato anche la doglianza relativa
all'avvenuta utilizzazione per l'accertamento della penale responsabilità
dell'imputato del verbale di identificazione dell'Othmen formato dall'Autorità
competente il 10 febbraio 2013 ed inserito nel fascicolo per il dibattimento,
formato ex art. 431 cod. proc. pen., trattandosi di documento relativo ad atto
irripetibile attestante, data la sua provenienza, il fatto che il sorvegliato speciale
alle ore 2:30 dell'indicata data si trovava in Piazza Brescia di Sanremo: egli era
pertanto al di fuori della propria abitazione in orario non consentito e, quindi,
aveva contravvenuto agli obblighi impostigli dal provvedimento del Tribunale in
data 22 luglio 2011. I giudici del gravame hanno infine rigettato le prospettazioni
dell'appellante in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di
trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'Othmen
chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.
420-ter, 178 e 179 cod. proc. pen.
Contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, sull'istanza
difensiva di differimento dell'udienza si era avuta un'omessa valutazione da parte
del Tribunale, nonostante con essa fosse chiesto il rinvio dell'udienza e
specificato il legittimo impedimento: ciò aveva determinato la nullità assoluta di
tutti gli atti per omessa assistenza dell'imputato.
In ogni caso, anche a voler condividere la tesi del rigetto implicito
dell'istanza, tale rigetto era infondato, poiché ritenere che la partecipazione
concomitante del difensore di fiducia ad altra udienza come componente della
Commissione tributaria costituiva legittimo impedimento, come l'interpretazione
di legittimità aveva stabilito con riferimento alla funzione del giudice onorario.
Per il resto, l'impedimento era stato comunicato prontamente il 20 marzo 2015
dopo che la nomina da parte dell'imputato quale difensore di fiducia era stata
effettuata il 19 marzo 2015.
La sentenza era pertanto nulla ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo ci si duole dell'avvenuta violazione della legge
penale processuale, in riferimento agli artt. 431 e 191 cod. proc. pen.
La penale responsabilità del ricorrente era stata accertata sulla sola base del
verbale di identificazione inserito nel fascicolo per il dibattimento, rispetto a cui i
giudici di merito avevano ritenuto superflua la prova testimoniale pure articolata
dal P.m. Così opinando, i giudici di merito avevano violato le norme succitate
omettendo di considerare che l'inserzione del documento nel fascicolo del
dibattimento non equivaleva alla sua acquisizione: esso, peraltro, avrebbe
dovuto essere utilizzato soltanto per l'identificazione del soggetto, non per
provare la commissione del reato a lui contestato, essendo preposta a tale fine la
prova testimoniale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
risultando i motivi all'evidenza inadeguati a confutare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il primo motivo del ricorso sia fondato nei sensi che
seguono e vada quindi accolto.
2. Determinante è invero considerare, anche all'esito della consultazione
degli atti (consentita in ragione della natura della doglianza), che, nel corso del
processo innanzi al Tribunale di Imperia, in vista dell'udienza del 23 marzo 2015,
il difensore dell'Othmen, avv. Paolo Burlo, nominato tale dall'imputato in data 19
marzo 2015, aveva depositato in data 20 marzo 2015, istanza di differimento
dell'udienza stessa segnalando che egli, per quella data, era legittimamente
impedito in quanto, come da certificazione allegata all'istanza, rivestendo la
qualità di giudice tributario, era stato convocato per comporre il collegio della
Commissione Tributaria Provinciale di Imperia per lo stesso 23 marzo 2015, alle
ore 9:00.
Il Tribunale, all'udienza del 23 marzo 2015, non ha preso in alcuna
considerazione tale istanza, ha celebrato il processo ed ha emesso sentenza di t 3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
condanna a carico dell'imputato nel senso sopra riferito.
Proposta dall'Othmen, con l'appello, la questione di nullità della sentenza per
la violazione del diritto di difesa, la Corte territoriale ha rigettato la
prospettazione escludendo che l'istanza del difensore con cui egli aveva chiesto
differirsi la trattazione del processo innanzi al Tribunale per la suddetta ragione
costituisse legittimo impedimento.
Secondo i giudici di appello, il fatto che il difensore fosse contestualmente
impegnato nella partecipazione ad un'udienza in Commissione Tributaria, quale
giudice componente della stessa, non integrava legittimo impedimento rispetto
all'udienza penale già fissata e la cui data era stata ritualmente comunicata alle
parti, per cui il silenzio del Tribunale sull'argomento era da interpretarsi nel
senso che il primo giudice rettamente avesse disatteso l'istanza rigettandola in
modo implicito per la sua palese infondatezza e correttamente avesse nominato
il sostituto di ufficio per la difesa dell'imputato.
3. Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale non può essere condiviso.
Rileva ribadire che il difensore dell'Othrnen risulta essere stato nominato
dall'imputato soltanto il 19 marzo 2015 e, presa contezza dell'avvenuta
fissazione dell'udienza per il 23 marzo 2015, ha immediatamente informato il
giudice - con istanza depositata il 20 marzo 2015 e documentata con l'attestato
della Commissione Tributaria - della sua impossibilità, per l'esigenza di assolvere
ad un già fissato impegno: quello di giudice tributario, componente della
Commissione Provinciale Tributaria, avente natura giurisdizionale, dunque
fondato su base di natura pubblica per lo svolgimento di una funzione parimenti
pubblicistica, da presumersi non differibile.
Il difensore fiduciario ha anche specificato nell'istanza che, per le concrete
evenienze determinatesi, non era in grado di farsi sostituire da altro difensore.
Orbene, circa la natura legittima dell'impedimento - siccome collegata
all'espletamento della funzione giurisdizionale consistente nello svolgimento
dell'udienza di altro organo della giurisdizione, prefissata per una serie di
procedimenti e da esercitarsi in modo doveroso da parte dello stesso soggetto, in
quel contesto giudice, in esatta coincidenza temporale con la celebrazione
dell'udienza del presente processo - essa non pare al Collegio discutibile (e la
valutazione si colloca in consonanza con precedente arresto che ha ritenuto
legittimo ed assoluto l'impedimento a comparire del difensore, dovuto
all'espletamento di funzioni giurisdizionali quale vice pretore onorario e
prontamente comunicato, sicché, in mancanza di esigenze diverse di trattazione,
va disposto il rinvio del dibattimento ad altra udienza per consentire che
l'imputato sia assistito dal suo difensore di fiducia (arg. ex Sez. 4, n. 13455 del
13/10/1998, Frullini, Rv. 212375).
Tale situazione andava valutata, quindi, quale situazione avente
un'efficienza impediente non dissimile, né di rango inferiore a quella del
concomitante impegno professionale, sicché per la sua valutazione il giudice di
merito avrebbe dovuto adottare i parametri ermeneutici elaborati in ordine
all'impedimento disciplinato dall'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. (in
relazione, per il dibattimento, al richiamo disposto dall'art. 484 cod. proc. pen).
Pertanto, anche per la presente fattispecie vale, con le necessarie
specificazioni, il principio secondo cui l'impegno professionale del difensore in
altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta
impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a
condizione che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la
contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che
rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo,
rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa
validamente difendere l'imputato, rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un
sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende
partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (così Sez. U, n. 4909 del
18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912; fra le conformi successive cfr.
anche Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395).
Nella prospettiva così disegnata, la carenza di approfondimento della
situazione impediente dedotta dal difensore dell'imputato si appalesa oggettiva,
ove si consideri che, come è già emerso, il suddetto difensore, il giorno
successivo a quello di nomina, ha immediatamente comunicato al Tribunale
l'impedimento, documentandolo, così rendendo edotto il giudice in modo
specifico della sua natura e della doverosità dell'espletamento della funzione
costituente la ragione del concomitante impegno. Inoltre, egli ha specificato che,
se per un verso non poteva mancare all'udienza tributaria (come da certificato
allegato che ha specificato la sede e l'ora, concomitante, dell'udienza tributaria),
né aveva la concreta possibilità di nominare un sostituto nel processo innanzi al
Tribunale di Imperia.
Inoltre, nemmeno emergevano dati concreti (in tal senso mancando alcun
aggancio anche nella motivazione postuma resa dal giudice di secondo grado) da
cui potesse desumersi dilatorioldell'istanza di differimento (cfr. anche Sez. 3, n.
23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330, per la specificazione che, in
tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno
professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio, incombe al
giudice il dovere di accertare, comunque, il carattere eventualmente dilatorio
della richiesta valutando l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto
dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza
alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla
mancata trattazione del giudizio), militando, anzi, in senso contrario la natura
doverosa del concomitante impegno e l'assenza di discrezionalità in capo al
professionista nella sua fissazione e nel suo espletamento.
4. Conseguente risulta il rilievo dell'inosservanza del disposto di cui all'art.
420-ter cod. proc. pen., in relazione all'art. 484 cod. proc. pen., comportando
questa violazione del diritto di difesa la nullità del relativo diniego implicito del
differimento, nullità che, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., si estende alla
sentenza emessa in quel grado del giudizio.
La sentenza di appello, che, errando, ha rigettato il gravame fondato innanzi
tutto sulla prospettazione della suindicata nullità, va anch'essa annullata.
In definitiva, occorre caducare la sentenza impugnata e la sentenza resa dal
Tribunale, con trasmissione degli atti al primo giudice affinché, restaurato il
contraddittorio con la regressione del procedimento al grado in cui è stato
compiuto l'atto nullo, abbia luogo in modo rituale l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza del
Tribunale di Imperia in data 23/3/2015,e dispone trasmettersi gli atti al suddetto
Tribunale per l'ulteriore corso.
Così deciso il 29 settembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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