Marsala. Omette di versare la cauzione imposta con l'applicazione della misura di prevenzione, ma era ammesso al gratuito patrocinio. Come valutare la circostanza?
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-07-2017) 24-01-2018, n. 3397
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DE MASELLIS MARIELLA;
Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 31 marzo 2017 ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Marsala nei confronti di B.A..
Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità del B. in relazione alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 4, per omesso versamento della cauzione correlata alla sottoposizione a misura di prevenzione personale.
Secondo la imputazione, il B. ometteva di versare - entro giorni trenta dal 20.4.2012 - la somma di Euro 250,00, come imposto nel provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani in data 4 aprile 2012.
Ad avviso della Corte di secondo grado l'imputato non avrebbe adempiuto all'onere di allegazione di circostanze di fatto tali da determinare una valutazione di impossibilità di adempimento, avendo solo rappresentato l'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio, fatto di per sè non decisivo, anche in riferimento alla esiguità della somma richiesta. Si evidenzia la differenza con altra vicenda, nel cui ambito tale allegazione era stata ritenuta congrua, con motivazione non condivisibile.
Viene inoltre disattesa la richiesta di ritenere applicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore B.A..
Si deduce vizio di motivazione.
La Corte non avrebbe dato risposta esauriente alla deduzione difensiva, relativamente alla circostanza di fatto dell'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio, da ritenersi indicatore sufficiente della condizione di indigenza.
3. In presenza di doglianza che non può dirsi manifestamente infondata, va dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza (Sez. I n. 34128/2014, rv 260843).
Tra tali circostanze di fatto ben può rientrare l'intervenuta ammissione al gratuito patrocinio, fatto che impone al giudice di merito di verificare se le effettive condizioni economiche erano tali da rendere esigibile il versamento della cauzione.
Ciò posto, occorre prendere atto della maturazione del termine massimo di prescrizione di cinque anni - trattandosi di contravvenzione - atteso che la data di consumazione è quella del (OMISSIS), rappresentata dalla scadenza del termine concesso per l'adempimento.
Va pertanto applicata la previsione di legge di cui all'art. 129 cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018
08-05-2018 23:35
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