Magistrato sorveglianza Trapani. Il reclamo proposto dal difensore è privo della sottoscrizione.-
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-02-2018) 18-04-2018, n. 17467
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio - Presidente -
Dott. BIANCHI Michele - rel. Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -
Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.V., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 11/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Tampieri Luca che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 11.5.2017 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da G.V. in data 15.12.2016 avverso l'ordinanza pronunciata, in data 21.11.2016, dal magistrato di sorveglianza di Trapani, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al semestre 12.2.2016 - 11.8.2016, in quanto già valutato con ordinanza in data 4.11.2016 del magistrato di sorveglianza di Modena.
L'ordinanza ha rilevato che, notificato il provvedimento oggetto di reclamo in data 5.12.2016, era stato trasmesso con mail non certificata al Tribunale di sorveglianza, tempestivamente, solo la prima pagina di un atto, privo di sottoscrizione, e che solo in data 15.2.2017 era stato trasmesso, via fax, l'intero atto, debitamente sottoscritto.
2. Il difensore di fiducia di G.V. ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo violazione della legge processuale, in quanto il reclamo era stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata tempestivamente, ma solo in data 15.2.2017 la cancelleria del Tribunale di sorveglianza aveva chiesto l'integrazione dell'atto con le pagine mancanti, e quindi era seguita la fissazione dell'udienza.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va perciò respinto.
1. Il motivo proposto non contesta la circostanza che l'atto trasmesso, tempestivamente, fosse privo di sottoscrizione e rappresenta che la lettera di trasmissione era stata sottoscritta dal difensore.
Si deve rilevare che il reclamo, disciplinato dall'art. 69 bis ord. pen., costituisce mezzo di impugnazione, con conseguente applicazione della disciplina processuale in tema di requisiti di ammissibilità, ai sensi dell'art. 581 c.p.p. ss. (Sez. 1, 15.5.2015, Piacente, Rv. 263614; Sez. 1, 5.12.2011, Parisi, Rv. 251678; Sez. 1, 18.11.2008, Trasmondi, Rv. 242655).
La norma di cui all'art. 583 c.p.p. richiede che la sottoscrizione della parte privata sia debitamente autenticata, prescrizione la cui inosservanza determina, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. c), la inammissibilità della impugnazione.
Nel caso in esame l'atto di impugnazione è risultato privo di sottoscrizione, ed è stato integrato quando ormai il termine di presentazione, la cui osservanza è pure sanzionata a pena di inammissibilità, era decorso.
La sottoscrizione della mail di trasmissione, a parte il rilievo che il Tribunale aveva rilevato che la trasmissione non era avvenuta con posta certificata, non è atto processuale e quindi non può integrare l'assenza di sottoscrizione dell'impugnazione.
In giurisprudenza, è stata valorizzata la procura speciale, rilasciata in calce all'atto, privo di sottoscrizione, ritenendola riferibile anche all'atto di impugnazione (Sez. 3, 8.4.2016, Tagliasco, Rv. 267225; Sez. 3, 17.10.2007, Lorusso, Rv. 238450), ma nel caso in esame si tratta di comunicazione personale del difensore, priva di rilievo processuale, e quindi inidonea a integrare l'atto processuale privo di sottoscrizione.
2. Va dunque respinto il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018
05-05-2018 15:25
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