Il Gip del Tribunale di Lucca sequestra un asino.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2015) 27-05-2015, n. 22130
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA;
nei confronti di:
H.A. N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 47/2014 TRIB. LIBERTA' di LUCCA, del 24/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 24 settembre 2014 il Tribunale di Lucca, in accoglimento di istanza di riesame presentata da H.A. avverso decreto del 13 agosto 2014 con cui il gip dello stesso Tribunale aveva sottoposto a sequestro preventivo un asino di proprietà del suddetto H. in relazione a indagini a suo carico per il reato di cui all'art. 544 ter c.p., ha annullato il decreto di sequestro dell'animale.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione di legge perchè il Tribunale avrebbe ammesso l'utilizzazione di un animale di qualsiasi età alla sua destinazione nonostante la sottoposizione a pesanti carichi senza idonea bardatura. Il secondo motivo lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione nel determinare il fumus commissi delicti.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo censura l'ordinanza impugnata perchè traviserebbe il dettato normativo escludendo la sussistenza del reato sulla base del fatto che le ferite riscontrate sull'animale non sarebbero state cagionate "per crudeltà o senza necessità", bensì derivando proprio dalle "caratteristiche etologiche di un animale da soma". Si tratta, evidentemente, non di una violazione di legge, bensì di una valutazione fattuale operata dal Tribunale sulle origini delle ferite in questione, valutazione che ha condotto il giudice di merito a ritenere insussistente il fumus commissi delicti. Censurandola, dunque, il ricorrente persegue una verifica - sostitutiva di quella del giudice di merito - da parte del giudice di legittimità della natura delle ferite in questione, in concreto rapporto con le caratteristiche etologiche dell'animale: verifica che, pertanto, è inammissibile chiedere in questa sede.
Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione per sua illogicità e contraddittorietà, ed è pertanto anch'esso inammissibile, questa volta ai sensi dell'art. 325 c.p.p., norma in forza della quale nel ricorso per cassazione avverso provvedimento relativo a cautela reale non è denunciabile un vizio motivazionale attinente al contenuto della motivazione, bensì solo il radicale difetto della mancanza assoluta (ovvero apparenza, cioè contenuto meramente assertivo o rappresentato da formule di stile) di un apparato motivazionale, che vale come violazione di legge ex art. 125 c.p.p., comma 3, (cfr. tra i più recenti arresti Cass. sez. 6, 10 gennaio 2013 n. 6589; Cass. sez. 5, 1 ottobre 2010 n. 35532 e Cass. sez. 6, 20 febbraio 2009 n. 7472).
In conclusione, il ricorso del PM deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015
05-05-2018 15:09
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