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Sentenza

Allacciamento abusivo al contatore condominiale.
Allacciamento abusivo al contatore condominiale.
Cassazione Penale, Sez. IV, 1° febbraio 2018 (u.p. 10 gennaio
2018), n. 4939 - Pres. Piccialli - Rel. Pezzella - P.M.
Mignolo (conf.) - Ric. S.G.
Il caso
La Corte di Appello di Palermo confermava la decisione di
primo grado, che aveva dichiarato l'imputato responsabile
del reato di cui agli artt. 99, 81, comma 2, 624, comma 2,
625, n. 2 e n. 7, c.p. per il furto di energia elettrica, aggravato
dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a un pubblico
servizio. Nel ricorrere per cassazione, la difesa deduceva vizio
di legge per avere i giudici di merito ritenuto sussistente
l'aggravante della commissione del fatto su beni destinati a
pubblico servizio, trattandosi di un allacciamento diretto a un
contatore condominiale, che alimentava esclusivamente il
vano scala, ad uso privato.
 

La Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. La
Corte, in primo luogo, ha dato continuità all'indirizzo giurisprudenziale,
secondo cui “le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante
speciale di cui all'art. 625, n. 7, c.p. hanno un
fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che
deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni
in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la
sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante
a prescindere dagli effetti provocati dall'azione
delittuosa”. In particolare, sono qualificabilicome“cose destinate
a pubblico servizio” quelle che oggettivamente servono
ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettive, per
volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse
inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti
linee telefoniche, biblioteche, ecc.), a prescindere dagli effetti
provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di
speciale tutela. Un'interpretazione del genere è corroborata
sia dal significato letterale dell'indicazione normativa ex art.
625, n. 7, c.p., sia dal fondamento delle relative ipotesi, individuate
dal legislatore come evenienze idonee a influire sulla
gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie. Ai fini
della sussistenza dell'aggravante, è perciò ininfluente la
circostanza che l'allacciamento abusivo sia avvenuto a valle
oamontedel contatore condominiale,“trattandosicomunque
di energia elettrica, bene oggettivamente destinato ad un'utilità
collettiva”.
I precedenti
In senso conforme, cfr. Cass., Sez. IV,7gennaio 2016, n. 1850; Cass., Sez. IV, 17 aprile 2002,
Tirone, in Giust. pen., 2003, 24 ss. Per contro, secondo la
giurisprudenza più datata, da ritenersi ormai superata, l'applicabilità
dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. presuppone
che il fatto dell'agente abbia pregiudicato o esposto a pericolo
di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa
destinata a pubblica utilità; così Cass., Sez. II,17 gennaio 1967,
Grutti, in Foro it., 1967, II, 394; Cass., Sez. II, 25 novembre
1966, Zerillo, in CED, n. 104717; Cass., Sez. II, 10 ottobre
1965, Cacocciola, ivi, n. 100071.
La dottrina
L. Arato, Furto di energia elettrica. Qualche considerazione sulle alterne vicende
processuali del prelievo illecito di energia elettrica, in Rass.
giur. E.N.E.L., 1997, 541 ss.; D. Di Vico, Questioni in tema di
manomissione del contatore di energia elettrica: furto o
truffa?, in Cass. pen., 1997, 3320 ss.; A. Lanzi, voce Furto,
in Enc. giur. Treccani, 1989, XIV; F. Mantovani, voce Furto, in
Dig. disc. pen., 1991, V, 356 ss.; M. Nisticò, Appropriazione
indebita di energia elettrica, in Studium Juris, 2002, 1135 ss.
Avv. Antonino Sugamele

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