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Sentenza

Ruba un decespugliatore da un container e 15 metri di grondaia di rame.
Ruba un decespugliatore da un container e 15 metri di grondaia di rame.
Trib. Firenze Sez. I, Sent., 07-07-2017
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE PENALE
In composizione monocratica
Il Giudice Dott. Giuliano Calamandrei ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1) P.D., nato il (...) a F., in atto detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Sollicciano, difeso di fiducia dall'avv. Luca Maggiora del Foro di Firenze;
2) "Omissis"
ASSENTE
IMPUTATO
P.:
a) Del reato di cui all'artt. 81 cpv e 624 e 625 nn. 2 e 7 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne un ingiusto profitto si impossessava: A1) di un decespugliatore sottraendolo a B.G. da un container in Montecarelli il 25.3.12; a2) 15 metri di grondaie in rame in data 21.3.12 in loc. C. dall'abitazione di D.S.L.F..
Fatto aggravato perché commesso anche su beni esposti alla pubblica fede e con violenza alle cose.
In Comune di Barberino di Mugello nel marzo 2012;
b) Per il reato di cui all'art. 648 c.p. per aver acquistato o comunque ricevuto, al fine di trarne profitto, il furgone Peugeot Ranch (...), provento di furto subito e denunciato da D.S.S. il 8.2.12.
Fatto accertato in Barberino di Mugello il 29.3.2012.
"Omissis"

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Svolgimento del Processo.
Con decreto emesso in data 19.04.2013 dal PM presso il Tribunale di Firenze P.D. veniva citato a giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe.
All'udienza del 9.05.2014 preliminarmente il difensore munito di procura speciale formulava richiesta di ammissione al rito abbreviato. Il giudice, ammesso il prevenuto al rito alternativo, disponeva come da verbale di udienza rinviando il processo per la sua discussione.
All'udienza del 12.05.2017 - preceduta da quelle del: 6.03.2015; del 6.05.2016 - si procedeva in Camera di Consiglio - sentito a spontanee dichiarazioni il P.D. - e sulle conclusioni del PM e della difesa - riportate nel verbale d'udienza - il Tribunale rinviava il processo per repliche.
All'udienza odierna entrambe le parti si riportavano alle conclusioni già formulate all'udienza del 12.05.2017.
All'udienza odierna il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione.
I fatti contestati all'imputato possono essere riassunti come riportato nel decreto di citazione a giudizio: Del reato di cui all'artt. 81 cpv e 624 e 625 nn. 2 e 7 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne un ingiusto profitto si impossessava: A1) di un decespugliatore sottraendolo a B.G. da un container in Montecarelli il 25.3.12; a2) 15 metri di grondaie in rame in data 21.3.12 in loc. C. dall'abitazione di D.S.L.F.. Fatto aggravato perché commesso anche su beni esposti alla pubblica fede e con violenza alle cose.
Per il reato di cui all'art. 648 c.p. per aver acquistato o comunque ricevuto, al fine di trarne profitto, il furgone Peugeot Ranch (...), provento di furto subito e denunciato da D.S.S. il 8.2.12.
Dall'esame degli atti di cui al fascicolo del PM, in specie dalla Comunicazione della Notizia di Reato, dal verbale di denuncia querela sporta rispettivamente da D.S.S. (in ordine al furgone Marca Peugeot modello "Ranch" targato (...)) e da D.S.L. (in merito al furto di docce in rame) e dal verbale di perquisizione personale e contestuale di spontanee dichiarazioni rese dal P. è emerso quanto segue: nel corso di attività info - investigative gli scriventi venivano messi a conoscenza della presenza di un furgone, nel territorio del Comune di Barberino del Mugello, di colore bianco targato (...), verosimilmente utilizzato per compiere reati contro il patrimonio e nella specie del furto di manufatti in rame ai danni di alcune abitazioni.
Dagli accertamenti esperiti i militari operanti, appreso che il veicolo in oggetto è risultato provento di furto perpetrato a Firenze l'8 febbraio del 2012, localizzavano il suddetto veicolo verso le ore 10 circa del 29 marzo del 2012 in un parcheggio ubicato nel Comune di Barberino del Mugello in via di Cirignano.
Successivamente veniva predisposto dai Carabinieri un servizio di appostamento quando alle ore 15 circa, alla guida del mezzo in oggetto veniva trovato e controllato tale P.D..
Dalla perquisizione veicolare e sulla persona dell'imputato venivano trovati oggetti atti ad offendere ed utili allo scasso.
Il P., una volta giunto presso la Stazione Carabinieri di Barberino del Mugello, riferiva di essere domiciliato presso l'abitazione della convivente V.L. sita nel suddetto comune nella frazione di Santa Lucia.
All'interno del garage venivano rivenuti un decespugliatore che lo stesso prevenuto dichiarava di aver trafugato da un conteiner il 25 marzo del 2012 e, sempre a spontanee dichiarazioni, di aver commesso un furto in un'abitazione privata il 21 marzo del 2012 dove aveva asportato grondaie e calate in rame della lunghezza complessiva di circa quindici metri.
I Miliari operanti riferiscono, nell'annotazione di servizio, che il P. era sottoposto all'obbligo della firma giornaliero presso il Comando Stazione Carabinieri di Firenze - Peretola e che la convivente V.L. era sottoposta al regime di detenzione degli arresti domiciliari.
Il Furgone Peugeot targato (...) veniva restituito al legittimo proprietario D.S.S..
I Carabinieri, come si legge dal verbale di perquisizione (agli atti del fascicolo del PM) hanno dato atto, a seguito di una segnalazione ricevuta nella serata del 28 marzo del 2012 in merito alla presenza sul territorio di un furgone di colore bianco con cassone chiuso targato (...), di aver rivenuto il summenzionato veicolo.
Da accertamenti eseguiti sul posto il mezzo in oggetto è risultato provento di furto in quanto asportato in data 8 febbraio del 2012 in Firenze e regolarmente denunciato presso la Stazione Carabinieri di San Miniato.
A seguito di quanto i militari operanti predisponevano un servizio di osservazione dalle ore 10 alle ore 15 circa, ora quest'ultima in cui gli scriventi notavano sopraggiungere una persona di sesso maschile che alla guida di un veicolo Marca Citroen modello Saxo grigio targato (...), dopo aver parcheggiato, apriva la portiera del furgone oggetto di furto.
Una volta messosi alla guida e nel percorrere pochi metri per uscire dal parcheggio veniva bloccato dai verbalizzanti.
Per le circostanza di tempo e di luogo i militari operanti procedevano alla perquisizione personale del P.D., poi estesa al veicolo.
L'operazione di Polizia Giudiziaria dava esito positivo in quanto sulla persona del prevenuto veniva rinvenuto un coltello a scatto di colore blu e argento, un cacciavite a stella e una piccola tronchesi.
All'interno del furgone venivano invece trovati due piedi di porco.
Quanto al prevenuto i Carabinieri appuravano che lo stesso era sottoposto all'obbligo di firma giornaliero presso il Comando Stazione Carabinieri di Firenze - Peretola e che sulla convivente V.L. gravava la misura degli arresti domiciliari.
Pertanto il P. veniva deferito per l'art. 624 del c.p. e per l'art. 648 del c.p. in quanto trovato alla guida di un veicolo provento di furto, e per l'art. 4 della L. n. 110 del 1975 in quanto trovato in possesso di oggetti idonei all'offesa e allo scasso.
Il P. nel corso delle sue spontanee dichiarazioni ha premesso che la vicenda che lo vede a processo è alquanto "ingarbugliata" in specie per quanto riguarda il furgone provento di furto.
In merito l'imputato ha dichiarato che il veicolo in esame gli era stato mostrato da tale B.R. e vista la necessità, in quel periodo, di avere un mezzo con tali caratteristiche il soggetto agente chiese a quest'ultimo se l'autoveicolo fosse suo o provento di furto: "... e gli chiedo con mille raccomandazioni se questo furgone è effettivamente suo o perlomeno se rubato" (si veda trascrizioni a pag. 3 del 12.05.2017).
Una volta rassicurato da tale B. sulla proprietà del veicolo in esame lo stesso lo prestava al prevenuto per quattro giorni.
Successivamente, passati alcuni giorni da un'abitazione all'altra per fare un trasloco, il P. si portava presso un piccolo parcheggio dove veniva fermato da alcune persone in abiti borghesi che, poi, si identificavano come appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
Nello svolgimento dell'arresto l'imputato veniva accompagnato in Caserma dove riconosceva il Luogotenente Capo della Stazione dei Carabinieri di Barberino tale A..
Alla vista del prevenuto il militare operante si rivolve allo stesso domandandogli se si era messo a rubare furgoni.
Per cercare di andare incontro a quanto l'imputato stata giustificando della sua condotta i Carabinieri procedettero a perquisire l'abitazione del P..
Nel corso dell'operazione di Polizia Giudiziaria nel garage veniva rivenuto, come ha dichiarato l'imputato nel corso delle sue spontanee dichiarazioni: "... un decespugliatore matita, il quale io avevo trovato abbandonato in uno spazio vicino a dove mi avevano arrestato due giorni, prima c'erano due container che a volte vengono usati come magazzino che ha imprese edili o queste cose qua. Nel framezzo dei due c'era anche un sacco di ciarpame lì intorno, attrezzi da lavoro, ferro abbandonato, c'era un sacco di robaccia, c'era questo decespugliatore..." (si veda trascrizioni a pag. 6 del 12.05.2017).
Pensando che fosse rotto lo stesso decise di portalo a casa per ripararlo e usarlo per il giardino della propria abitazione.
In merito a quanto contestatogli su tale oggetto il P. ha chiaramente dichiarato: "...infatti lo metto in garage senza nessuna paura, perché se l'avessi rubato l'avrei ricettato..."(si veda trascrizioni a pag. 6 del 12.05.2017).
Quanto alle grondaie di cui gli è contestato il furto l'imputato ha riferito che queste non sono state rinvenute nella propria abitazione né all'interno del furgone che stava conducendo né di essere stato sorpreso ad asportarle.
Infatti ai Carabinieri è stato riferito di un furgone di colore bianco ma senza indicare il numero di targa.
Tornando proprio al veicolo provento di furto e trovato nella disponibilità dell'imputato lo stesso ha riferito che i militari operanti erano stati mandati proprio dalla persona che gli aveva consegnato il mezzo in oggetto in quanto risultava rubato proprio dal B..
In Diritto.
Da quanto sopra esposto, letta la C.N.R, la relazione di servizio di cui al fascicolo del PM e dalla denuncia querela presentata da D.S.L.F. e da D.S.S. (al fascicolo del dibattimento) rileva osservare quanto segue: in merito al capo A) dell'imputazione è contestato al P.D. il reato di cui all'artt. 624, 625, n. 2 e 7 del codice penale.
Tuttavia occorre preliminarmente esaminare separatamente i vari oggetti provento di furto e indicati nel capo di imputazione.
In merito al decespugliatore questo è stato rinvenuto all'interno del garage della convivente del P., tale V.L., e risultato provento di furto ai danni di B.G. a seguito di una denuncia querela sporta in data 29 marzo del 2012.
Vero è che l'imputato non è stato visto sottrarre materialmente il suddetto corpo di reato ma, tuttavia, è stato trovato nella sua disponibilità in quanto rivenuto nel garage della sua convivente.
La versione fornita dal P. in sede di spontanee dichiarazioni rese nel corso dell'udienza, non trova riscontro né attendibilità alla luce della denuncia querela sporta dal B.G. il 29 marzo del 2012 a prova che lo strumento da giardino non era abbandonato ma all'interno di un fondo chiuso di proprietà del denunciante e, pertanto, di proprietà dello stesso.
Pertanto quanto riportato nella denuncia querela rende verosimile quanto dichiarato dal P. a spontanee dichiarazioni in sede di interrogatorio.
Infatti lo strumento è stato trovato nella disponibilità del prevenuto, di cui forniva una qualche giustificazione nel corso dell'udienza, ma non ritenuta attendibile leggendo la denuncia querela.
Pertanto alla luce di quanto emerso dall'esito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni auto accusatorie dell'imputato deve dirsi provato e integrato il reato contestato ex art. 192 comma 2 del c.p.p.
In merito alle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato la giurisprudenza ha affermato: Ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'imputato in fase d'indagini, in assenza del difensore ed in stato di custodia cautelare, poiché di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all'istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l'utilizzabilità (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 39342 del 15.09.2016).
In ordine al furto di materiale in rame questo risulta essere stato asportato e provento di furto solo grazie alla denuncia sporta da D.S.R. il 24 marzo del 2013 ma che non è stato rinvenuto nella disponibilità del prevenuto né all'interno del furgone né nell'abitazione della V..
E' il solo P. che in sede di interrogatorio (a carte 20 del fascicolo del PM) ha dichiarato, spontaneamente, di aver asportato una grondaia e due calate da un'abitazione sita in B. del M. il 21 marzo del 2013.
Non solo ma lo stesso imputato ha riferito di averlo venduto, il materiale in rame, in un deposito di ferro vecchio per circa 243,00 Euro.
All'udienza del 15 maggio il prevenuto ha riferito (a spontanee dichiarazioni) che il corpo di reato non è stato rinvenuto nella disponibilità dello stesso né di essere stato visto o sorpreso ad asportarle.
Il suddetto corpo di reato non è stato trovato nella materiale disponibilità del prevenuto né il P. è stato visto sottrarre i manufatti in rame.
Tuttavia gli elementi assunti dal fascicolo del PM (in sede di abbreviato utilizzabili) non rendono verosimili le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dall'odierno prevenuto.
Infatti il P., al momento del fermo ha dichiarato a spontanee dichiarazioni, ed in modo chiaro ed esauriente, di aver prelevato e/o sottratto da una abitazione, sita nella medesima zona e/o territorio indicato nella denuncia querela, i manufatti in rame e di esserne liberati per una cifra attorno ai 243,00 Euro.
Tali elementi non rendono verosimile a questo giudicante quanto detto dal P. nel corso dell'udienza.
Pertanto deve dirsi provato e integrato il reato contestato al P.D. ex art. 192 comma 2 del c.p.p. da una serie di elementi tra di loro precisi e concordanti e che trovano conferma negli atti di cui al fascicolo del PM.
In ordine al capo b) il reato per il quale si procede è il delitto di ricettazione: in merito rileva fare una breve disamina e verificare se vi sono stati e accertati possibili passaggi di mano del corpo di reato e se lo stesso sia provento di furto.
Il reato di ricettazione presuppone l'esistenza di un reato anteriore da cui provenga la cosa, e si consuma nel momento in cui l'agente ne consegue il possesso a qualsiasi titolo, e richiede, quale elemento soggettivo, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
Premesso che il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, ben potendosi desumere la provenienza delittuosa del bene posseduto dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Cass. Pen sez. prima 11.11.89 n. 15496, Corrias), occorre osservare che nel caso in esame la provenienza illegittima del furgone bianco targato (...) risulta provento di furto commesso l'8 febbraio del 2012 in Firenze ai danni del D.S.S..
All'interno dello stesso venivano rinvenute dei piedi di porco che hanno fatto presumere ai Carabinieri che servissero al soggetto agente per commettere delitti contro il patrimonio.
Inoltre il legittimo proprietario al momento delle restituzione del furgone (si veda il Verbale di rinvenimento e contestuale restituzione all'avente diritto a carte 26 del fascicolo del dibattimento) ha riferito che il veicolo presentava diversi danni "evidenti" alla serratura del portellone posteriore e il pannello a griglia divelto.
Pertanto deve dirsi integrato e provato il reato di cui all'art. 648 del c.p. in quanto l'imputato è stato trovato alla guida e pertanto nella disponibilità del furgone bianco provento di furto ex art. 192 comma 2 del c.p.p.
Le dichiarazioni del P. non possono, nel caso di specie, ritenersi attendibili alla luce degli elementi raccolti e visionati da questo giudicante.
In tal senso la Giurisprudenza ha affermato che "Ai fini della ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza" (confr. Cass. Sez. 2 sent. 2804 del 92).
Essendo emersa la prova della materiale disponibilità del veicolo il P.D. deve ritenersi colpevole del reato a lui ascritto.
Si ritiene non applicabile il secondo capoverso dell'art. 648 del c.p. visto il valore del veicolo.
A parere del giudice all'imputato possono essere concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. vista la collaborazione che lo stesso ha prestato nel corso delle indagini e la sua presenza in udienza.
Non vi è una prognosi favorevole sul suo futuro comportamento visto il casellario giudiziale in atti.
Applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p.p. - riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione visto il medesimo disegno criminoso - si reputa equo applicare la pena di mesi 11 e giorni 16 di Reclusione ed Euro 267,00 di Multa (PB per l'art. 648 c.p. anni due di reclusione ed Euro 550,00 di Multa + art. 81 c.p. Anni due e mesi 2 di Reclusione ed Euro 600,00 di Multa - art. 62 bis c.p. = anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 400,00 di multa - il rito = mesi 11 e giorni 16 di Reclusione ed Euro 267,00 di Multa).
Ordina la restituzione di quanto ancora in sequestro all'avente diritto.
Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE I PENALE
IN COMPOSIZONE MONOCRATICA
Visti gli artt. 442 e 533 e segg. e c.p.p.
DICHIARA
P.D. colpevole dei reati a lui ascritti, riuniti sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., con le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e con la diminuente del rito lo condanna alla pena di mesi 11, giorni 16 di Reclusione ed Euro 260,00 di Multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Si dispone la restituzione di quanto in sequestro se non ancora restituito.
Così deciso in Firenze, il 7 luglio 2017.
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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