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Sentenza

Minori lanciano grosse pietre verso la porta di un magazzino di una stazione di servizio dove erano appostati dei carabinieri per attività di osservazione inerente lo spaccio.
Minori lanciano grosse pietre verso la porta di un magazzino di una stazione di servizio dove erano appostati dei carabinieri per attività di osservazione inerente lo spaccio.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2017) 16-02-2017, n. 7452
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Anna - rel. Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sull'istanza di rimessione ex art. 46 c.p.p. proposta da;
G.S., nato a (OMISSIS);
nel procedimento pendente a suo carico dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Vincenzo Lalli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Tribunale per i minorenni di Ancona ha disposto l'immediata trasmissione, ai sensi dell'art. 46 c.p.p., comma 3, dell'istanza di rimessione del processo e della documentazione allegata, presentata dal difensore di G.S., imputato dei reati di cui agli artt. 110, 81, 341 bis e 674 c.p. per avere in concorso con C.S.D. e F.G. minore degli anni 14 e di altri soggetti non identificati, lanciato sassi di grosse dimensioni verso la porta del magazzino e del bagno della stazione di servizio IS, dove erano appostati per ragioni di servizio (osservazione di attività di spaccio) il Maresciallo Ca. S.S. e l'A.S. M.C. e per averne offeso l'onore ed il decoro, pronunciando le frasi indicate nel capo di imputazione.
L'istante deduce preliminarmente di aver invitato, sin dall'udienza del 16 maggio 2016, la d.ssa D.S.C., giudice a latere, a valutare l'opportunità di astenersi per ragioni di coniugio, stante il potenziale coinvolgimento dei CC, indicati come testi, in episodi di percosse e minacce; di aver chiarito che il coniuge del giudice, non coinvolto nè direttamente nè indirettamente con l'ipotesi di reato , era in forza presso la stazione CC di (OMISSIS), ove sono o erano in servizio i CC di cui all'imputazione, ma il Presidente del collegio aveva evidenziato che il coniuge del magistrato non lavora nella stessa sede in cui lavorano i CC imputabili di  reato .
Espone che con denuncia del 7 ottobre 2016 la madre del minore imputato aveva riferito fatti, supportati da documenti, relativi ai reiterati tentativi dei CC di "oscurare" il teste, già coimputato C.S.D., da escutere all'udienza del 7 ottobre 2016, invitandolo, con ammonimenti trasversali, tramite i parenti, a non presentarsi a rendere testimonianza: tali condotte risultavano documentate da conversazioni chat Facebook con il testimone e dallo stesso registrate su cd rom - un file audio del 9 maggio 2016 e un file audio-video del 12 maggio 2016-.
Analoghe attenzioni i CC avevano rivolto nei confronti dell'altra teste ammessa, da escutere all'udienza del 7 ottobre 2016, X.M., documentate dalle registrazioni del colloquio del 22 settembre 2016 tra la madre della X. e la madre dell'imputato, dal quale emerge che in due occasioni i CC avevano cercato la ragazza, riferendo al padre che la cercavano per una testimonianza, e del colloquio dello stesso giorno tra la ragazza e la madre dell'imputato, dal quale risulta la convocazione della teste a presentarsi presso il Comando Provinciale CC di (OMISSIS), ove pare lavori il coniuge del giudice a latere, per esercitare pressioni sulla teste: di dette interferenze indebite vi è traccia nella chat del 13 settembre 2016, nella quale la ragazza, che si trovava in Cina, riferiva all'imputato delle due visite dei CC. Il ricorrente ritiene che la condotta dei CC sia stata diretta ad inquinare le prove, contattando i soli due testi presenti al fatto, e pertanto, la presenza nel collegio di un magistrato coniugato con un graduato dei CC in servizio presso il Comando Provinciale di (OMISSIS) ovvero nel medesimo luogo in cui si è tenuto il comportamento denunciato ai danni della teste X.M., induce a ritenere il collegio assoggettato a motivi di legittimo sospetto e, stante la non colta opportunità dell'astensione, rende ipotizzabile, almeno nella mente dei testi, la saldatura tra l'attività invasiva dei CC e la circostanza che il coniuge di un Carabiniere, in forza presso lo stesso Comando, è componente del collegio giudicante.
2. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Precisato che la rimessione del processo è istituto che mira a tutelare la serenità e l'imparzialità dello svolgimento del processo, la stessa presuppone non la sussistenza di un giudice persona fisica, della cui imparzialità si dubiti per posizioni, condotte o rapporti personali, ma l'accertamento di situazioni esterne o ambientali, che rischiano di turbare in concreto lo svolgimento del processo, incidendo sulla libertà di determinazione dell'organo giudicante ovvero delle parti che vi partecipano, sì da imporre il trasferimento del processo dalla sede inquinata da fenomeni pertubatori ad altra sede.
Il carattere eccezionale dell'istituto, che deroga alla disciplina della precostituzione del giudice, ne impone una interpretazione restrittiva e le gravi situazioni locali che determinano motivi di legittimo sospetto devono essere oggettive, gravi, non altrimenti eliminabili ed idonee a pregiudicare la libera determinazione delle persone partecipanti al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso e altri).
La grave situazione locale, che giustifica l'applicazione dell'istituto, deve necessariamente essere rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale, a tutela del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione EDU (Sez. 6, n. 17170 del 01/03/2016, Colucci, Rv. 267170).
All'evidenza la situazione denunciata non è in alcun modo riconducibile, per difetto di latitudine e di effetti destabilizzanti, alla nozione di "grave situazione locale" richiesta dalla legge, in quanto nella fattispecie i motivi di sospetto si concentrano su un componente del collegio in forza di supposti condizionamenti, collegati alla circostanza, peraltro, esclusa dal magistrato, che il coniuge presti servizio nella stessa sede in cui operano i militari non individuati, asseritamente responsabili di indebite pressioni sui testimoni da escutere.
L'eventuale accertamento di reati a carico di militari in servizio presso il Comando Provinciale di (OMISSIS) è circostanza che non può incidere sulla serenità ed imparzialità di giudizio del collegio nei termini e per gli effetti prospettati dal ricorrente, risultando frutto di mera supposizione l'indiretto e labile condizionamento derivante dal rapporto di coniugio di un componente del collegio con un  militare, che, per ammissione dello stesso ricorrente, non è in alcun modo coinvolto, nè direttamente nè indirettamente, nella vicenda in esame.
All'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, trattandosi di ricorso proposto nell'interesse di un minorenne (Sez. 1, n. 1977 del 26/03/1996, Rv. 204684). 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017
Avv. Antonino Sugamele

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