La rilevata presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato non costituisce motivo per escluderlo dall’accoglimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al primo comma dell’articolo 131-bis del Codice penale.
Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 20 luglio 2017 n. 35757
La presenza dei precedenti penali non può costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che i parametri di valutazione previsti dal comma uno dell'art. 131-bis hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno).
22-07-2017 00:37
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