La diffusione di foto osè è condotta idonea a creare “nocumento” alla vita sessuale della coppia
La diffusione di foto osè è condotta idonea a creare “nocumento” alla vita sessuale della coppia
In tema di reati a tutela della privacy, in relazione al reato previsto dall'art. 167, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003 (trattamento illecito di dati personali) il "nocumento" cui si riferisce la fattispecie penale incriminatrice, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di condizione obiettiva di punibilità ovvero di elemento costitutivo del reato, deve essere inteso come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti. (Cassazione penale, sezione III, sentenza 14 giugno 2017, n. 29549)
01-07-2017 10:26
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