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Sentenza

Imputato in procedimento connesso ex art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. – Dichiarazioni rese come testimone in assenza dei requisiti di cui all’art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. –- Reato di falsa testimonianza – Configurabilità – Esclusione.
Imputato in procedimento connesso ex art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. – Dichiarazioni rese come testimone in assenza dei requisiti di cui all’art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. –- Reato di falsa testimonianza – Configurabilità – Esclusione.
Cassazione penale SESTA SEZIONE (UP)
28  MARZO 2017,  N.  31287/17

L'imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che non abbia in precedenza reso dichiarazioni, non può essere esaminato, prima che nei suoi confronti sia pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., come testimone “puro”, bensì va esaminato  ai sensi dell'art. 210 comma sesto, e, dunque, con l'assistenza di un difensore e previa formulazione degli avvisi di legge in ordine alla facoltà di non rispondere; ne consegue che, ove ugualmente esaminato come testimone,  lo stesso non può  rispondere di falsa testimonianza per le dichiarazioni rese essendo operante la causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen., secondo la quale, nei casi previsti dall'art. 372 cod. pen., la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe potuto essere obbligato a deporre.

In motivazione la pronuncia sottolinea che la norma dell'art.384, comma secondo, cod. pen. contempla ipotesi (segnatamente perché le informazioni o la testimonianza sono state assunte in modo non legittimo, perché l'autorità procedente non avrebbe potuto richiederle, a ciò ostando un divieto di legge, oppure perché il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere oppure a deporre o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi) nelle quali  difetta la legittimazione e, con essa, la tipicità delle fattispecie di falso (artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 cod. pen.), per carenza di un necessario requisito del soggetto attivo.
Avv. Antonino Sugamele

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