Il Giudice di Pace archivia un procedimento senza instaurazione del contraddittorio cartolare. Omessa valutazione del'atto di opposizione.
SENTENZA sul ricorso proposto da: D.S. nato il ...... a ...... parte offesa nel procedimento a carico di: S.E. nato il ................. a ....... avverso il decreto del 26/10/2016 del GIUDICE DI PACE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Milano per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto impugnato il Giudice di pace di Milano ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di S.E., sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 594 cod. pen. in danno di D.F., persona offesa-querelante.
2. Avverso il decreto ricorre D.F., per il tramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per mancata instaurazione del contraddittorio cartolare e carenza di motivazione sulle questioni prospettate nell'atto di opposizione afferenti, tra l'altro, la qualificazione giuridica dei fatti, da ricondursi, ad avviso dell'opponente, in fattispecie di reato non depenalizzate.
3. Il ricorso è fondato.
4. Nella giurisprudenza della Corte di legittimità è consolidato l'orientamento in forza del quale, in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l'omessa valutazione dell'atto di opposizione - proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione - integra una violazione del principio del contraddittorio, che determina la nullità del decreto di archiviazione, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 35504 del 20/06/2013, Oliva, Rv. 256526).
Nel caso di specie, il decreto di archiviazione impugnato non opera, neppure implicitamente, alcuna valutazione - anche in punto di ammissibilità - dell'opposizione presentata dalla persona offesa, il che ne determina la nullità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Milano per quanto di competenza. Così deciso il 28/11/2017
19-12-2017 22:23
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