Depenalizzazione a norma della legge 28 aprile 2014, n. 67 – denunciata esclusione dei reati puniti con la sola pena della multa e dell’ammenda previsti dal codice penale[in particolare del reato di cui all’art. 392 cod. pen.] – applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse – inammissibilità.
Depenalizzazione a norma della legge 28 aprile 2014, n. 67 – denunciata esclusione dei reati puniti con la sola pena della multa e dell'ammenda previsti dal codice penale[in particolare del reato di cui all'art. 392 cod. pen.] – applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse – inammissibilità.
La rilevata esistenza di oggettive incertezze nella stessa ricostruzione del coerente significato di taluni principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega accentua la responsabilità del legislatore delegato, il quale deve procedere all'approvazione di norme che si mantengano comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla legge delega.
In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 250/2016: la delega non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge di delega. Per parte sua, l'attività del delegato deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della legge delega.
01-06-2017 22:16
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