Tribunale di Marsala. Nominato custode di una Lancia Dedra ne cagiona la distruzione, rendendola non marciante, con pneumatici sgonfi, squarciati e con cerchioni ammaccati, mancante della ruota di scorta, del crick, delle chiavi in dotazione alla stessa della parte terminale della marmitta, dei filtri d'aria e del radiatore del motore con tutti i gruppi ottici distrutti ed il parabrezza anteriore lesionato
Corte appello Palermo, sez. I, 05/02/2016, (ud. 02/02/2016, dep.05/02/2016), n. 456
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello del distretto di Palermo, 1a Sezione Penale
Composta dai Signori:
1. Presidente Dott. - GABRIELLA DI MARCO
2. Consigliere Dott. - DONATELLA PULEO
3. Consigliere Dott. - MASSIMO CORLEO
il 02/02/2016 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica Dott. RITA FULANTELLI e con l'assistenza del
Cancelliere dott. Angelo Patti
Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento penale contro:
(omissis...) nato a (omissis...) il (omissis...) e residente ed elettivamente domiciliato
in (omissis...);
LIBERO - CONTUMACE
Assistito e difeso dall'Avv. LORENZO SANSEVERINO in sostituzione dell'Avv. STEFANO
PELLEGRINO di fiducia del foro di MARSALA;
APPELLANTE
Avverso la sentenza emessa dal TRIBUNALE Monocratico di MARSALA in data 24/02/2014
con la quale veniva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e condannato
alla pena di € 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
IMPUTATO
del reato di cui all'art. 335 c.p. (VIOLAZIONE COLPOSA DI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA
DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO AMMNISTATIVO);
In PE., accertato in data 16/05/2011.
Udita la relazione fatta dal Dott. Donatella Puleo
Nonche' la lettura degli atti del processo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa il 24.02.2014 dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, l'imputato Ca. Fa., veniva ritenuto responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 335 c.p., perché, essendo stato nominato custode dell'auto Lancia Dedra targata (omissis...), sottoposta sequestro amministrativo con verbale del comando della stazione dei carabinieri di Petrosino in data 18.05.2013, ne cagionava con colpa la distruzione, in particolare rendeva la autovettura non marciante, con pneumatici sgonfi, squarciati e con cerchioni ammaccati, mancante della ruota di scorta, del crick, delle chiavi in dotazione alla stessa della parte terminale della marmitta, dei filtri d'aria e del radiatore del motore con tutti i gruppi ottici distrutti ed il parabrezza anteriore lesionato in, modo vistoso, omettendo inoltre di consegnarlo alla Polizia Giudiziaria che doveva procedere alla sua confisca giusto decreto del prefetto di Trapani numero 116682010 area IIIA del 16.2.2011.
Accertato in Petrosino il (omissis...).
Per l'effetto, veniva condannato alla pena di € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
All'esito del celebrato dibattimento, si accertava in punto di fatto che, in data 6 maggio 2011, i Carabinieri della stazione di Petrosino, dovendo dare esecuzione all'ordinanza emessa il 16.02.2011 dalla Prefettura di Trapani di confisca del veicolo di cui all'imputazione, già sottoposta il 18.05.2010 a sequestro amministrativo, in quanto circolava non coperta da assicurazione obbligatoria R.C.A. in violazione dell'art. 193 c.d.s., condotta dall'odierno imputato, di sua proprietà ed affidata in giudiziale custodia allo stesso, constatava l'avvenuto deterioramento del mezzo sia in numerose parti della carrozzeria, che in alcune parti meccaniche, tanto da risultare non marciante ed in pessime condizioni; verificata la divergenza fra le condizioni del mezzo all'atto del sequestro rispetto a quelle verificate dai verbalizzanti in sede di confisca, il Tribunale riteneva che l'imputato non avesse adottato le necessarie cautele per salvaguardare il bene affidato alla sua custodia.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato che, tramite il proprio difensore, ha chiesto:
1) l'assoluzione nel merito, perché il fatto non costituisce reato, sul presupposto che nessun rimprovero poteva essere mosso all'imputato per avere parcheggiato l'auto sulla pubblica via, non avendo egli i mezzi economici per parcheggiarla in un garage;
2) la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per assenza di precedenti specifici che per la scarsa rilevanza offensiva del fatto-reato.
All'odierna udienza camerale, dopo che il Consigliere relatore ha esposto i fatti di causa, il Procuratore Generale e il difensore dell'imputato hanno concluso come da verbale in atti, la Corte si è riunita in camera di consiglio ed ha deliberato la sentenza.
All'esito il Presidente ha letto nella pubblica udienza il dispositivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto dall'imputato sia infondato e non meriti, pertanto, accoglimento.
Risulta, in punto di fatto, che il 18 maggio 2010, in sede di sequestro amministrativo dell'auto di sua proprietà l'imputato, nominato custode, si era impegnato a custodirlo nei pressi della propria abitazione " in un luogo non soggetto a pubblico passaggio", venendo edotto in ordine ai propri obblighi di custode: al p.v. di sequestro veniva allegata la scheda contenente l'analitica descrizione delle condizioni dell'auto (cfr. p.v. di sequestro in atti con all.ta scheda sullo stato del veicolo e verbale di contestazione della contravvenzione all'art. 193 cod. della strada).
Il teste verbalizzante di P.G., P.P., dichiarava che l'imputato nonostante l'avvenuta notifica del provvedimento di confisca non aveva eseguito il trasferimento del mezzo e per tale ragione si era dovuto procedere alla rimozione forzata dello stesso; all'atto dell'esecuzione della confisca, in data16.05.2011, si accertava che il C. aveva custodito il mezzo in un luogo di pubblico passaggio, sito in zona antistante alla propria abitazione, e che l'auto si presentava in condizioni pessime, non più marciante e con vistosi deterioramenti, sia a livello di carrozzeria che di parti meccaniche (cfr. deposizione resa all'ud. del 7.06.2013).
Il raffronto tra la scheda descrivente lo stato del mezzo all'epoca del sequestro amministrativo e quella redatta in sede di esecuzione di confisca, entrambe agli atti, comprova il gravissimo deterioramento subito dall'auto sottoposta alla custodia del C.
Appare evidente, sulla base di quanto esposto, che l'autovettura a distanza di circa un anno si presentava in condizioni notevolmente deteriori rispetto a quando era stata sequestrata e nonostante l'imputato si fosse impegnato a custodire il mezzo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio aveva parcheggiato l'auto in un luogo soggetto a continuo passaggio di pubblico, agevolandone la progressiva distruzione ad opera di terzi.
Ciò che, dunque, deve rimproverarsi all'imputato è di avere violato i doveri inerenti alla custodia per colpa, ovvero di non avere diligentemente adottato forme di custodia più idonee, ben potendo quanto meno avvisare gli organi di P.G. di quel progressivo deterioramento dell'auto ad opera di terzi, che egli aveva avuto modo di constatare, stante la vicinanza del luogo di custodia alla sua abitazione, invece di restare inerme per circa un anno davanti a quegli atti vandalici che ne avevano cagionato la sostanziale distruzione.
In assenza di tali comportamenti, corrispondenti a regole di ordinaria diligenza ed in considerazione della originaria inidonea scelta del luogo ove conservare l'auto egli è stato, dunque, correttamente ritenuto responsabile della condotta colposa ascrittagli, risultando evidente l'omissione da parte dell'imputato della cautela e diligenza necessarie ad assicurare la corretta conservazione del veicolo affidato alla sua custodia.
Quanto alla censura relativa all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche deve rilevarsi che la condotta di negligenza, reiteratamente posta in essere dall'imputato, il quale aveva omesso altresì di restituire il mezzo nonostante l'avvenuta regolare notifica del provvedimento di confisca, tenuto conto anche dei suoi precedenti penali, che denotano una personalità negativa inosservante delle prescrizioni dell'Autorità, ed in totale assenza di positivi comportamenti processuali o di giustificazioni ai comportamenti posti in essere, appare del tutto fondata la scelta del Tribunale di negargli il beneficio invocato dalla difesa.
Peraltro la scelta di irrogargli la sola pena pecuniaria in misura assai contenuta appare ispirata ad una peculiare clemenza, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p..
Alla luce delle superiori osservazioni la sentenza impugnata deve essere confermata, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Visto l'art. 544 c. III c.p.p. si valuta l'opportunità di indicare il termine di 75 giorni per il deposito della motivazione.
PQM
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza resa il 24.02.2014 dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, appellata dall'imputato (omissis...) che condanna al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 2 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2016.
15-08-2016 23:32
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