Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Marsala. Furto di energia elettrica. L'apposizione di un magnete sopra il contatore è mezzo fraudolento.
Marsala. Furto di energia elettrica. L'apposizione di un magnete sopra il contatore è mezzo fraudolento.
Corte appello Palermo, sez. III, 17/02/2016, (ud. 17/02/2016, dep.17/02/2016),  n. 796
                       REPUBBLICA ITALIANA
                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo 3^ Sezione Penale
Composta dai Signori:
Presidente - Raimondo Loforti
Consigliere - Egidio La Neve
Consigliere - Iole Moricca
Il 17/2/16 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica Dott.ssa Ro. Va.
e con l'assistenza del Cancelliere Dott.ssa El. Ba.
Ha emesso e pubblicato la seguente:
                       SENTENZA
 (omissis...)


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 24.3.2014 il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, ha dichiarato O.N. colpevole del reato di furto enel - commesso in Ca. dal 7.8.2008 al 17.11.2010- e l'ha condannato alla pena di anno uno di reclusione ed € 250,00 di multa, con esecuzione della stessa sospesa, condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita O. s.r.l. ed al pagamento della provvisionale di € 10.000,00.

La sentenza è stata appellata dal difensore dell'imputato, che ne ha chiesto la riforma con l'assoluzione per non avere commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. nonché il minimo della pena con la concessione di tutti i benefici di legge.

È stato, così, prospettato che non risulterebbe provata la manomissione della scheda amperometrica del misuratore da parte dell'imputato, sul presupposto della responsabilità personale dell'aagente che ha commesso il fatto.

Neppure sarebbe provata la consapevolezza e volontà di realizzare tale condotta, non essendo rilevante che l'imputato sia stato legale rappresentante della società intestataria dell'utenza.

Peraltro, l'energia elettrica veniva usufruita dal "Club Montecarlo", che non sarebbe stato gestito dall'imputato e non avrebbe avuto in uso il locale servito da detta utenza.

L'accertamento tecnico sarebbe stato, poi, manchevole della verifica di fili, che avrebbero potuto alimentare abusivi allacciamenti.

La Corte osserva che l'atto di gravame non è fondato.

Infatti, il teste P. -dipendente enel- ha, inequivocabilmente, riferito circa la manomissione della calotta del contatore dov'era stato posizionato un magnete, che comportava un'erronea registrazione di consumi con riduzione del 65% nonché del fatto che i soggetti presenti, all'atto del controllo, si erano rifiutati di firmare il verbale di accertamento.

Secondo quanto riferito dal predetto teste la manomissione del contatore riforniva l'irregolare emissione di energia elettrica in favore del bar, che faceva capo alla società "g.n.a. service s.r.l. M. club", di cui era amministratore unico l'odierno appellante.

I soggetti presenti si erano rifiutati di firmare il verbale, poiché avevano fatto presente al tecnico enel di non avere nulla a che fare con la società intestataria dell'utenza.

A fronte di quanto dichiarato dal teste, si osserva che le circostanze dedotte dall'appellante non risultano suffragate da alcun dato documentale, come pure non risulta provata la gestione del bar in capo a soggetti diversi dalla società intestataria dell'utenza né quali rapporti sussistevano tra i soggetti presenti nel bar e l'odierno appellante, che aveva, comunque, usufruito dell'irregolare somministrazione di energia elettrica, per conto della società della quale era amministratore unico e a vantaggio del quale era stato registrato un numero elevato di consumi in meno.

L'utilizzazione della calamita è stato correttamente inquadrato nell'uso del mezzo fraudolento e, sebbene l'appellante era amministratore unico della società intestataria dell'utenza, è risultato che detta società aveva fruito di tale irregolare somministrazione, poiché il predetto gestiva, in via esclusiva, l'unità immobiliare.

Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, la Corte osserva, peraltro, che, ai fini della sussistenza del reato contestato, non è necessaria la prova dell'illecita manomissione, essendo rilevante solo che, all'atto del controllo, vi sia l'indebita fruizione di energia elettrica, in sintonia con quanto puntualizzato, nel tempo, dalla Corte di Cassazione.

Neppure ha rilievo l'eventuale manomissione commessa da precedenti detentori, posto che quel che rileva è l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione e non che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19119 del 16.3.2004).

Trattasi, invero, di circostanza che ha natura oggettiva e, pertanto, in applicazione dell'art. 59 comma secondo c.p., si comunica anche gli altri compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19637 del 6.4.2011).

La pena inflitta appare equa ed adeguata al caso concreto, in ragione dell'elevato numero di consumi irregolarmente somministrati dalla società erogatrice -la società somministrante e rivenditrice finale era la O. s.r.l.- pari a 253. 406,00 Kwh-.

Quindi, nessun altro beneficio è concedibile -oltre quello concesso ex art. 163 c.p. - avendo l'appellante -a suo carico- altro precedente penale sia pure relativo ad ipotesi contravvenzionale.
PQM
P.Q.M.

Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p.;

conferma la sentenza del Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in data 24.3.2014, appellata da (omissis...), che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Condanna l'imputato alla refusione delle spese sostenute, in questo grado del giudizio, dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi in € 800,00, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Così deciso in Palermo, il 17 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza