Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Un avvocato scrive ad un collega una diffida con delle offese.Sussiste l'esimente.
Un avvocato scrive ad un collega una diffida con delle offese.Sussiste l'esimente.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 marzo – 6 luglio 2015, n. 28668
Presidente Nappi – Relatore Guardiano

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 12.11.13 il Giudice di Pace di Termoli, nel procedimento a carico di L.L. , imputato del reato di cui all'art.595 CP.
“perché, comunicando con più persone offendeva la reputazione di M.A. , insinuando, in particolare, una sua mala fede nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli e segnatamente affermando Riferendosi al predetto, di aver incontrato persone di dubbia onestà e serietà che volevano approfittare di noi attribuendo allo stesso M. un comportamento eticamente discutibile dal momento che egli ha sfruttato la nostra massima professionalità senza assolvere al suo compito con la necessaria diligenza e competenza - In data 2X9.6.2011”.
dichiarava non doversi procedere, ai sensi dell'art.649 CPP, trattandosi di fatti oggetto di altro procedimento penale.
Nella specie si era rilevato, secondo quanto dedotto dalla difesa con documentazione esibita in udienza, che in relazione al medesimo fatto oggetto della querela proposta dalla persona offesa in data 23/9/2011, era stato emesso decreto di archiviazione in data 23.5.2013, dal Giudice di Pace di Vasto.
In base a tali elementi il Giudice di Pace aveva ritenuto sussistenti i presupposti della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 129 CPP., in ossequio al principio del ne bis in idem.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Campobasso, deducendo:
la violazione ed erronea applicazione dell'art.649 CPP.
A sostegno del gravame il Requirente osservava che pur essendo il principio del ne bis in idem interpretato in maniera estensiva, avendo attinenza ai casi nei quali sul medesimo fatto sia intervenuta sentenza o decreto penale irrevocabile, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale tale principio trova applicazione nelle ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza in procedimento diverso da quello trattato restando esclusa l'ipotesi della emissione di un decreto di archiviazione.

Rileva in diritto

Il ricorso risulta privo di fondamento.
Premesso che nella specie il fatto contestato risultava già valutato in procedimento per il quale era stata disposta dal Gip l'archiviazione, ed essendo applicabile nel procedimento innanzi al Giudice di Pace l'art. 414 CPP. che prevede la riapertura delle indagini disposta con decreto motivato dal giudice su richiesta del PM, dopo che sia intervenuto un provvedimento di archiviazione; il PM non può compiere nuove indagini sul medesimo fatto, se il giudice non autorizza la loro riapertura (Cass. Sez. VI, n. 661 del 15.5.1997 - RV208122).
Sull'argomento è da annoverare il principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato aggettivamente e soggettivamente consideratola parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (SU. sentenza n. 33885 del 20.9.2010, RV247834-) (la Corte ha altresì richiamato la sentenza della Corte Costituzionale, n. 27 del 1995, secondo la quale il provvedimento di archiviazione determina una preclusione processuale, e l'autorizzazione alla riapertura delle indagini funge da "condizione di procedibilità", in mancanza della quale il giudice deve dichiarare che "l'azione penale non doveva essere iniziata”).
Sulla base di tale principio deve ritenersi privo di fondamento il ricorso proposto dal PG, in quanto alla stregua dei richiamati principi deve ritenersi configurabile la preclusione al nuovo giudizio ove sia intervenuto decreto di archiviazione per il medesimo fatto, senza che sia stata richiesta ed autorizzata dal GIP la riapertura delle indagini.
Conseguentemente il provvedimento impugnatole si limita a constatare l'intervenuta archiviazione, risulta esente dal vizio di legittimità rilevato dal ricorrente con riferimento all'erronea applicazione dell'art.649 CPP.
Deve pertanto essere pronunziato il rigetto del ricorso proposto dal PG.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del PG.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza