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Sentenza

Cassazione e giudizio di legittimità: non è ammissibile la rivalutazione del fatto e del contenuto delle  prove. La Suprema Corte può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde  verificare se il relativo contenuto sia stato o no
Cassazione e giudizio di legittimità: non è ammissibile la rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove. La Suprema Corte può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
D. E. N. IL  
avverso la sentenza n. 2465/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, 
del 27/02/2014 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2015 la relazione fatta dal 
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 
che ha concluso per 
Penale Sent. Sez. 4   Num. 11189  Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data Udienza: 08/01/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO 
1. 
Il Tribunale di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, con sentenza 
del 20/2/2012, condannò D. E., giudicata colpevole dei reati di 
cui agli artt. 189, commi 6 e 7, c.d.s., 582 e 594, cod. pen., unificati sotto il 
vincolo della continuazione, alla pena stimata di giustizia, sospesa alla 
condizione che l'imputata risarcisse il danno liquidato in favore della persona 
offesa. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 27/2/2014, confermò 
la statuizione di primo grado, impugnata dall'imputata. 
2. 
Avverso quest'ultima sentenza la D. ricorre per cassazione 
prospettando due motivi di censura. 
2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge e vizio 
motivazionale in ordine al vaglio probatorio. 
Assume la ricorrente non essere rimasto provato che era stata la 
medesima ad avere investito P. A. V., dopo averla apostrofata 
con epiteti offensivi. I testi escussi erano giunti dopo il fatto, il medico di base 
aveva escluso di aver sottoposto a cure la p.o. per le asserite lesioni; la Corte 
territoriale non aveva esaminato le doglianze d'appello. 
2.2. Con il secondo motivo la D. denunzia violazione dell'art. 
165, cod. pen., in quanto la sospensione condizionale era stata sottoposta alla 
condizione che venisse risarcito il danno liquidato in sentenza in favore della 
p.o., senza prima verificare la capienza dell'imputata. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
3. 
Entrambe le censure sono destituite di fondamento. 
3.1. Il motivo principale, infatti, volto a contestare la ricostruzione 
del fatto operata dal giudice, non mostra di aver tenuto in adeguato conto la 
norma processuale la quale consente riesame in sede di legittimità del 
percorso motivazionale (salvo l'ipotesi dell'inesistenza) nei soli casi in cui lo 
stesso si mostri manifestamente (cioè grossolanamente, vistosamente, 
ictu 
ocu/i) 
illogico o contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio risultare, oltre che 
dalla medesima sentenza, da specifici atti istruttori, espressamente richiamati 
(art. 606, comma 1, lett. e). 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Peraltro, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione 
del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo 
apparisse di una qualche plausibilità. 
Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta 
dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente 
chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il 
nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I. 
20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di 
apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", 
non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di 
legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In 
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di 
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del 
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via 
esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il 
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il 
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione 
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal 
procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle 
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde 
verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza 
travisamenti, all'interno della decisione. 
Il Giudice, esaminate le emergenze istruttorie, ha, con motivazione 
completa e logica, chiarito le ragioni per le quali aveva inteso attribuire pieno 
rilievo probatorio alle dichiarazioni e alla ricognizione della persona offesa 
(l'imputata, stante le ridotte dimensioni della cittadina di Castellammare del 
Golfo, aveva avuto modo di individuare quale persona vista l'imputata, tanto 
da aver saputo indicare la zona urbana di residenza della stessa); nonché 
significativa valenza probatoria alle dichiarazioni dei testi C. B., 
G.L. e S. S., i quali, pur sopraggiunti immediatamente 
dopo il fatto, avevano avuto modo di verificare lo stato di agitazione della 
vittima e della di lei piccola figlia. Inoltre, le lesioni avevano trovato riscontro 
nel certificato di pronto soccorso in atti. La D. in definitiva, pretende di 
efficacemente contrastare il riferito costrutto motivazionale proponendo 
diversa ricostruzione, peraltro neppure dotata di maggiore plausibilità, senza 
farsi carico di specificamente contrastare gli argomenti sopra sinteticamente 
riportati. 
3.2. A ben vedere anche il motivo subordinato non merita di essere 
accolto. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Condivisamente questa Corte di cassazione ha reiteratamente avuto 
modo di chiarire che, fermo restando che il giudice della cognizione non è 
tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche 
dell'imputato, compete al giudice dell'esecuzione valutare l'eventuale 
sussistenza di assoluta impossibilità ad adempiere che impedisce di far luogo 
alla revoca del beneficio (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 3, n. 38345 del 
25/6/2013, Rv. 256385; Sez. 6, n. 33020 dell'8/5/2014, Rv. 260555). 
Peraltro, anche a volere seguire orientamento minoritario più favorevole alla 
ricorrente non può farsi a meno di rilevare che su costei gravava per lo meno 
l'onere, non soddisfatto, di allegare la propria specifica condizione 
d'impossibilità a far fronte all'obbligo risarcitorio, peraltro modesto (C. 
3.000,00), in relazione, secondo l'id quod, al reddito di un salariato medio-
basso. 
8. All'epilogo consegue condanna della ricorrente al pagamento 
delle spese processuali. 
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 
processuali. 
Così deciso in Roma 1'8/1/2015. 
Corte di Cassazione
Avv. Antonino Sugamele

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