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Sentenza

Agosto 2005:isola di Alicudi arcipelago delle Isole Eolie. Una turista mentre effettua una passeggiata lungo una scalinata che collega il centro abitato al porto inciampa, perde l’equilibrio e precipita nel sottostante burrone, muorendo.
Agosto 2005:isola di Alicudi arcipelago delle Isole Eolie. Una turista mentre effettua una passeggiata lungo una scalinata che collega il centro abitato al porto inciampa, perde l’equilibrio e precipita nel sottostante burrone, muorendo.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 – 25 febbraio 2015, n. 8524
Presidente Massafra – Relatore Marinelli

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 13 giugno 2012 nei confronti di D.V.B., imputato in ordine al reato di cui agli articoli 110,589 c.p., la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella emessa in data 12.11.2009 dal giudice monocratico del Tribunale di Barcellona P.G.-sezione distaccata di Lipari-, rideterminava la pena in mesi otto di reclusione; revocava le statuizioni civili adottate con la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocava la condizione posta ai sensi dell'art.165 c.p.; confermava nel resto.
All'imputato, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Lipari-III settore- Sviluppo e Tutela del territorio, era stato contestato di avere, per colpa consistita nell'avere omesso di dotare di pubblica illuminazione, di idonei parapetti e protezioni laterali la scalinata che in località Vallone collega il porto di Alicudi a civili abitazioni, cagionato la morte di Vitrano Alessandra che, percorrendo la predetta scalinata, proprio a causa della mancanza di illuminazione inciampava e perdeva l'equilibrio, precipitando nel sottostante burrone e decedendo per le ferite riportate.
Avverso la decisione di cui sopra ha proposto ricorso in cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e la censurava per i seguenti motivi:
1) Art.606 lett.b) e c) c.p.p.-violazione di legge e motivazione mancante in relazione all'art.192 c.p.p.­travisamento della prova. Sosteneva la difesa che la Corte territoriale aveva travisato la prova raccolta davanti al giudice di primo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi. Da tali testimonianze infatti non sarebbe affatto emerso che la Vitrano era caduta nel burrone a causa di insidie o trabocchetti presenti nel tratto di strada da lei percorso. La sua caduta sarebbe dipesa non già da pericolosità o insidiosità di tale strada pubblica, bensì dal comportamento imprudente della giovane Vitrano, che ben conosceva i luoghi e avrebbe quindi potuto adottare le opportune cautele.
D.V.B. ha rinunciato alla prescrizione che, essendo stato il fatto commesso in data 24.08.2005, sarebbe maturata.

Considerato in diritto

Il ricorso non è fondato.
Si osserva (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Messina hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del D.V. in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che si trattava di un percorso ad elevatissimo rischio dal momento che la giovane Alessandra Vitrano per cause  accidentali, quali verosimilmente il dislivello della pavimentazione di pietra, aveva perso l'equilibrio e, mancando elementi di appiglio o protezione, era precipitata nel burrone. Né poteva ritenersi che l'evento fosse dipeso da colposa imprudenza da parte della vittima, non potendo considerarsi censurabile, come si legge in sentenza, la circostanza che la giovane, in piena estate, indossasse scarpe infradito e dialogasse con i suoi compagni di percorso. I giudici della Corte territoriale hanno poi affrontato la tematica della consapevolezza da parte dell'imputato della pericolosità dei luoghi, concludendo sul punto in senso positivo, dal momento che il suo ufficio era stato investito della situazione di grave pericolo esistente in quella strada sin dal 18.12.2000, quando venne ivi inoltrata dalla Eolie Manutenzione la perizia redatta il 15.12.2000 dall'ing. R. avente ad oggetto la messa in sicurezza delle strade di Alicudi.
I giudici di merito hanno pertanto ritenuto che l'imputato D.V.B., che dal giugno 2002 rivestiva la qualifica di Dirigente del III settore Sviluppo e Tutela del Territorio del Comune di Lipari, nella cui competenza rientra l'isola di Alicudi, fosse titolare di posizione di garanzia e che, per conseguenza, l'obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle strade di Alicudi fosse da lui concretamente esigibile, perché rientrante nelle attribuzioni del suo ufficio. In considerazione di tali circostarze l'evento era pertanto da lui prevedibile ed evitabile, dal momento che agli atti del suo ufficio vi era fin dal dicembre 2000 la perizia dell'ing. R. e quindi il D.V., se avesse attentamente espletato i suoi compiti, avrebbe dovuto essere a conoscenza del contenuto della stessa e quindi della pericolosità del percorso di cui è processo. I giudici di merito sono quindi pervenuti alla conclusione che la colposa ignoranza di una situazione che aveva l'obbligo di conoscere non poteva giustificare il mancato adempimento del suo obbligo di attivarsi fino all'evento mortale che ci occupa, risultando dalla lettura della sentenza che soltanto nel dicembre 2005, dopo il tragico fatto, con ordinanza n.161 del 31.12.2005, il Sindaco del Comune di Lipari, quale Commissario delegato per l'emergenza, aveva approvato la perizia di cui sopra per la "realizzazione di 212 metri di ringhiera in ferro battuto da installare lungo i tratti a rischio delle vie comunali di Alicudi".
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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